Common use of Formazione continua Clause in Contracts

Formazione continua. Le Parti convengono l’adesione, da formalizzare entro il 31 ottobre 2007, a FORAGRI (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri as- sociati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concor- dati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale nazionale, attraverso l’offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua e permanente previste al presente articolo ed al precedente e l’acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento del personale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione continua. Le Parti convengono l’adesioneAi sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, da formalizzare entro n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il 31 ottobre 2007percorso di formazione per tutto l'arco della vita, a FORAGRI (Fondo paritetico per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale interprofessionale per la ed europeo. La formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri as- sociati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concor- dati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale nazionalepuò corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso l’offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’art. 6i piani formativi aziendali, commi 1 e 4territoriali, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse alla partecipazione agli interventi formativi settoriali concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionaleparti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. La partecipazione alle attività di formazione continua 17 della legge n. 196/1997 e permanente previste al presente articolo ed al precedente successive modificazioni e l’acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento del personaleintegrazioni.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione continua. Le Parti convengono l’adesione, da formalizzare entro il 31 ottobre Ottobre 2007, a FORAGRI (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti dipen- denti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza dell’effi- cienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri as- sociatiassociati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concor- daticoncordati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale interprofessiona- le nazionale, attraverso l’offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse connes- se alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua e permanente previste al presente articolo ed al precedente e l’acquisizione di maggiori maggio- ri competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento inquadramento del personale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione continua. Le Parti convengono l’adesioneparti ribadiscono la fondamentale importanza della formazione continua per i lavoratori e degli strumenti contrattuali previsti per lo sviluppo della stessa attraverso gli Enti Bilaterali, da formalizzare entro il 31 ottobre 2007Quadrifor e il For.Te., a FORAGRI (Fondo fondo paritetico nazionale interprofessionale di riferimento del settore per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua continua. In tale contesto le parti, per quanto concerne l’ambito territoriale, convengono sull’importanza delle iniziative in agricoltura)materia di formazione e qualificazione professionale attuate dall’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, che occorre necessariamente proseguire, incrementare nonché ulteriormente implementare perfezionando sempre più gli aspetti qualitativi al fine di elaborare un’offerta formativa efficace ed inclusiva che tenga conto delle richieste e delle specificità del settore. Le PartiIn tale contesto le parti si impegneranno affinché l’offerta formativa dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona sia orientata a conseguire un livello qualitativo sempre più elevato e personalizzato, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti rispondente in maniera efficace alle esigenze ed ai propri as- sociati, sostengono e promuovono percorsi fabbisogni formativi condivisi e concor- dati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale nazionale, attraverso l’offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse delle imprese, per il coinvolgimento ed il rilancio sempre più ampio del diritto alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua come elemento decisivo per lo sviluppo della persona, del rafforzamento e permanente previste al presente articolo ed al precedente ampliamento delle competenze, della capacità competitiva delle imprese, della qualificazione del lavoro e l’acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento del personaledella crescita dell’occupabilità.

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Sources: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Formazione continua. Le Parti convengono l’adesionel'adesione, da formalizzare entro il 31 ottobre Ottobre 2007, a FORAGRI (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficaciadell'efficacia, dell’efficienza dell'efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri as- sociatiassociati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concor- daticoncordati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale interprofessionale nazionale, attraverso l’offerta l'offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’artdall'art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse connesse alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua e permanente previste al presente articolo ed al precedente e l’acquisizione l'acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento inquadramento del personale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione continua. Le Parti convengono l’adesioneAi sensi dell'art. 6 della legge 8/3/2000 n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, da formalizzare entro il 31 ottobre 2007per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo stato, a FORAGRI (Fondo paritetico le Regioni e gli Enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24/6/1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale interprofessionale per la ed europeo. La formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri as- sociati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concor- dati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale nazionalepuò corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso l’offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’art. 6i piani formativi aziendali, commi 1 e 4territoriali, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse alla partecipazione agli interventi formativi settoriali concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionaleparti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. La partecipazione alle attività di formazione continua 17 della legge n. 196/1997 e permanente previste al presente articolo ed al precedente successive modificazioni e l’acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento del personaleintegrazioni.

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Sources: CCNL

Formazione continua. Le Parti convengono l’adesione, da formalizzare entro il 31 ottobre Ottobre 2007, a FORAGRI (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficaciadell'efficacia, dell’efficienza dell'efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri as- sociatiassociati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concor- daticoncordati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale interprofessionale nazionale, attraverso l’offerta l'offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’artdall'art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse connesse alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua e permanente previste al presente articolo ed al precedente e l’acquisizione l'acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento inquadramento del personale.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro