Indennità di disponibilità Clausole campione

Indennità di disponibilità. 1. La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Indennità di disponibilità. 1) Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione.
Indennità di disponibilità. Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa. Il valore minimo dell’indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all’art. 117 del presente CCNL e dai ratei di mensilità aggiuntive.
Indennità di disponibilità. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all'azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile dì disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell'indennità, è costituita da:
Indennità di disponibilità. Nei periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro, in attesa di utilizzazione è riconosciuta una indennità mensile di disponibilità. Attualmente l' indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice così come stabilito dal decreto ministeriale 10 Marzo 2004. In caso di lavoro intermittente nel fine settimana e vacanze estive, pasquali e natalizie l’indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata. Sull’indennità di disponibilità sono versati i contributi. In caso di malattia o altro impedimento temporaneo, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore specificando il periodo di impossibilità, ma durante questo periodo il lavoratore non ha diritto all’ indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità di disponibilità e il risarcimento del danno.
Indennità di disponibilità. 1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Indennità di disponibilità. 1) Al lavoratore spetta una indennità mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione oraria prevista dal presente Contratto per i diversi livelli di inquadramento, divisibile in quote orarie, ed è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo e assistenziale.
Indennità di disponibilità. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 25% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: - minimo tabellare; - E.D.R.; - ratei di tredicesima e premio presenza. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari, si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente C.C.N.L. e, successivamente, documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 276/2003, un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contrat...
Indennità di disponibilità. 1. Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di incarico, agevolando l’attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi).
Indennità di disponibilità. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con o senza previsione del diritto all’indennità di disponibilità nella misura in cui il lavoratore assuma o meno l’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce all’impresa la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è pari al 25% della retribuzione prevista dal presente contratto. Su tale importo sono calcolati anche i contributi previdenziali in ragione del loro effettivo ammontare. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’impresa a risolvere il contratto con restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto. La disposizione di cui al comma precedente si applica esclusivamente nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata.