Formazione Clausole campione

Formazione. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare form...
Formazione. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acqui- sizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in pos- sesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’Asso- ciazione qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze ester- ne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione potrà essere erogata anche con modalità “e-learning”, “on the job”, e in affiancamento. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Le Parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante - definiscono i profili formativi come da Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente articolo. Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti.
Formazione. Anche in relazione ai principi e valori della presente intesa, le parti considerano centrale il ruolo della formazione; pertanto le Aziende del Gruppo BPER favoriranno, laddove non già presenti, l’inserimento tempo per tempo nei piani formativi di specifici corsi di formazione, che potranno essere oggetto di confronto nelle Commissioni paritetiche sulla formazione, laddove costituite o, in assenza, delle RSA aziendali, (da finanziare, ove possibile, attraverso i Fondi Interprofessionali), dedicati al potenziamento delle professionalità e competenze sia tecniche sia relazionali del personale impegnato nella vendita e nel coordinamento delle relative attività volti a: − sviluppare, in coerenza con le mansioni svolte, le necessarie competenze di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico/giuridiche volte a favorire l’adozione di comportamenti professionali conformi alle norme in materia con particolare attenzione alle disposizioni Mifid, Ivass e antiriciclaggio; − dedicare specifica formazione al personale impegnato in attività di vendita ai fini di una corretta attività di valutazione della “propensione al rischio e/o copertura” e delle effettive esigenze della clientela, con particolare attenzione ai prodotti finanziari/assicurativi; − diffondere tra tutti i lavoratori una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione per il supporto dell’azione commerciale, promuovendone un corretto utilizzo e la reciproca conoscenza tra le diverse professionalità ed esperienze; − favorire l’adozione di comportamenti positivi attraverso l’analisi di “buone pratiche” coerenti con il presente accordo; − sviluppare i principi generali di responsabilità sociale e sostenibilità, anche con riguardo a quelli esplicitati nei Codici Etici Aziendali e nel Bilancio di Sostenibilità di Gruppo, nonché la divulgazione dei contenuti del presente Accordo, anche nei programmi formativi per ruoli di responsabilità. La formazione sopra descritta sarà continua, specifica e specialistica, ai sensi delle norme del CCNL e degli accordi aziendali - incluso il rispetto al diritto alla disconnessione - finalizzata a prevenire e contrastare situazioni di criticità, diffondendo una cultura improntata ai valori di rispetto delle persone, responsabilità, fiducia, collaborazione e trasparenza, ricercando la valorizzazione del lavoro di squadra. La formazione online, quando viene svolta presso l’unità produttiva di appartenenza, deve essere effettuata nel rispetto della no...
Formazione. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizio- ne di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. contrattuale da conseguire. La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’au- la, anche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privile- giando la modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale. Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o spe- cializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e controfir- mate dall’apprendista e dal tutor aziendale. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28/02/2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territo- rio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come da allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli ap- prendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori del- le previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto di apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di desti- nazione finale del nuovo contratto di apprendistato
Formazione. Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
Formazione. Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali è pari a 120 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze. La formazione potrà essere erogata anche con modalità e-learning, on the job, e in affiancamento. 2 Cfr. circolare Inps n. 43 del 21 febbraio 2007. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. Le Parti si danno atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nelle more dell’emanazione della legislazione regionale, le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono i profili formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, come da allegato n. 6, che costituisce parte integrante del presente articolo. Tali profili formativi – per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche – potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico...
Formazione. 12. Nei confronti di ciascun apprendista, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80 ore medie annue - sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con la qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, da erogare possibilmente con modalità interna, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (non superiore a 120 ore per la durata del triennio e a 40 ore annue medie). Le Parti si danno atto che, in assenza dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende provvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle indicazioni di cui ai successivi commi. In relazione al raggiungimento delle qualificazioni in categoria A1, B1, CS, in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda inerenti al profilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi e di orientamento, stage, ecc.) ovvero qualora l’apprendista abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato, la durata della formazione per le competenze di base e trasversali potrà essere ridotta.
Formazione a. In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell’importanza che riveste una costante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si pone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’Osservatorio. L’ONIF promuove quindi, attraverso la raccolta di apposita documentazione, lo sviluppo di progetti formativi prestando particolare attenzione alla formazione professionalizzante per l’apprendistato e alla formazione permanente per l’aggiornamento e la qualificazione del personale dipendente; alle tematiche della sicurezza sul lavoro, ai percorsi formativi inerenti la professione operativa, i modelli contrattuali e i rapporti con gli utenti. ; promuove l’introduzione, nei percorsi di formazione continua e per il personale neoassunto, programmi formativi relativi alle pari opportunità, al rispetto della dignità della persona per prevenire e contrastare ogni forma di molestie e violenza sui luoghi di lavoro;
Formazione. Le politiche del personale in Agenzia delle Entrate sono orientate allo sviluppo professionale e organizzativo. Ne sono prova le iniziative svolte che hanno puntato al consolidamento delle competenze tecniche e professionali, alla promozione dei valori cruciali, alla definizione dei fattori critici di successo organizzativo. Da sempre “fare formazione” in Agenzia significa non solo favorire l’incremento di efficienza ed efficacia operativa, ma supportare il radicamento dei necessari cambiamenti culturali, in coerenza con il cambiamento dei modelli organizzativi e di servizio al cittadino. Questo può avvenire attraverso azioni ed interventi sui beni immateriali dell’organizzazione, competenze e comportamenti, logiche operative e cultura organizzativa, accompagnando l’evoluzione della visione. La formazione può quindi giocare un ruolo di “facilitatore” del processo di strutturazione del nuovo sistema professionale, orientato alle competenze distintive per i mestieri tipici dell’organizzazione e ai comportamenti efficaci nell’azione manageriale. L’offerta formativa nell’ambito tecnico segue infatti le direttrici derivanti dalla spinta alla digitalizzazione delle modalità di gestione dei servizi al contribuente e dall’evoluzione dei principali processi operativi, nelle tipiche aree dei processi tributari, catastali e cartografici, di pubblicità immobiliare ed estimativi. Questa tipologia di formazione si propone quindi di fornire il supporto alle innovazioni di tipo tecnologico e infrastrutturale correlate ai processi. L’offerta di formazione manageriale ha come finalità generali: ⮚ promuovere presso l’organizzazione rafforzamenti strutturali nelle pratiche di coordinamento; ⮚ favorire l’affermarsi di una mentalità manageriale basata sulla responsabilità dei risultati. Questo appare concretamente realizzabile soltanto applicando un modello centralizzato di formazione manageriale, che consenta, nello scambio e nel confronto con gli attori coinvolti nel processo, anche l’emersione delle varie e diversificate istanze che provengono dalle strutture centrali e periferiche. Le attività formative, progettate in parte già nel 2022 ma che si estendono alle prossime annualità, in un’ottica di investimento progressivo, sono orientate a potenziare specifici aspetti dell’area manageriale, diffondendo nei dirigenti e nelle figure di elevata responsabilità gli elementi essenziali di una moderna cultura organizzativa. Ci si propone di xxxxxxx percorsi di valorizzazione e form...
Formazione. La Ditta aggiudicataria deve prevedere iniziative di formazione professionale, in materia di sicurezza sul lavoro che resta comunque a carico della stessa. In particolare, la Ditta aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi. Al tal proposito la Ditta aggiudicataria deve porre la necessaria attenzione alla programmazione dell’attività formativa rivolta al proprio personale. Per le figure professionali individuate o proposte nel progetto gestionale presentato dalla Ditta aggiudicataria devono essere programmate iniziative di formazione adeguate ai profili professionali e alle funzioni da svolgere, al fine di assicurare il mantenimento degli standard di qualità previsti. La formazione deve essere considerata un’occasione per attivare percorsi di crescita professionale dei singoli operatori, che sviluppi la capacità di lavorare per progetti assistenziali individualizzati.