Common use of Formazione continua Clause in Contracts

Formazione continua. (1) Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”; - vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area); - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace. (2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.). (3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione continua. (Al fine di consentire percorsi formativi personalizzanti e riconosciuti come crediti formativi sia in ambito Nazionale che Europeo, le parti, anche In coerenza con gli scopi previsti dall’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, hanno sottoscritto, in data 21 ottobre 2005, uno specifico protocollo volto ad agevolare, anche applicando i criteri indicati al punto 1) Le partilettere a), considerato b) e c) del successivo articolo 23, la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal “Fondoprofessioni”, protocollo che ai come di seguito integralmente riportato assume veste di istituto contrattuale. Premesso che Ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 21 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendalidi singolo studio, territorialidi Territorio, settoriali di Settore o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani piani, concordate tra le parti; - visti il CCNL per i risultati prodotti dal sistema dipendenti degli Studi Professionali di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativicui al Verbale di Accordo del 28 luglio 2004, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”; - vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area); - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace. (2) Le parti convengono prevede che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno gli “Studi” operino con riferimento al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo degli addetti occupati nel Settore Studi Professionali e servizi delle Aziende ad essi collegate (For.Te.). (3Fondoprofessioni) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità e che il fondo lo stesso “Fondo” interprofessionale si avvalga della rete del modello di Relazioni Sindacali e degli enti bilaterali strumenti bilaterali, così come previsto dal “Verbale” sopra richiamato; l’avviso n° 1 del settore turismo e dei relativi centri 1 luglio 2005 di servizio quale strumento Fondoprofessioni prevede il finanziamento di assistenza tecnicapiani formativi Settoriali, Territoriali, di formazione Area Professionale, di Area Professionale Omogenea, di Area dei Servizi Vari e di analisi dei fabbisogni formativisingolo “Studio” concordati tra le parti sociali.

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Formazione continua. (Le parti hanno convenuto: 1) Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete alcuni degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”; - vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area); - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace. (2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi interventi di formazione continua, in particolare quelli più frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell’Area professionale Tecnica e dell’Area professionale Sanitaria saranno relativi alla tematica: “Ambiente e Sicurezza”; 2) di fornire le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale linee guida operative affinché gli Enti Bilaterali, ed in particolare EBIPRO, possano svolgere la propria azione in un quadro complessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal CCNL per la formazione continua dei i lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.)degli Studi professionali. A tal fine le Parti ritengono che le tutele previste dalla bilateralità di settore vengano rafforzate ed incentivate in caso di adesione a FONDOPROFESSIONI. (3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga agli Sportelli territoriali, all’atto della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnicaloro costituzione ed effettiva messa a regime, di formazione e potranno essere assegnate le attività di analisi dei fabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei risultati formativi; 4) che le intese (Settoriali – Territoriali – di Area professionale – di Area professionale omogenea – di Area dei Servizi Vari – di singolo studio) relative alla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti/obiettivi del CCNL, saranno sottoscritte dalle ▇▇.▇▇. dei lavoratori, firmatarie del CCNL, e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo allegato che farà parte della documentazione che il “Fondo”, in occasione della pubblicazione dei bandi, richiederà ai soggetti proponenti Piani/Progetti formativi; 5) che la partecipazione degli addetti al Settore ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal “Fondo” sia regolata anche applicando i criteri indicati al punto 1) lettere a), b), c), d), del successivo articolo 109, e al punto 3) (E.C.M.) dello stesso articolo 109. 6) Le parti riconoscono la formazione quale diritto soggettivo dei lavoratori. A tal fine, promuoveranno la formazione anche sulle materie della innovazione tecnologica e digitalizzazione da svolgersi anche tramite FONDOPROFESSIONI.

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Formazione continua. (Al fine di consentire percorsi formativi personalizzanti e riconosciuti come crediti formativi sia in ambito Nazionale che Europeo, le parti, anche In coerenza con gli scopi previsti dall’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, hanno sottoscritto, in data 21 ottobre 2005, uno specifico protocollo volto ad agevolare, anche applicando i criteri indicati al punto 1) Le partilettere a), considerato b) e c) del successivo articolo 23, la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal “Fondoprofessioni”, protocollo che ai come di seguito integralmente riportato assume veste di istituto contrattuale. Protocollo sulla Formazione continua nel Settore Studi Professionali ed Aziende Collegate Premesso che Ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 21 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendalidi singolo studio, territorialidi Territorio, settoriali di Settore o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani piani, concordate tra le parti; - visti il CCNL per i risultati prodotti dal sistema dipendenti degli Studi Professionali di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativicui al Verbale di Accordo del 28 luglio 2004, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”; - vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area); - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace. (2) Le parti convengono prevede che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno gli “Studi” operino con riferimento al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo degli addetti occupati nel Settore Studi Professionali e servizi delle Aziende ad essi collegate (For.Te.). (3Fondoprofessioni) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità e che il fondo lo stesso “Fondo” interprofessionale si avvalga della rete del modello di Relazioni Sindacali e degli enti bilaterali strumenti bilaterali, così come previsto dal “Verbale” sopra richiamato; l’avviso n° 1 del settore turismo e dei relativi centri 1 luglio 2005 di servizio quale strumento Fondoprofessioni prevede il finanziamento di assistenza tecnicapiani formativi Settoriali, Territoriali, di formazione Area Professionale, di Area Professionale Omogenea, di Area dei Servizi Vari e di analisi dei fabbisogni formativisingolo “Studio” concordati tra le parti sociali.

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Formazione continua. (1) Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”; - vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area); - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace. (2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.). (3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.

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