Dichiarazione comune Clausole campione

Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale
Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
Dichiarazione comune. Le parti si danno reciprocamente atto che:
Dichiarazione comune. Le parti stipulanti, tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’oc- cupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diver- se posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle sue conse- guenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’ora- rio di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto. Le parti medesime concordano che, per perseguire gli obiettivi della politi- ca economica del Paese al fine di consolidare l’occupazione, è necessario espri- mere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzati- ve delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esi- genze aziendali. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione confluiranno nella banca ore. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, tenendo presente quanto segue. A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda men- sile previsto dal presente contratto per la ex festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella retribuzione relativa al godimento della ridu- zione di orario di cui al relativo capitolo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezio- ni e ...
Dichiarazione comune. Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese rappresentate da UNIONMECCANICA, intendono stabilire, con il presente contratto e con la costituzione dell'Osservatorio, nuove relazioni industriali per facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali all'interno delle unità produttive.
Dichiarazione comune. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
Dichiarazione comune. I termini temporali per la conservazione del posto vanno considerati indipendentemente dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al presente articolo si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n.190 per quanto riguarda i “quadri”
Dichiarazione comune. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pat- tuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi tratta- menti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale
Dichiarazione comune. Le parti concordano che il Comitato di indirizzo si riunirà per definire le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo aiuti e solidarietà di cui all’art. 65 del Ccnl. Le parti al fine di: • valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare ai lavoratori dell’industria agroalimentare servizi ed interventi di sostegno o di integrazione al reddito; • rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale; • salvaguardare il normale svolgimento dell’attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell’occupazione; si danno reciprocamente atto dell’opportunità di costituire, in presenza di una legislazione nazionale di favore in termini di defiscalizzazione e decontribuzione, e ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l’Ente Bilaterale di Settore, nei modi ed entro i termini stabiliti dalle parti anche con riferimento alle due specifiche aree di intervento sotto indicate: Saranno svolte, sulla base di un apposito regolamento da definire tra le parti, attività di ricerca, informazione ed analisi sui seguenti temi: