Attività formativa Clausole campione

Attività formativa. L’Università per l’espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico. Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell’attività complessivamente prevista e ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l’impegno richiesto nell’ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno. Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria dell’Ente ed il responsabile della struttura convenzionata. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati: - attività di appoggio – quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività; - attività di collaborazione – quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato; - attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale. Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee. Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. Nell’ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.
Attività formativa. I contenuti formativi si distinguono in:
Attività formativa. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 40 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2, lett. i), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di “libretto formativo”, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Attività formativa a) Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 20 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Attività formativa. La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso integrato nell’attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze tecnico – professionali e specialistiche da conseguire. Tale formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, visite aziendali, testimonianze. La cooperativa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali strutture formative esterne. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della cooperativa, è integrata, qualora previsto, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla cooperativa stessa. Le Regioni hanno 45 giorni di tempo per comunicare alle cooperative le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, indicando le sedi e il calendario, e potranno, inoltre, avvalersi delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.
Attività formativa. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. 5)- RAPPORTO DI LAVORO Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato, sarà pari a: -4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi; -6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi. Nel caso che il progetto individuale preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo-ferro-tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola impresa. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità. 6)- RETRIBUZIONE La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall'ex indennità di contingenza, dal TDR, dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità...
Attività formativa. Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell’ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata e assistita a tutte le attività in essa espletate. Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è portato a conoscenza dello specializzando all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso. Nell’ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all’osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.
Attività formativa. L’impegno formativo dell’apprendista e‘ regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell’apprendista secondo le seguenti modalità‘: DURATA MEDIE ANNUE Scuola dell’obbligo 120 Attestato di qualifica professionale 100 Diploma di Scuola Media Superiore 80 Diploma Universitario 60 Diploma di laurea 60 Al secondo livello di contrattazione potrà‘ essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità‘ di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali delle attività’. Le attività‘ formative svolte presso più‘ datori di lavoro, cosi‘ come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. E’ in facoltà’ dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro
Attività formativa. Art. 22 quinquies - Elenco delle fattorie didattiche
Attività formativa. Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione