Dichiarazione congiunta Clausole campione

Dichiarazione congiunta. Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lett. f), dell'accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l'intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
Dichiarazione congiunta. Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
Dichiarazione congiunta. Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Dichiarazione congiunta. In sede aziendale, previa intesa tra le parti, si potrà prevedere per i lavoratori appartenenti al primo livello professionale, anche tenendo conto del percorso di crescita professionale dei lavoratori, l’utilizzo della patente di categoria B per tutte le mansioni di guida necessarie per il livello di appartenenza. In presenza di tali accordi il periodo di effettiva prestazione per l’accesso all’inquadramento della posizione parametrale di tipo A di cui al comma 10 è ridotto a 4 anni. - addetto all’attività di spazzamento e/o raccolta, anche con modalità porta a porta, anche con l’ausilio di veicoli; - addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori; - addetto ad attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali; - addetto alle pubbliche affissioni/deaffissioni, pulizia e cancellazioni scritte murarie. Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elemen- tari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della pa- tente di categoria“B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3. - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli; - addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chi- mico senza la preparazione dei relativi composti; - addetto al risanamento ambientale; - addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali; - addetto alla manutenzione stradale, all’installazione della segnaletica verticale e oriz- zontale; - addetto ai xxxxx xxxx, pozzetti stradali, raccolta acque fecali; ecc. Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l’ausilio di veicoli e mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della pa- tente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite ri- chiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata al- l’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in con- corso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. - addetto alle a...
Dichiarazione congiunta. Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello. Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto. 42
Dichiarazione congiunta. 1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo, non decadono in ragione dello stesso.
Dichiarazione congiunta. Confindustria e Xxxxxxxxxxxx confermano che le tutele di cui all’art. 15 sono state da sempre considerate applicabili, alle condizioni e con i limiti ivi stabiliti, anche nei confronti del dirigente cui sia stata contestata una responsabilità per danno erariale.
Dichiarazione congiunta. Le parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella. Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva ...
Dichiarazione congiunta. La tabella di equiparazione sopra riportata ha lo scopo di garantire a tutto il personale già destinatario del CCNL Regioni-Autonomie locali una adeguata collocazione, in termini di qualificazione professionale e di trattamento economico, nell’ambito del sistema di classificazione previsto dal presente Contratto. Nel contempo intende essere funzionale ai processi di riorganizzazione resi necessari dalla trasformazione degli IACP in enti pubblici economici, di cui costituisce aspetto essenziale il recupero di concrete possibilità di valorizzazione delle risorse umane e di riconoscimento delle professionalità e delle capacità individuali. Pertanto la tabella di equiparazione costituisce l’indispensabile punto di partenza per i cennati processi di riorganizzazione aziendale, condizione necessaria per la attivazione delle norme del presente Contratto riguardanti la mobilità e lo sviluppo professionale. Considerato quanto sopra le Parti convengono che le singole aziende non potranno modificare gli inquadramenti risultanti dalla tabella di equiparazione prima che tali processi di riorganizzazione siano compiutamente definiti e quindi, in linea di massima, prima che sia trascorso almeno un anno dalla attuazione del primo inquadramento. Così come convengono che i processi di riorganizzazione degli enti trasformati in precedenza devono trovare costante adeguamento alle evoluzioni in atto nel settore. Le Parti si danno inoltre atto che, agli effetti di quanto previsto dalla legge 449/1997, articolo 59, comma 7, farà fede la certificazione della qualifica operaia rilasciata dall’Azienda.
Dichiarazione congiunta. Le parti in considerazione del carattere di importanza che nel Settore assume la disciplina di cui all’articolo 77 “Flessibilità dell’Orario, concordano sulla opportunità che, nell’ambito del confronto a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato articolo 77 che permettano l’istituzione della “Banca delle Ore” quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione. Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro.