Contribuzioni Clausole campione

Contribuzioni. Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.
Contribuzioni. La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita: — 1% a carico dell’azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadri; — 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; — 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori. A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata al 40%; A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,30%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,50%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,60%, ferma restando la base di calcolo.
Contribuzioni. Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx ad esse aderenti. I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell’art. 1. Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione. L’impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.
Contribuzioni. Dal 1° gennaio 2011 le contribuzioni corrisposte al “Fondo Sanitario” per i relativi iscritti assorbono integralmente e si sostituiscono a quelle già versate in precedenza, fino a tutto il 2010, alle Casse Intesa e Spimi, la cui funzionalità va esaurendosi, ovvero a copertura delle prestazioni di assistenza sanitaria garantite tramite polizza assicurativa, con cessazione integrale degli effetti dei precedenti accordi sottoscritti dalle Aziende del Gruppo, di cui le parti dispongono comunque la disdetta con effetto coincidente con l’applicazione del presente accordo. La contribuzione aziendale è prevista e sarà, conseguentemente, erogata al “Fondo Sanitario” solo a favore degli iscritti in servizio in cifra fissa annua uguale per ciascun Dipendente, nella misura stabilita nell’Appendice 1 allo Statuto. Le contribuzioni a carico degli iscritti sono determinate, secondo le modalità definite nello Statuto, nelle misure indicate nell’Appendice 1 dello stesso.
Contribuzioni. Per i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna di cui al precedente punto 1), la contribuzione aziendale annua viene ridotta a 700 euro per il primo biennio. Restano confermate, in capo al personale in quiescenza di Mediofactoring sgr e di Banca CR Firenze che richieda l’iscrizione al “Fondo Sanitario” ed esclusivamente in tale evenienza, le contribuzioni attualmente versate dalle rispettive Società in loro favore, che continueranno ad essere corrisposte al “Fondo Sanitario” in costanza di iscrizione allo stesso, a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun iscritto in quiescenza. La contribuzione a carico degli iscritti che hanno aderito al “Fondo di Solidarietà” é determinata, con riferimento all’ultima retribuzione INPS percepita in servizio, nelle stesse misure previste per il personale in servizio e, al momento del collocamento in quiescenza, secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto del “Fondo Sanitario”. I maggiori oneri contributivi relativi alla quota per sè a carico dei Dipendenti iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi con prestazioni dirette, individuati con riferimento alla data del 31 dicembre 2010, vengono compensati da parte dell’Azienda, in costanza di iscrizione al “Fondo Sanitario”, mediante incremento, a titolo specifico, non assorbibile a seguito di eventuale incremento dell’aliquota previdenziale, della corrispondente percentuale alla posizione individuale di previdenza complementare in capo all’interessato, senza che ciò determini un correlativo obbligo contributivo in capo all’iscritto. Per fruire della compensazione individuale di cui sopra, i dipendenti iscritti unicamente ad un regime di previdenza complementare a prestazione definita o non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare del Gruppo in regime di contribuzione definita devono, a richiesta, iscriversi, entro il termine ultimo del 30 giugno 2011, ad uno dei fondi di riferimento del Gruppo (Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi e Fondo PrevidSystem per il Personale Dirigente), ferme restando le disposizioni di legge in materia, senza ulteriori obblighi contributivi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore. Operando diversamente da qu...
Contribuzioni. Gli Enti definiscono le risorse necessarie per l’esercizio associato della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, ispirandosi al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, considerando le differenze nella tipologia e quantità dei servizi erogati nei singoli territori in ragione delle Amministrazioni coinvolte nell’esercizio associato della funzione. Le risorse impiegate sono finalizzate allo svolgimento delle fasi di attivazione e gestione ordinaria dell’esercizio associato della funzione. La popolazione residente e le quantità di attività svolte in favore di ogni singolo Ente aderente sono i soli parametri, anche con pesi diversi, utilizzati per la specificazione delle contribuzioni che ogni Ente deve fornire nell’esercizio associato della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Gli Enti associati contribuiscono all’esercizio associato della funzione mediante la fornitura diretta di beni e personale, remunerando le prestazioni ricevute eccedenti la loro contribuzione diretta con trasferimenti finanziari. La contabilità della gestione associata è istituita allo scopo di realizzare efficaci attività di programmazione e il controllo dei contributi che ciascun Ente deve impegnare per il funzionamento dell’Ufficio Comune. I valori che la costituiscono riguardano la dimensione economico finanziaria di beni, servizi e personale così come sono valutati nei bilanci dei singoli Comuni associati. Gli eventuali oneri finanziari a carico degli Enti per remunerare le prestazioni ricevute non compensate da apporti diretti sono calcolati con riferimento ai valori presenti nella contabilità della gestione associata. Ogni Ente aderente si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria competenza. Le spese a carico degli Enti, che non costituiscono forma diretta di apporto all’esercizio associato della funzione, sono preventivate all’inizio di ciascun anno e sono soggette a eventuale conguaglio dopo l’elaborazione del consuntivo di gestione. Entro il 31 marzo di ...
Contribuzioni. Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754). E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza (1419).
Contribuzioni. Il contributo annuale a FASCHIM consta di una quota paritetica a carico del lavoratore e delle imprese. - A decorrere dal 1° gennaio 2007 i versamenti a FASCHIM, da parte dei lavoratori e delle imprese iscritte, sono previsti nelle seguenti misure:
Contribuzioni. 6. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue: - € 8,00 mensili a carico del lavoratore aderente; - € 8,00 mensili a carico dell'azienda;
Contribuzioni. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue: - a carico del lavoratore, l'1,06% della retribuzione annua utile per il t.f.r.; - a carico dell'azienda, l'1,06% della retribuzione annua utile per il t.f.r.; - per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, il 100% della quota di t.f.r. maturata nell'anno; - per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di t.f.r. maturata nell'anno, a scelta degli stessi. A decorrere dal 1º aprile 2011 i contributi al Fondo sono stabiliti come segue: - a carico del lavoratore, l'1,26% della retribuzione annua utile per il t.f.r.; - a carico dell'azienda, l'1,26% della retribuzione annua utile per il t.f.r. Resta ferma la possibilità di devolvere al Fondo la sola quota di t.f.r., senza contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 252/2005. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del t.f.r. come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. In caso di iscrizione al Fondo in corso d'anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione. In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondogommaplastica. Viene stabilito un importo "una tantum" pari a: - € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale versamento; - € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento dell'iscrizione.