PATRIMONIO SOCIALE Clausole campione

PATRIMONIO SOCIALE. Tutti i mezzi patrimoniali del Fondo, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 16 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità del Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti nazionali di lavoro di dei settori della piccola industria e dell’artigianato e suoi rinnovi,, cui all’art.1, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio del Fondo, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità del Fondo. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo diretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione salva che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
PATRIMONIO SOCIALE. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 16 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro di cui all’art. 1 del presente statuto e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti dalla legge.
PATRIMONIO SOCIALE. 1. Il patrimonio sociale è costituito:
PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
PATRIMONIO SOCIALE. 1. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro… e suoi rinnovi successivi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
PATRIMONIO SOCIALE. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente Bilaterale, le sue rendite e i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente, e così qualsiasi bene mobile e immobile che a qualsiasi titolo, previe occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati o acquisiti con le entrate di cui sopra e così i contributi versati per l'Ente Bilaterale medesimo in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e i suoi rinnovi, nonché contributi eventualmente concessi da terzi, pubblici o privati, lasciti, donazioni, liberalità, a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Ente è quello di fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci fondatori dalla previsione del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto a titolo alcuno, in nessun caso, sul patrimonio dell'Ente, sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
PATRIMONIO SOCIALE. 1. Il patrimonio della societa` e` composto dai conferimenti e dalle riserve.
PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio della Cassa è costituito:
PATRIMONIO SOCIALE. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente, come indicato all’art. 13. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.
PATRIMONIO SOCIALE. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.