Banca ore Clausole campione

Banca ore. Le Parti convengono di istituire una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono le ore di riposo compensativo di 4 o 8 ore consecutive realizzate nel limite delle 250 ore qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto. Per le ore di prestazione straordinaria svolte sino al limite di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo degli altri permessi in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire a luglio, agosto e dicembre, salvo diverso accordo di 2° livello sulla collocazione dei 3 mesi. Le richieste avanzate ai sensi del precedente comma verranno accolte entro il limite del 10% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di 1 unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a 20 giorni oppure sia superata la percentuale del 10%, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga. Le ore di cui al primo comma del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell’anno di maturazione, ma con un ulteriore aumento del 15% rispetto a quelle previste nel presente articolato. Ulteriori accordi...
Banca ore. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i singoli lavoratori, che ne chiederanno l’applicazione, dovranno indicare per iscritto se destinare le prestazioni straordinarie dell’anno nella banca ore individuale. Per i soli lavoratori che hanno la tipologia del rapporto di lavoro previsto dagli artt. 33 e 34 del presente CCNL, l’eventuale de- stinazione delle prestazioni straordinarie deve essere indicata per iscritto entro il primo mese di lavoro. Nella banca ore confluiscono le prestazioni straordinarie, per es- sere fruite in forma di riposo compensativo individuale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Per le sole prestazioni straordinarie confluite nella banca ore in- dividuale, sono pagate solo le maggiorazioni previste dal pre- sente CCNL all’articolo 50 (Lavoro straordinario), con le competenze del mese successivo al loro svolgimento. L’utilizzazione delle ore accantonate, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produt- tive. Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga. A livello aziendale saranno svolti incontri con le RSA o XX.XX ter- ritoriali, con cadenza semestrale, finalizzati al monitoraggio della banca ore e all’individuazione di iniziative tese a consentirne la fruizione.
Banca ore. E’ istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi a: - le ex festività di cui all’art. 15; - le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 11 del presente articolo I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla RSU. Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite per ulteriori sei mesi.
Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore.
Banca ore. Nella Banca Ore verranno accumulate l’accantonamento o la detrazione di ore che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell’anno, maturano a vari titoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella Banca ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall’ art. 37, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all’art. 69, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all’art. 40 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali. La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell’anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata, o intere giornate di permesso retribuito che andranno detratti dalla Banca ore. Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all’anno precedente eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.
Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore.
Banca ore. 1. Le Parti convengono di istituire una banca ore al fine di consentire ai lavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 3) e 5) dell’art. 12, nonché delle ore di lavoro prestate in occasione di giornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), con le modalità di seguito elencate.
Banca ore. Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva l'azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. Chiarimento a verbale Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario. (Omissis) N.d.R.: L'accordo 30 novembre 2016 prevede quanto segue: Art. ... (Lavoro straordinario, notturno e festivo) Lavoro straordinario Ai soli effetti contrattuali per l'applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono considerate straordinarie le ore prestate oltre l'orario settimanale medio di cui all'art. ... con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale contrattuale e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla R.S.U. Su richiesta della R.S.U. si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea: - motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali; - la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale; - l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative...
Banca ore. Le strutture possono decidere di adottare l’istituto della banca ore, che si costituisce con la contabi- lizzazione del diverso numero di ore effettuate, in base alle esigenze di servizio della struttura, rispetto al normale orario di lavoro del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato. Le ore accumulate, su richiesta del lavoratore, potranno essere utilizzate come permessi retribuiti. Le ore accumulate resteranno a disposizione del lavoratore e potranno essere utilizzate a gruppi minimo di un’ora ed a copertura dell’intera giornata o per più giornate lavorative, compatibilmente con le esigenze di servizio. Detti permessi andranno in ogni caso retribuiti se non utilizzati entro il 31 dicembre del biennio successivo all’anno civile di maturazione. Solo in quest’ultima ipotesi la monetizzazione comporterà l’erogazione della retribuzione comprensiva della mag- giorazione per lavoro straordinario. Ulteriori articolazioni dell’istituto e la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso potranno essere definite a livello territoriale ed aziendale.
Banca ore. 1. Si conviene che tutto il personale, con esclusione degli addetti alla guida, condotta e scorta, potrà aderire, previa richiesta scritta, alla banca ore. Tale richiesta avrà validità per tutto l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) in cui è presentata e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo formale revoca. Le ore di lavoro eventualmente prestate, previa autorizzazione e nel rispetto dei limiti di legge e di contratto, in misura eccedente quelle ordinariamente previste e programmate, sono accantonate, nel limite massimo di 78 ore, nella Banca ore individuale. Il lavoratore potrà utilizzare le ore accantonate per usufruire di permessi orari e/o giornalieri. Ferma restando la salvaguardia di comprovate esigenze aziendali, il lavoratore può richiedere all’Azienda la preventiva programmazione del recupero delle ore accumulate.