Durata Clausole campione

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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendo...
Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Durata. Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (5), dal …………. al , allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Durata. Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Durata. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Durata. Il contratto è stipulato per la durata di anni .……….………(5), dal al .……………………. e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della LOCATRICE che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell’unità immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Durata. Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario. L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione . La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia.. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
Durata. Il presente Contratto assumerà validità con la sottoscrizione da parte di Soci Pubblici detentori di complessivamente almeno il 38% del capitale sociale di HERA. A seguito del verificarsi della condizione indicata al Paragrafo che precede, il presente Contratto avrà decorrenza dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2024. In previsione della scadenza del Contratto, i Contraenti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, e nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di cui al presente Contratto. I Contraenti dichiarano e convengono, che a far tempo dalla data di efficacia del Contratto il precedente Patto 18-21, avente decorrenza dal 1° luglio 2018 e originaria scadenza sino al 30 giugno 2021, perde di efficacia. – Ulteriori atti e assenza di solidarietà Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Contratto, ciascun Contraente conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettuate tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Contratto siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibile le transazioni previste nel presente Contratto. Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Contratto sono assunti dai Contraenti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva. L’eventuale tolleranza di uno dei Contraenti di comportamenti dell’altro Contraente posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste. L’invalidità o la non eseguibilità di una previsione del presente accordo non determina l’invalidità o la non eseguibilità di qualsiasi altra previsione del presente Contratto, che rimane in piena efficacia ed effetto fino a che tale invalidità non sottragga ad un Contraente il rilevante beneficio che tale parte ha diritto o attende di ricevere sulla base del Contratto. I Contraenti possono modificare qualsiasi previsione invalida o non eseguibile nei limiti ragionevolmente richiesti per rendere tale previsione valida ed eseguibile. - Comunicazioni
Durata. 1. La durata della locazione dell’Immobile è di anni 6 (sei) con inizio dal [indicare la data di stipula del contratto o, in caso di consegna differita dell’immobile, la dicitura: “dalla data di presa in consegna dei locali risultante dal verbale di cui al comma successivo, che dovrà avvenire al termine di adeguamento dell’immobile al fine di rendere lo stesso idoneo all’uso per cui viene locato e conforme alla normativa vigente, e comunque non oltre il …. Qualora la consegna dovesse avvenire oltre il suddetto termine, a partire dal …… sarà applicata alla Proprietà una penale pari ad € per ogni giorno di ritardo 2. All’atto della consegna dell’Immobile gli incaricati delle Parti redigono congiuntamente un verbale di consistenza e presa in consegna. 3. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore è comunque esentato dalla remissione in pristino dei locali. 4. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità semestrale fino alla riconsegna dell’Immobile.