Common use of Contribuzioni Clause in Contracts

Contribuzioni. La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita: — 1% a carico dell’azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadri; — 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; — 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori. A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata al 40%; A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,30%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,50%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,60%, ferma restando la base di calcolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contribuzioni. La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita: — 1% a carico dell’azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione quadri; — 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; — 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori. A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata al 40%; A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,30%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,50%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,60%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° marzo 2019 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,70%, ferma restando la base di calcolo. A partire dalla data dell’1.3.2019, il contributo delle aziende sarà dell’1,7% mentre quello del lavoratore sarà dell’1,5%. A partire dal 1° luglio 2020 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,80%, ferma restando la base di calcolo. Pertanto, alla data dell’1.7.2020, il contributo delle aziende sarà dell’1,80 % mentre quello del lavoratore sarà dell’1,50 %.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020

Contribuzioni. La contribuzione da versare ad ArcoARCO, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita: - 1% a carico dell’azienda dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR E.d.r. e indennità funzione quadri; - 100% dell’accantonamento TFR dell'accantonamento t.f.r. maturato nell’annonell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; - 18% dell’accantonamento TFR dell'accantonamento t.f.r. maturato nell’anno nell'anno per gli altri lavoratori. A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR t.f.r. da versare al fondo Fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93D.Lgs. n. 124/1993) è elevata al 40%; . A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondoFondo, viene fissata nella misura del 1,20dell'1,20%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al fondo Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondoFondo, viene fissata nella misura dell’1,30dell'1,30%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori lavorato iscritti al fondoFondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondoFondo, viene fissata nella misura dell’1,50dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondoFondo, viene fissata nella misura dell’1,60dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contribuzioni. La contribuzione da versare ad ArcoARCO, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita: - 1% a carico dell’azienda dell'azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR E.d.r. e indennità funzione quadri; - 100% dell’accantonamento TFR dell'accantonamento t.f.r. maturato nell’annonell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; - 18% dell’accantonamento TFR dell'accantonamento t.f.r. maturato nell’anno nell'anno per gli altri lavoratori. A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR t.f.r. da versare al fondo Fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93D.Lgs. n. 124/1993) è elevata al 40%; . A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo, viene fissata nella misura dell'1,20%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo, viene fissata nella misura dell'1,30%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo, viene fissata nella misura dell'1,40%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo, viene fissata nella misura dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondoFondo, viene fissata nella misura del 1,20dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2013 marzo 2019 la contribuzione da versare al fondo Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondoFondo, viene fissata nella misura dell’1,30dell'1,70%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal Ricapitolando alla data del aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico marzo 2019 il contributo delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura sarà dell'1,7% mentre quello del 1,40lavoratore sarà dell'1,5%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,50%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell’1,60%, ferma restando la base di calcolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro