BILANCIO DI PREVISIONE Clausole campione

BILANCIO DI PREVISIONE. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere anche con procedure informatiche all'inizio di ciascun esercizio finanziario la copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dalle disposizioni vigenti corredata dalla copia autentica della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e degli estremi di esecutività della stessa.
BILANCIO DI PREVISIONE. 8.1 L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario: - l’elenco dei residui passivi e xxxxxx; - copia del bilancio di previsione, corredata degli estremi della delibera di approvazione;
BILANCIO DI PREVISIONE. Il Bilancio di previsione, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, nonché le variazioni di bilancio si danno per conosciuti dal Tesoriere all’atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda. Ai fini dell’efficiente operatività del Servizio, la Regione fornisce al Tesoriere su supporti cartacei, informatici o telematici gli elementi contabili dei documenti finanziari di cui al primo comma. La Regione comunica annualmente al Tesoriere l’elenco e l’ammontare dei residui,distinti per capitolo ed esercizio di provenienza. Il Tesoriere non da corso ai pagamenti ove non sia prevista la relativa capienza all’interno dei capitoli del bilancio approvato e delle successive variazioni, o nei limiti posti dalla legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio e nell’elenco di carico dei residui di cui al comma precedente. I titoli di spesa pagati in eccedenza dei predetti limiti non costituiscono titoli legittimi di discarico per il tesoriere. Per esigenze amministrativo contabili connesse con la gestione del Servizio, è istituito il “conto unico”, per la contabilizzazione delle entrate e delle spese, presso l’Istituto capofila, di cui al precedente art. 2. L’Istituto capofila cura tutte le incombenze relative alla tenuta del conto medesimo nonché gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione ed in particolare quelli relativi alle comunicazioni periodiche, alla chiusura dei conti, ai reclami, al raccordo reciproco della contabilità ed al conto riassuntivo e partitario di cassa. Le giacenze globali di cassa derivanti dal Servizio di Tesoreria, di cui al presente contratto, sono intrattenute nel “conto unico” a nome della Regione presso l’Istituto capofila.
BILANCIO DI PREVISIONE. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, copia esecutiva del bilancio di previsione, redatto in conformità alle leggi vigenti in materia, corredate da copia autenticata del provvedimento di approvazione. Il Comune si obbliga altresì a trasmettere al Tesoriere nel corso dell’esercizio finanziario, le copie delle deliberazioni, esecutive, adottate per procedere a storni, prelevamenti dai fondi di riserva ed in genere a tutte le variazioni di bilancio. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti Organi di controllo, il Tesoriere effettuerà, ai sensi dell’art. 163, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un di dodicesimo degli stanziamenti relativi al bilancio di previsione, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove ai relativi titoli risulti l’annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. Il Servizio finanziario dell’Unione, a seguito di comunicazione del Servizio Appalti, trasmetterà ai singoli Comuni conferenti copia del bilancio di previsione per l’anno successivo, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, al fine di consentire l’inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente nel rispettivo bilancio di previsione.
BILANCIO DI PREVISIONE. 19.1 Il Bilancio di Previsione è composto dal Bilancio di Previsione Annuale (B.P.A., o conto economico di previsione) e il Bilancio di Previsione Pluriennale (B.P.P.)
BILANCIO DI PREVISIONE. Il bilancio di previsione, quale strumento di programmazione e di gestione economico- finanziario, è finalizzato al controllo direzionale delle attività e dei centri di responsabilità svolti dell'Azienda: Esso sottende e sintetizza in termini monetari: - la pianificazione dell'attività che l'Azienda e le sue varie unità organizzative devono svolgere nell'esercizio di riferimento; - il coordinamento dell'impiego delle risorse e delle attività di tutte le unità organizzative affinchè l'operatività sia indirizzata verso gli stessi prefissati obiettivi globali. Il bilancio di previsione, formulato con i criteri di cui all'art.2423 bis del Codice Civile, ed in ossequio ai corretti principi contabili, è composto da:
BILANCIO DI PREVISIONE. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno ed è formulato in termini di cassa. Il bilancio offre una rappresentazione delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di sostenere nell'anno cui il bilancio si riferisce. Nella parte attiva del bilancio viene indicato, come prima posta, l'ammontare presunto del fondo di cassa amministrativo all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Il fondo di cassa “vincolato” generato da residui su contributi destinati alla realizzazione di specifici progetti aventi durata pluriennale viene invece allocato in appositi capitoli bis, all’interno delle categorie cui i residui si riferiscono. Analogamente, nella parte passiva viene indicato, come prima posta, l'eventuale disavanzo presunto di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che contiene il parere del Collegio sul bilancio, nonché da eventuali elaborati atti ad illustrare, con maggiore compiutezza, i dati finanziari che vengono indicati. I dettagli relativi alla predisposizione del Bilancio di Previsione, così come la specifica dei documenti di cui si compone, sono esplicitati nel Manuale delle Procedure Operative.
BILANCIO DI PREVISIONE. L’Azienda invierà all’Istituto il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio successivo, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, approvato e vistato dai componenti Organi, nonché le deliberazioni che comportino variazioni al bilancio stesso o i documenti equivalenti, ai sensi dei D.L.vo 502/92 e delle Leggi regionali di riordino del Settore.