La contribuzione Clausole campione

La contribuzione. La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al presente Allegato. Generalmente, la contribuzione è versata con periodicità trimestrale al Fondo (nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio) e decorre dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale.
La contribuzione. L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico degli stessi e del datore di lavoro. I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, in virtù dell’articolo 1, comma 171 primo e secondo periodo e comma 172 della L. n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e nei termini di seguito specificati. I contributi di cui alla L. n. 205/2017 sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. Il versamento di tali contributi alla previdenza complementare produce effetti diversi a seconda del fatto che il lavoratore sia già o meno aderente a LABORFONDS:
La contribuzione. L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico degli stessi e del datore di lavoro. I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” di cui all’art. 1, c. 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). I suddetti contributi aggiuntivi sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. “contributo contrattuale”) o in norme di legge. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza complementare oppure aderisca a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o PIP), detti contributi possono comportare l’attivazione di una posizione individuale alimentata dal versamento del solo contributo aggiuntivo1; tali associati, cd. “contrattuali”, sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione aggiuntiva, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR nella misura prevista dalla contrattazione di riferimento. Nel caso in cui il lavoratore sia già aderente a LABORFONDS o ad un fondo pensione negoziale, tali contributi vanno invece ad aggiungersi agli ordinari flussi contributivi (contributo datoriale; contributo del lavoratore; TFR), nel rispetto del principio dell’unicità della posizione individuale. La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, riportati nell’Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre pubblicato sul sito web di LABORFONDS (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documentazione - Contratti/accordi collettivi”. Il TFR maturando può essere destinato al Fondo ...
La contribuzione. L’adesione a FONCER dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro. La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l’adesione a FONCER. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l’Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore. Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.
La contribuzione. Il finanziamento di Postaprevidenza Valore avviene mediante il versamento di contributi. Per i lavoratori dipendenti il finanziamento può avvenire in aggiunta o in alternativa a tali contributi anche mediante il conferimento dei flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione.
La contribuzione. L’adesione a PrevAer dà diritto a un contributo al Fondo Pensione da parte del tuo datore di lavoro. La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l’adesione a PrevAer. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l’Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la tua contribuzione anche in misura superiore. Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al Fondo almeno il contributo minimo a tuo carico. L’iscritto può elevare il contributo a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel tempo. Viene data facoltà di effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa. L’iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione, per cambio lavoro o per pensionamento, può mantenere la posizione presso il Fondo ed anche effettuare versamenti volontari. Per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, la posizione può essere alimentata mediante versamenti diretti ad importo libero (bonifici bancari) oppure mediante versamenti indiretti effettuati per il tramite del datore di lavoro nella misura e modalità previste dagli accordi.
La contribuzione. La tua adesione a PREVINDAI in qualità di dirigente può avvenire attraverso il solo conferimento del TFR maturando ovvero anche con la contribuzione a tuo carico, che ti dà diritto al contributo del tuo datore di lavoro. La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dai contratti e dagli accordi che prevedono l’adesione a PREVINDAI. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l’Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore. La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel tempo, in base a quanto indicato nell’Allegato. In qualità di dirigente iscritto, puoi richiedere l’apertura di una posizione a favore dei tuoi familiari fiscalmente a carico. Per questi la contribuzione da versare è liberamente determinata. Informazioni di dettaglio sono disponibili nel Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico. Al fine di un’effettiva copertura previdenziale di secondo pilastro, l’adesione alla previdenza complementare necessita di un concreto finanziamento della posizione individuale. Pertanto, qualora: • il valore della posizione individuale dell’iscritto - dirigente o familiare fiscalmente a carico - divenga nulla a seguito dell’applicazione delle spese di gestione amministrativa, il Fondo avrà la facoltà di risolvere il rapporto instaurato e di annullare la posizione, previa comunicazione all’iscritto; • entro sei mesi dall’adesione, per i familiari fiscalmente a carico, non risulti versato alcun contributo, il Fondo procederà all’annullamento della posizione dandone preventiva comunicazione agli stessi.
La contribuzione. Il finanziamento di FONCHIM avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto) e mediante il versamento di contributi a carico dell’iscritto e a carico del datore di lavoro, i cui livelli minimi sono definiti dai CCNL dei settori aderenti al Fondo. Le misure della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella “Contribuzione”. Il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). Per i lavoratori che si iscrivono a FONCHIM il TFR sarà versato direttamente al Fondo. La rivalutazione del TFR versato a FONCHIM, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. E’ allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento (v. paragrafo “L’investimento e i rischi connessi”). La decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non sarà possibile pertanto cambiare idea. Nell’adottare questa decisione, può essere utile esaminare il ‘Progetto esemplificativo’, che è uno strumento pensato apposta per dare modo di avere un’idea di come il piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo ‘Altre informazioni’). E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo “Le prestazioni nella fase di accumulo”). L’adesione a FONCHIM dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro. Si ha però diritto a questo versamento soltanto se, a propria volta, il lavoratore contribuisce al fondo con un contributo almeno pari a quello minimo definito dal CCNL di settore. L’aderente può controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo “Comunicazioni agli iscritti”. Il lavoratore iscritto al fondo ha l’onere di verificare la co...
La contribuzione. L’adesione è libera e volontaria e la partecipazione al PIP, forma di previdenza complementare disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all’Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. Il contributo può essere corrisposto mediante versamento a carico dell’Aderente, del datore di lavoro o del committente anche attraverso il conferimento del TFR in maturazione. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, la corresponsione del contributo è a loro carico. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, la corresponsione del contributo è attuata dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. L’Aderente ha la facoltà di determinare liberamente all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione la misura annua della contribuzione e la periodicità di contribuzione. I contributi sono definiti in cifra fissa oppure in percentuale come disposto dal Decreto. La misura annua della contribuzione può in ogni caso essere successivamente variata. Per il lavoratore dipendente Aderente al presente PIP mediante conferimento del TFR maturando e che risulti iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 28/04/1993 ma non iscritto a forme di previdenza complementare al 01/01/2007, la misura della contribuzione è fissata da accordi o contratti collettivi. In mancanza di tali accordi, la misura minima di contribuzione è pari al 50% del TFR maturando, con possibilità di incrementi successivi. Il contributo versato dall’Aderente in forma di premio unico ricorrente può essere corrisposto nel corso dell’anno in rate periodiche mensili, semestrali o annuali. La prima rata di premio unico ricorrente verrà corrisposta all’atto dell’adesione; le rate di premio unico ricorrente successive alla prima dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 15 del mese di scadenza delle singole rate. Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l’Aderente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo liberamente determinabile. Ogni versamento determina l’acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell’importo versato. La Compagnia provvede all’investimento dei versamenti come previsto al successivo paragrafo H. della Sezione II - “Caratteristica della Forma Pensionistica Complementare”. Il pagamento de...
La contribuzione. La misura e la periodicità di contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono da te scelte liberamente al momento della sottoscrizione o in corso di contratto e possono essere successivamente variate. Nel corso della fase di accumulo sono consentiti versamenti aggiuntivi. Il versamento dei premi secondo il piano definito da te definito in fase di adesione si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi nel caso tu trasferisca fuori dal territorio dello Stato italiano la tua Residenza. Salvo diverse indicazioni comunicate dalla Compagnia il versamento dei premi viene effettuato secondo la seguente tempistica: - la prima rata del piano viene addebitata il giorno successivo alla sottoscrizione. Successivamente alla prima rata di premio: - per i versamenti con frequenza annuale, il giorno 11 del mese di ciascuna ricorrenza annuale del contratto; - per i versamenti con frequenza semestrale, il giorno 11 di ogni semestre a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni semestre, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali. - per i versamenti con frequenza trimestrale, il giorno 11 di ogni trimestre a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni trimestre, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali. - per i versamenti con frequenza mensile, il giorno 11 di ogni mese a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali. I lavoratori dipendenti possono contribuire a BNL PIANOPENSIONE versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, non versare l’intero flusso annuo ma decidere di limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso Al finanziamento di BNL PIANOPENSIONE possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti. I contributi sono definiti in cifra fissa. A...