Comitato di Gestione Clausole campione

Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 12 (dodici) membri: n. 6 (sei) designati dall’ABI e n. 6 (sei) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente, il Vice Presidente e il Coordinatore dell’Ente, ai sensi del- l’art. 9. Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del- l’art. 4 dell’Accordo in materia di libertà sindacali del 7 luglio 2010, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto e il sesto membro espressione di parte sindacale sono designati – a rotazione seguendo il criterio della maggiore rap- presentatività – da due delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Gestione, nell’ambito della Sezione Speciale di cui all’art. 12, gesti- Amministrazione: – coordina l’attività dell’Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore, l’attività ammi- nistrativa, contabile e operativa; – adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all’organizzazione interna dell’Ente; – svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti e delle atti- vità da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; – sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale; – provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal Consiglio di Amministrazione. Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stes- se norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene invi- tato con le stesse modalità previste per i componenti il Comitato di Gestione.
Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione è costituito, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente dell’Associazione, da cinque componenti, nominati dall’As- semblea su designazione delle Organizzazioni che non hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente secondo il seguente criterio: – due componenti espressione delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli; – tre componenti espressione dei Sindacati dei lavoratori agricoli. I componenti del Comitato durano in carica tre anni. Il Comitato nomina al suo interno e per ogni seduta un Segretario che redige specifico verbale. Il Comitato di Gestione ha i poteri di ordinaria amministrazione dell’Associazione. Esso in particolare decide la convocazione della Consulta; predispone il rendiconto annuale, il preventivo di spesa, il piano di attività generale ed il regolamento, trasmettendo i relativi atti all’Assemblea per l’approvazione. Assume inoltre tutte le iniziative necessarie per l’esecuzione del piano di attività. Il Comitato di Gestione ha competenza anche nelle materie espressa- mente delegate dall’Assemblea. Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente, inviata tramite posta, fax, telegramma o altro mezzo equivalente, almeno tre giorni prima ed è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei suoi compo- nenti. Le sue deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti. Le deliberazioni risultano dal verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione medesima.
Comitato di Gestione. 3.1 Le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di gestione, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per la CRUI dal Gruppo di Lavoro per l’ICT incaricato dalla Giunta della CRUI e per VMWAREE dal suo delegato e da un rappresentante per ciascuna delle Parti, in relazione allo specifico settore di attività previsto, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell’ambito del presente Accordo.
Comitato di Gestione. L’associazione è amministrata da un comitato di gestione composto dai rappresentanti, uno per ogni organizzazione. I componenti durano in carica quattro anni. È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’organizzazione che lo ha nominato. In caso di indisponibilità di un componente, l’organizzazione che lo ha nominato può provvedere alla sostituzione temporanea, con comunicazione alla presidenza. Il Comitato, all’unanimità, elegge tra i suoi componenti, il Presidente e il vice Presidente. Le due cariche dovranno essere individuate, alternativamente, una fra le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e l’altra fra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. Il Presidente del Comitato di gestione ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e convoca e presiede le riunioni del Comitato. In caso di assenza, o temporaneo impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
Comitato di Gestione. Ciascuna delle Parti nomina uno o due referenti (se di settori con competenze e funzioni diverse) che partecipano al Comitato di gestione paritetico e garantiscono il coinvolgimento di tutti i settori competenti della propria organizzazione. Il Comitato individua le iniziative da porre in essere e ne promuove la realizzazione redigendo periodicamente un programma d’azione, monitora l’avanzamento delle attività, valuta gli strumenti posti in essere per il raggiungimento degli obiettivi, e propone opportuni adeguamenti in considerazione dell’evoluzione degli orientamenti nazionali e internazionali in materia di GPP. Stimola e favorisce le forme di coinvolgimento più ampie di tutti gli attori interessati allo sviluppo delle iniziative condivise. Il Comitato, coordinato dalla Città metropolitana di Torino con il supporto tecnico di Arpa Piemonte, si riunirà almeno 1 volta all’anno. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per le organizzazioni coinvolte. Il Comitato definisce le proprie modalità di funzionamento in occasione della prima riunione utile. Il Comitato redige un rapporto periodico in cui sono evidenziate le attività svolte e i risultati raggiunti dai sottoscrittori.
Comitato di Gestione. L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette. Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti. Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.
Comitato di Gestione. 1. Per l’esecuzione dell’Accordo le parti si avvalgono del Comitato di Gestione (CdG nel seguito) che avrà il compito di governare le attività programmatiche ed operative nelle quali si sostanzia la collaborazione. In termini specifici il Comitato di gestione dovrà svolgere le seguenti funzioni:
Comitato di Gestione. 1. In osservanza a quanto previsto dalla L.R. 32/90, è costituito il Comitato di Gestione per ogni struttura, che è composto dai seguenti membri:
Comitato di Gestione. Viene istituito altresì un Comitato di Gestione, con funzioni di controllo sull’organizzazione e gestione dei corsi. Il comitato provvede in particolare alla nomina dei docenti della Scuola, tra quelli proposti dal Comitato Scientifico, alla nomina della Commissione di esame per le prove di valutazione intermedia e finale, alla stesura dei regolamenti sullo svolgimento dell’attività didattica e sulle regole di partecipazione dei corsisti, ad ogni attività finalizzata alla gestione dei corsi e ad ogni attività di carattere amministrativo, ivi compresa la raccolta e gestione dei contributi di iscrizione e partecipazione, la gestione dei pagamenti di ogni spesa e dei compensi ai docenti; provvede altresì ad apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione ai Corsi di formazione specialistica e per il rilascio dei relativi attestati ai fini dell’attribuzione dei titoli riconosciuti dalla legge.
Comitato di Gestione. 1. Il CUT è diretto da un Comitato di gestione, costituito da un docente di ruolo rappresentante per ciascun dipartimento, designato dal relativo consiglio, e da uno a cinque membri esterni, cooptati con la modalità di cui al comma 2, di cui almeno un rappresentante degli studenti. Ogni rappresentante può farsi sostituire nelle riunioni del Comitato di gestione grazie ad apposita delega scritta, sotto la propria responsabilità. I docenti possono delegare solo un docente.