Attuazione dell’Accordo Clausole campione

Attuazione dell’Accordo. 1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
Attuazione dell’Accordo. 1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Accordo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare, la tipologia e i contenuti dei dati e delle notizie oggetto dello scambio di informazioni saranno concordati tra l’ANAC e la Direzione Centrale per la Polizia Criminale, anche con Atti aggiuntivi al presente Accordo, da approvarsi con le stesse modalità di quest’ultimo e che diventeranno parte integrante del medesimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti.
Attuazione dell’Accordo. 1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Accordo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare, la tipologia e i contenuti dei dati e delle notizie oggetto dello scambio di informazioni saranno concordati tra l’ ANAC e la D.I.A., anche con Atti aggiuntivi al presente Accordo da approvarsi con le stesse modalità di quest’ultimo e che diventeranno parte integrante del medesimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti.
Attuazione dell’Accordo. Articolo 21
Attuazione dell’Accordo. 1. Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
Attuazione dell’Accordo. VISTO l’art. 15 della Legge 241/1990 inerente all’accordo tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune; - VISTO lo schema di disciplinare recante adempimenti per i Beneficiari di Operazioni (lavori, servizi e forniture) finanziate e/o rendicontate nell’ambito del PO XXXX 0000-0000 e della Programmazione Unitaria (Allegato 3 al Manuale di gestione per i Responsabili delle linee di attività del PO XXXX 0000-0000); - Visto l’ Art. 19, commi 2-3, del T.U. 28 settembre 2000, n. 267 “ la Provincia, in collaborazione con i comuni, promuove e coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.” - VISTA la L.R. 14/1996 e successive modifiche, L.R. 37/96 e L.R. 32/97, che disciplina le modalità di definizione degli Accordi di Programma, prevedendo anche la possibilità di successivi atti aggiuntivi e rimodulazioni, in relazione ad ulteriori opere ed interventi integrativi del programma di interventi originario, da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della Programmazione; - VISTA la nota della Provincia di Cagliari n. 6315/UPR del 18 gennaio 2012, con la quale l’Ente trasmette il documento di sintesi del lavoro svolto nel corso degli incontri di livello provinciale, dall’Ente Parco Molentargius-Saline e dai comuni dell’area metropolitana di Cagliari, con il costante supporto del Centro Regionale di Programmazione e dell’Assessorato dei Trasporti , ed il contributo delle Associazioni; - VISTI gli esiti del successivo incontro tecnico svoltosi in data 28-2-2012 presso il Centro Regionale di Programmazione, finalizzato alla definitiva messa a punto delle schede descrittive degli interventi da inserire nell’Accordo di Programma; - CONSIDERATO che in data 30-5 2012 si è tenuto il tavolo di partenariato istituzionale che ha condiviso lo schema di Accordo di Programma, di cui al presente documento, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale; Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula il seguente:
Attuazione dell’Accordo. 1. L’AGCOM e lo IAP, attraverso accordi esecutivi del presente atto, definiscono ulteriori modalità per attuare la cooperazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole fattispecie di comunicazione commerciale individuate di comune accordo.
Attuazione dell’Accordo. La responsabilità dell’applicazione del presente Accordo è affidata seguenti organi competenti: Per la Parte italiana Organismo centrale di raccordo per la tutela dei comunitari non accompagnati, istituito presso il Ministero dell’Interno, che esercita le funzioni previste dal presente Accordo. Per la Parte romena è designata I'Autorità Nazionale per la Protezione dei Diritti del Fanciullo del Ministero dei Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concordano le modalità operative e i tempi necessari per la sua attuazione.
Attuazione dell’Accordo. Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 relativamente agli ambiti di collaborazione di cui all’articolo 2 sono disciplinati con appositi Accordi attuativi sottoscritti da appositi referenti a tal fine individuati dalle Parti stesse. La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.
Attuazione dell’Accordo. 10. Entrata in vigore, durata e scadenza Per quanto riguarda il primo punto gli accordi devono specificare il significato di investimento, investitore, persona fisica e persona giuridica, redditi e territorio. Tali definizioni sono importanti in quanto gli stati possono avere delle fonti giuridiche differenti, e quindi è necessario che vengano chiariti i criteri di interpretazione da dare in caso di contenzioso fra le parti. Normalmente nell’investimento rientra ogni bene patrimoniale di proprietà di un investitore o di una Parte Contraente, compresi merci, diritti e mezzi finanziari investiti nel territorio dell’altra Parte Contraente, beni mobili ed immobili, ed ogni altro diritto compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi. Altri beni possono essere azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, redditi reinvestiti, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale ed industriale, compresi quelli derivanti da diritti d’autore, marchi commerciali, denominazioni commerciali, segreti commerciali, brevetti, procedimenti tecnologici, know-how, avviamento ed altri diritti analoghi, concessione pubblica e privata attribuita per legge o per contratto. Il termine “investitore”, significa ogni persona fisica o giuridica avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti, che abbia effettuato, effettui, ovvero si sia impegnato ad effettuare investimenti nel territorio dell’altra Parte Contraente. Il significato di persona fisica e giuridica sarà specificato sulla base di quanto stabilito in ogni stato, e nell’accordo verrà dichiarato quale verrà applicato. Il termine “redditi” significa le somme ricavate o prodotte ma non ancora incassate, da un investimento, ivi inclusi- in particolare, ma non esclusivamente – i profitti, i dividenti, gli interessi, ogni altro reddito da investimenti di capitale, gli incrementi di capitale, le royalties, i compensi per assistenza o servizi tecnici e spettanze diverse, a prescindere dalla forma nella quale tali redditi sono pagati. Il termine “territorio” significa, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sotto- marine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità o esercitano diritti sovrani o di giurisdizione, in base al diritto internazionale. La promozione e la protezione degli investimenti dovrà assicurare in ogni territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell’altra Parte Contraente.