Definizione di Beni mobili

Beni mobili tutto quanto di proprietà dell’amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche, merci, Denaro, titoli e valori in genere), ovvero la cui collocazione all’interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere. Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché’ quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi fermo quanto previsto al successivo art 11 – Cose escluse dall’assicurazione..
Beni mobili si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina: − per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi. − per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc. Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno è determinato intendendo per tale:
Beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di cui ai Rischi Indennizzabili e Spese Rimborsabili. La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato. Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili non rispondenti alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, qualora il Contraente abbia assicurato nel valore dei beni Immobili il costo di ricostruzione o ripristino derivante dall’applicazione delle suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali maggiori costi, indipendentemente dalle altre limitazioni di cui al presente articolo. Tale condizione non si applicherà per i predetti Beni Immobili se non è stato assicurato tale valore. In quest’ultimo caso sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC. Per i Xxxxx derivanti da “Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza. L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a): - per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte, Beni Elettronici e Merci) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato); nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpi...

Examples of Beni mobili in a sentence

  • I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.

  • Partite assicurate Valori complessivi Aliquota promille Premio imponibile totale Beni mobili € 100.000,00 ..

  • Beni mobili Beni immobili Risorse umane Altre risorse strumentali Codice fiscale Partita IVA Indirizzo sede legale N.

  • I Beni mobili e immobili necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto – già in uso alle Aziende alla data di sottoscrizione del presente contratto e ad esclusione di quelli già conferiti ai gestori di servizi accreditati e di quelli di proprietà delle Aziende – si confermano in capo alle Aziende medesime, che risultano consegnatarie di tali beni e responsabili della loro custodia e conservazione.

  • E’ intenzione della Stazione appaltante controllare in modo organico tutti i cespiti facenti parte del Patrimonio dell'Ente (Beni mobili, immobili, demaniali/patrimoniali).


More Definitions of Beni mobili

Beni mobili oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, collezioni di leggi e decreti, ecc.
Beni mobili tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunto in co- modato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o desti- nazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche), posto all’interno di im- mobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Di- rettori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa defini- zione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .
Beni mobili si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina: − per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui del sinistro. − per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile. Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con l’Assicuratore, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.
Beni mobili si intendono gli arredi della cucina ed i relativi elettrodomestici e quelli della camera da letto irrimediabilmente danneggiati e non più utilizzabili o completamente distrutti a seguito dell’evento. Sono esclusi i beni mobili registrati, quali ad esempio i veicoli.
Beni mobili i giochi, le attrezzature sportive e non, le pavimentazioni mobili, le tribune mobili, gli arredi, l'impiantistica audio-visiva, gli allestimenti e tutti i beni presenti nell’impianto sportivo e/o in dotazione di esso.
Beni mobili. Contenuto (escluso Valori)” posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse;
Beni mobili tutto quanto di proprietà dell’amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro ti- tolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchia- ture Elettroniche), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o al- trimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in ge- nere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Amministrazione se i- scritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili.