Diritti di proprietà intellettuale ed industriale Clausole campione

Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 19.1 Qualunque diritto di brevetto, disegno industriale registrato o non registrato, diritto d’autore, diritti di progettazione, Know how, marchio e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, in qualsiasi forma e ovunque tutelabili, utilizzato in relazione al Servizio e/o Dispositivi per il Servizio, rimarrà sempre e comunque di proprietà del Fornitore.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. I.1 Ciascuna parte sarà titolare di tutti i diritti su quanto da essa sviluppato nel corso del Contratto. In caso di sviluppo congiunto, tutti i diritti di proprietà e di sfruttamento spetteranno in misura paritetica e congiuntamente a XXXXXX e a LAN SERVICE.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 15.1 Tutti i modelli, progetti, attrezzature od altri elementi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, che vengano trasmessi dall'Acquirente al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Acquirente e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando l'ordine sia eseguito o qualora l'Ordine sia risolto per qualsiasi motivo.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. Art. 21 – Reclami
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. In alcun modo il presente accordo costituisce titolo, anche parziale, su diritti, interessi, per l’uso e/o la brevettazione di qualsiasi parte delle informazioni riservate trasmesse a GBC-ITALIA o ai suoi Rappresentanti, anche se essa per qualsiasi motivo dovesse diventare di dominio pubblico. La Parte e GBC-ITALIA mantengono tutti i diritti, espliciti ed impliciti, sulle informazioni fornite in base al presente accordo. In ogni caso, la Parte conserva comunque l’esclusiva proprietà e libertà d’impiego del know- how che detengono alla data di stipula del presente accordo e che utilizzano per lo svolgimento delle Attività, e resta comunque libera di impiegare qualunque know-how che acquisiranno indipendentemente dallo svolgimento delle Attività.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 6.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i risultati dell’attività prestata dalla Società nell’erogazione dei Servizi che formano e/o possano formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale ed industriale (di seguito il “ Materiale Realizzato”), sono e restano di esclusiva titolarità della Società. La Società concede al Cliente una licenza valevole worldwide, di carattere non esclusivo, gratuita, non trasferibile ad usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire, in qualsiasi modo e forma, il Materiale Realizzato, nelle misure permesse dalle presenti Condizioni.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 10.1 Le specifiche, i disegni, i modelli, i campioni, la Documentazione Tecnica, le matrici resteranno di proprietà del Venditore e il Cliente si obbliga a tenerli riservati e ad utilizzarli esclusivamente per l’esecuzione del Contratto.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 8.1 Con l’acquisto dei Prodotti, il Cliente non acquista alcun diritto sui marchi e/o sui brevetti utilizzati da Tomasetto per la realizzazione e la commercializzazione dei Prodotti stessi.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 8.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di ciascun Prodotto concesso in licenza, quali, a mero titolo esemplificativo, diritti d’autore, brevetti, diritti connessi a disegni, invenzioni, loghi, nomi commerciali, marchi registrati, i diritti su domini Internet ed indirizzi web, codici sorgente, specifiche, know how, segreti commerciali, riguardanti prodotti e la relativa documentazione di ShinyStat, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Sevendata. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo, nessuna disposizione del presente Contratto implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, neanche a titolo provvisorio, da Sevendata al Partner, restando impregiudicati i diritti d’uso concessi ai Clienti Finali ai sensi del Contratto dell’Utilizzatore Finale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).