Accordi attuativi Clausole campione

Accordi attuativi. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/ o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).
Accordi attuativi. 1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.
Accordi attuativi. 1. La collaborazione tra Università e Promostudi, finalizzata al perse- guimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispet- tive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.
Accordi attuativi. Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso, tuttavia, nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi), potrà essere ammesso un investimento diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, non superiore a euro 25.000 (euro venticinquemila/00), per l’intera durata del presente Protocollo d’intesa.
Accordi attuativi. I) La collaborazione tra le Parti sarà attuata mediante specifici progetti, disciplinati attraverso separati accordi (di seguito indicati come “Accordi Attuativi”) in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti e del presente Accordo e della normativa vigente.
Accordi attuativi. La collaborazione tra l’Università e …………………………(Ente) è attuata tramite la stipula di appositi contratti/convenzioni nel rispetto del presente accordo che disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all’articolo 4, individuando le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
Accordi attuativi. La concreta realizzazione delle iniziative di collaborazione tra Università ed Ente si potrà articolare anche attraverso la stipula di specifici protocolli attuativi, fatti salvi i contenuti qui esplicitamente disciplinati dagli artt. 3 e 5.
Accordi attuativi. La collaborazione tra l’Università e la Società è attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente accordo. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all’articolo 2 e individuano le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
Accordi attuativi. 1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
Accordi attuativi. 1. La collaborazione tra Università e Fondazione, finalizzata al perse- guimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispet- tive strutture interessate, nel rispetto del presente accordo di coope- razione e della normativa vigente nei quali verranno definiti gli scopi della cooperazione didattico-scientifica, le modalità del suo svolgi- mento, le responsabilità e i risultati attesi.