Durata dell’Accordo Clausole campione

Durata dell’Accordo. Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Durata dell’Accordo. Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo progetto realizzato.
Durata dell’Accordo. Il presente accordo decorre ed è vigente dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e resta ferma la facoltà delle parti di recedere “ad nutum”, in qualsiasi momento, con dichiarazione espressa e preavviso di almeno tre mesi tramite Pec da inviare a Città metropolitana di Roma Capitale.
Durata dell’Accordo. 1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.
Durata dell’Accordo. Il presente accordo resterà efficace sino alla completa realizzazione degli interventi e delle azioni in esso previste e comunque non oltre il termine del 31/12/2025.
Durata dell’Accordo. La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, ovvero, anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ed è tenuto a restituire immediatamente la Carta nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli. Fatte salve le disposizioni che precedono, la Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare la quota residua di canone per il periodo successivo all’estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti). In ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente accordo il Titolare è tenuto alla immediata restituzione della Carta, che potrà comunque essere ritirata dalla Banca direttamente o tramite esercizi convenzionati.
Durata dell’Accordo. Il presente accordo avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione .
Durata dell’Accordo. Il presente Accordo ha durata annuale a decorrere dalla data che verrà indicata con successiva comunicazione e, in mancanza di disdetta data da una delle Parti - da notificarsi a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale - si intende prorogato di anni uno e così successivamente. L’eventuale disdetta da parte dell’Ente Beneficiario deve essere inviata ad Allianz S.p.A. ovvero all’Agenzia Proponente. Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo apportando modifiche tariffarie e/o normative, anche alla luce degli andamenti tecnici e del volume di affari sulle polizze coinvolte. In tal caso, copia del documento contenente le condizioni di rinnovo sarà a disposizione presso l’Agenzia Proponente e le Agenzie aderenti all’Accordo, sotto elencate. Nel caso in cui l’Ente Beneficiario accetti le nuove condizioni, dovrà restituire ad Allianz S.p.A. il nuovo Accordo debitamente sottoscritto. Ricevuta l’accettazione, Allianz S.p.A. provvederà a rendere nuovamente operativo il Codice di Convenzione che sarà quindi utilizzabile per l’emissione dei successivi contratti. Le nuove condizioni entreranno in vigore a partire dalla data del rinnovo e si applicheranno alle polizze stipulate successivamente a tale data. Qualora non pervenga alcuna accettazione, le polizze stipulate successivamente non potranno essere emesse in convenzione. Invece i contratti in corso resteranno in vita, fermo quanto previsto dalle rispettive normative di Xxxxxxx.
Durata dell’Accordo. 5.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore ed efficace fino al termine o alla cessazione (per qualsivoglia ragione) del Contratto di servizio o di eventuali altri Contratti vigenti tra le Parti e aventi il medesimo oggetto. Qualora al termine del Contratto di servizio vi siano trattamenti o attività ancora in corso, il Fornitore, d’accordo con il Committente, può portarli a termine rimanendo obbligato, per tali attività, ad ogni istruzione o obbligo derivante dal presente Accordo.
Durata dell’Accordo. Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l’Autorità di Gestione. Il presente Accordo decadrà nel caso in cui il Progetto non sia oggetto di alcuna decisione di concessione del contributo.