Natura giuridica Clausole campione

Natura giuridica. Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
Natura giuridica. Le Casse/Enti bilaterali sono da considerarsi come una struttura organizzata (ente bilaterale) creata dalle associazioni datoriali e sindacali firmatarie della contrattazione collettiva di lavoro agricola al fine di attuare un interesse collettivo derivante dalla contrattazione. La configurazione giuridica che le Casse/Enti bilaterali dovrebbero assumere è quella delle associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile. Tra le norme che disciplinano questo tipo di associazioni merita di essere ricordata quella relativa alla responsabilità patrimoniale (art. 38 del codice civile) secondo la quale, sebbene le associazioni non riconosciute godano di autonomia patrimoniale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione medesima.
Natura giuridica. L’Accordo di Pianificazione è uno strumento pianificatorio di natura negoziale previsto dalle norme di PTCP, descritto e disciplinato dall’articolo 9 e individuato tra gli strumenti attuativi del piano provinciale dall’articolo 105; ne sono inoltre state definite dal Consiglio Provinciale (DCP 28/2008) le modalità operative e procedurali. Sostanzialmente l’Accordo di Pianificazione (AdP in seguito) è finalizzato ad attuare il coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione attraverso un processo di condivisione delle scelte tra amministrazioni ai diversi livelli. L’AdP, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l’adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale. La natura negoziale dell’accordo si esplicita nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; precisamente “l’AdP, redatto in forma scritta a pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica” (art. 9 delle Modalità operative e procedurali in materia di accordi di pianificazione ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PTCP). Nel caso specifico l’AdP trova legittimazione nell’art. 43.2 delle norme d’attuazione del PTCP, che ne consentono l’utilizzo al fine di poter attuare le previsioni urbanistiche dei PRG, assoggettate a pianificazione di secondo livello e di iniziativa privata, qualora non adottate alla data di entrata in vigore del PTCP. All’accordo in argomento partecipano, in qualità di soggetti a partecipazione necessaria, il comune di Oggiona con Santo Stefano e la Provincia di Varese, in quanto enti territorialmente interessati direttamente dalle politiche territoriali in oggetto; non sono stati individuati soggetti a partecipazione non necessaria. L’accordo comporta variante, pur modesta, al PTCP, non al PRG di Oggiona con Santo Stefano, restando immutate le sue previsioni di zona, i parametri e gli indici urbanistici di riferimento. La variante al PTCP è da intendersi semplificata, ex art. 5, comma 6, della Norme di Attuazione del piano provinciale. Essa è approvata contestualmente al testo dell’AdP con deliberazione del consiglio provinciale, corredata da una scheda informativa del contenuto dell...
Natura giuridica. Le amministrazioni locali, negli ultimi anni, hanno spesso fatto ricorso alle sponsorizzazioni, diffusesi in Italia intorno agli anni ’80, per perseguire le più diverse finalità, soprattutto cultu- rali e di utilità sociale. La figura in esame realizza un’associa- zione d’immagine dello sponsor ad una iniziativa promossa dalla Pubblica Amministrazione (sponsee); il marchio o il prodotto viene associato ad attività d’interesse generale, consentendo un ritorno d’immagine e pubblicitario29. Tale associazione d’immagine, è funzionale a realizzare forme di collaborazione pubblico-privato, con l’obiettivo di otte- nere una maggiore efficienza gestionale della macchina ammini- strativa e fini lucrativi privati.
Natura giuridica. Per diverso tempo la questione del regime fiscale e previdenziale applicabile a tali somme ha risentito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura giuridica delle indennità di trasferta e dei rimborsi spesa. Tutto ha origine dal principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente scandito dall’art.51, co.1, del Tuir, secondo cui: “Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Appare evidente come il legislatore, con siffatta previsione, abbia escluso, in assenza di una precisa disposizione legislativa, che una qualsiasi erogazione nell’ambito del rapporto di lavoro possa essere esclusa dall’orbita Irpef. Tuttavia, l’asserita natura restitutoria/risarcitoria24 di tali somme e, quindi, la loro estraneità rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente, ha dato il via alla tesi della loro esclusione dall’ambito di applicazione dell’Irpef. Si argomenta, infatti, che allorché il lavoratore sostenga delle spese superiori rispetto a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione a incarichi diversi, le somme volte a ripristinare il patrimonio del lavoratore non andrebbero assoggettate ad Irpef. In altre parole, il dipendente in trasferta che sostiene delle spese per adempiere all’incarico conferitogli dal datore di lavoro rischierebbe di guadagnare di meno rispetto a coloro che, non effettuando tale incarico, percepiscono una medesima retribuzione. Tale orientamento risulta, oggi, del tutto minoritario, in quanto è opinione diffusa che le indennità e i rimborsi spesa, ai fini fiscali, abbiano natura mista, ovvero retributiva solo quando superino un determinato importo e abbiano determinate caratteristiche. Pertanto, delle problematiche inerenti possibili trattamenti discriminatori dei lavoratori in trasferta, se ne sarebbe già fatto carico il legislatore prevedendo uno speciale regime derogatorio al principio
Natura giuridica. Secondo l’impostazione dottrinale tradizionale, l’obbligazione che le parti assumono con il contratto preliminare consiste in un “fare”, cioè nel prestare, al momento prestabilito, il consenso alla conclusione del contratto definitivo, il quale contratto può avere ad oggetto una prestazione di dare, come nel caso tipico del trasferimento della proprietà di un immobile. Quest’impostazione, certamente corretta dal punto di vista dogmatico, va però approfondita alla luce della figura, molto diffusa nella prassi, del contratto preliminare con effetti anticipati. Nel contratto preliminare di compravendita con effetti anticipati, all’obbligazione tipica di prestare il consenso alla conclusione del contratto definitivo, si affiancano delle pattuizioni speciali che anticipano alcuni degli effetti del contratto definitivo: ad esempio, il promissario acquirente paga in anticipo una parte del prezzo della vendita oppure è immesso in anticipo nella materiale detenzione del bene promesso in vendita. Con particolare riferimento all’anticipata consegna della cosa al promissario acquirente, questa va qualificata giuridicamente come semplice detenzione e non come possesso che è definito dal codice civile come “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti24, anche il contratto preliminare con anticipazione di alcuni effetti propri del contratto definitivo, può essere qualificato come contratto preliminare in senso tecnico: tali patti, infatti, non rendono il contratto incompatibile con la promessa di vendita, ma integrano soltanto un’esecuzione anticipata della futura vendita definitiva e non un contratto definitivo di compravendita condizionato o ad efficacia parzialmente differita25.
Natura giuridica. Il contratto estimatorio, stante il tenore letterale dell'art. 1556 cod. civ. viene qualificato come contratto reale. La norma infatti è qualificata da una formulazione analoga a quella adoperata dal legislatore per altre negoziazioni dall'indubbia realità (cfr. gli artt. 1766, 1803, 1813, 2786 cod. civ.). Il perfezionamento del vincolo abbisogna dunque del consenso delle parti nonché della consegna delle cose mobili che costituiscono l'oggetto del contratto all'accipiens 3. L'eventuale configurazione di un doppione meramente consensuale del contratto estimatorio è per lo più ritenuta ammissibile. In tal caso potrebbe bastare l'assunzione dell'obbligo di una delle parti a consegnare all'altra entro un certo termine determinate cose, mentre l'altra parte si obbligherebbe a pagarne il prezzo, riservandosi la facoltà di restituirle 4. Circa la ritenuta unilateralità del contratto estimatorio è appena il caso di osservare come questa qualificazione, propria di tutti i contratti reali, abbia quale termine di riferimento unicamente la sussistenza in capo ad una parte di obbligazioni in senso tecnico, prescindendo dalla natura pur sempre di contratto a prestazioni corrispettive che è propria della negoziazione. La consegna delle cose mobili evidenzia infatti la sussistenza della sola obbligazione dell'accipiens in ordine al pagamento del prezzo o alla restituzione delle cose consegnate 5. Peraltro occorre sottolineare che l'unica obbligazione facente capo all'accipiens è quella del pagamento del prezzo: l'eventuale restituzione delle cose consegnate è soltanto prevista in facultate solutionis. Viene in esame a questo proposito un'obbligazione facoltativa (o con facoltà alternativa, non già un'obbligazione alternativa). Secondo un'opinione il contratto estimatorio darebbe vita ad un'investitura fiduciaria 6. Questa costruzione, che nasce dall'esigenza di giustificare il fondamento dei poteri riconosciuti dalla legge all'accipiens, non può essere accolta. Essa importerebbe, tra l'altro, la natura di contratto caratterizzato dall'intuitus personae dell'estimatorio. In effetti il tradens non tanto si fida delle qualità personali dell'accipiens, quanto sulla solidità patrimoniale di costui, al quale vengono affidate merci per la vendita. Secondo l'opinione del tutto prevalente, il modo di disporre dell'art. 1556 cod. civ., ai sensi del quale "con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra..." vale ad introdurre un tipo di contratto qua...
Natura giuridica. Il contratto differenziale quale precedente del contratto derivato. Critica
Natura giuridica. Il contratto di agenzia si inquadra nei contratti di cooperazione nell'altrui attività giu- ridica. E' un contratto a prestazioni corrispettive (da una parte sta l'obbligo di pro- muovere gli affari per conto del preponente, dall'altra si colloca l'obbligo di pagare la provvigione) e oneroso. E' un contratto di durata, a forma libera.
Natura giuridica. Il Patto di famiglia e', per espressa definizione legislativa, un contratto, ancorché venga definito patto. Un contratto che si potrebbe definire anomalo, per il fatto di sfuggire, in quanto contratto, alle regole successorie proprie delle attribuzioni effettuate ai legittimari a mezzo di atti inter vivos, quali gli istituti della collazione e della riduzione delle donazioni, ma, altresì', sottratto alla disciplina generale dei contratti. Non essendo, infatti, ivi prevista l'operatività' delle regole sulla risoluzione del contratto, sulla rescissione, sulla simulazione, ma bensì' solo l'impugnativa, utile per l'annullabilità' del patto, per vizi della volontà' ai sensi dell'art. 1427 c.c. e seguenti31. La natura giuridica del p.d.f. e' fortemente discussa, le principali tesi prospettate dalla dottrina sono: − La Causa familiae: secondo quegli autori, i quali qualificano il p.d.f. come negozio tipico avente una causa propria, identificata nella volontà' di regolamentare i futuri assetti successori dei legittimari in ordine all'azienda, analogamente agli accordi in sede di separazione e divorzio, fissando gli assetti familiari nelle occasioni di disgregazione della famiglia32. − La Causa divisoria: altri autori riconoscono al p.d.f. natura esclusivamente divisoria33.