VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Clausole campione

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio [Luogo e data] Firma dell’apprendista8 Firma del legale rappresentante dell’istituzione formativa Firma del datore di lavoro
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio Si ricorda che in base all’articolo 8, comma 2 del decreto 15 ottobre 2015, “Xxxx apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi” Luogo e data …………, …………………… Eventuali modifiche al PFI vanno qui brevemente r i chiamate e
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo. Punto 2.4.1 Il modulo A e' propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente. Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B e' valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento. Il modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le regioni e pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purchè nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione. Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Per ciascun Modulo A-B-C : prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali Test minimo 30 domande con tre risposte alternative eventualmente integrato da colloquio di approfondimento
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 3.8. Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica ORGANIZZAZIONE
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. La normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; l.107/20 15) prevede che l'Istituto, a partire da precisi dati di contesto e in rapporto a parametri di riferimento relativi a tipologie di scuole e ad aree geografiche, valuti i risultati raggiunti e individui i propri punti di forza e di debolezza, le strategie e le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il servizio. L'innovazione didattica, intesa come pratica suggerita dall'autovalutazione, è supportata principalmente da una apposita commissione. È parte di questo processo anche l'analisi dei dati provenienti dalle prove standardizzate (INVALSI) e li confronta con quelli attesi e reali nelle didattiche disciplinari. Il Dirigente Scolastico, inoltre, promuove l’utilizzo dei risultati della valutazione interna delle prove standard e della valutazione esterna delle prove INVALSI per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. L’introduzione della programmazione, progettazione e somministrazione di prove comuni autentiche per classi parallele in tutte le discipline, strutturate secondo il modello INVALSI e l'elaborazione di specifici indicatori per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente per il conseguimento delle seguenti finalità: - il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; - la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; - l’offerta di pari opportunità formative agli studenti e per il raggiungimento degli obiettivi specifici:
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. (art. 87, comma 3-ter) L'articolo 87, comma 3-ter, introdotto in sede di conversione del decreto, attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza - per l'anno scolastico 2019/2020 - gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. In dettaglio, si fa riferimento alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti svolta a seguito della sospensione delle attività didattiche a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente attivazione delle modalità di didattica a distanza. - Incluse- Sospensione viaggi e iniziative di istruzione- (art. 88-bis, comma 8) L'articolo 88-bis, comma 8, introdotto dal Senato, integra la disciplina -già contenuta nell'art. 28, co. 9, del DD.L. 2 marzo 2020, n. 9(articolo di cui si propone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) -sul mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. In caso di mancato svolgimento dei predetti viaggi, è previsto un rimborso, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Si ricorda che l'art.28, co.9, del D.L. 9/2020 consente il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020, poi abrogati dal D.L. 19/2020. La sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione era stata inizialmente disposta dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020(poi abrogati dal D.L. 19/2020) per i comuni e le aree interessate dal contenimento del virus COVID-19. I successivi provvedimenti attuativi ne hanno esteso l'applicazione all'intero territorio nazionale, per periodi temporali limitati, legati alla vigenza delle misure di contenimento. L'art. 1, co. 1, del summenzionato D.L. 19/2020 ...
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. [Luogo e data] Firma dell’apprendista Firma del legale rappresentante dell’istituzione Firma del datore di lavoro Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell’ordine professionale, dell’istituzione formativa (qualora sia coinvolta) e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Criteri di valutazione comuni Concorrono a determinare il giudizio valutativo sia le verifiche sull’andamento didattico sia la considerazione delle difficoltà incontrate e delle prestazioni offerte anche in rapporto alle finalità culturali ed educative della scuola e dello specifico indirizzo. A tal fine si deve tenere conto non solo del risultato nello studio in ogni singola disciplina, ma anche del progressivo sviluppo della personalità e delle competenze via via conquistate sui vari piani: cognitivo, decisionale, operativo e relazionale. Il Consiglio di Classe nei momenti conclusivi del processo di valutazione (scrutini) è chiamato anche a considerare, valutandoli, gli elementi più importanti del processo educativo: • il miglioramento dell’allievo rispetto alle posizioni di partenza dal punto di vista cognitivo ed operativo (sapere e saper fare); • la capacità di autogestione (impegno, comportamento coerente con le finalità scolastiche, ordine e precisione nell’esecuzione del lavoro, acquisizione di un metodo di studio); • le qualità relazionali (correttezza, collaborazione); • gli interessi esplicitati, anche extra-curricolari (partecipazione alla vita scolastica in tutti i suoi momenti). In relazione all’uso della tabella dei voti si conviene quanto segue: • di xxxxx si useranno i voti interi da 1 a 10; • è ammesso l’uso dei mezzi punti intermedi sulla base di un giudizio motivato di necessità del docente per particolari prove di misurazione; • il voto proposto in sede di scrutinio di Consiglio di Classe deve essere sempre intero; • i voti delle prove orali, scritte, pratiche, grafiche sono resi noti agli studenti e riportati a breve termine sul registro elettronico per informare i genitori; • il voto deve essere corredato da una comunicazione orale o scritta del docente, soprattutto quando è negativo, tesa ad esplicitare allo studente le ragioni del giudizio, le cause dell’eventuale insuccesso e le indicazioni per un superamento delle difficoltà evidenziate; • ai fini dell’autovalutazione dello studente, ogni verifica scritta o grafica somministrata deve contenere gli opportuni indicatori di valutazione del risultato e il singolo peso relativo assegnato dal docente per la formulazione del voto.