DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Clausole campione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi posso essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l’accesso ad ambienti particolari, questi saranno oggetto di valutazione con le singole Amministrazioni e nella integrazione nel XXXXX che verrà allegato al contratto.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria ed approvate dal Medico Compente aziendale; in tale caso dovrà essere comprovata la difficoltà di approvvigionamento al C.S.E. E' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx to Locai Production.pdf). Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare, per casi “limitati e strettamente necessari”, a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) del tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009). In mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. In tutti gli altri casi è comunque fatto obbligo dell'utilizzo di una mascherina di tipo “chirurgico”, onde evitare che lo spostamento/avvicinamento involontario tra due lavoratori possa avvenire senza dare il tempo a ciascuno di essi di essersi adeguatamente protetti le vie aeree. Il Datore di Xxxxxx provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta. Le attività di pronto intervento e assistenza medica di emergenza sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. ( D. P. I. )
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Per ridurre i rischi d’infortunio dovuti alla presenza di personale dell’impresa all’interno delle sedi aziendali , valutati secondo le indicazioni del presente documento i lavoratori utilizzeranno i DPI definiti da piano operativo di sicurezza e che la ditta dovrà assolutamente fornire ai propri lavoratori.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Qualora non sia possibile adottare misure organizzative tali da permettere il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone dovranno essere adottati i DPI necessari sulla base delle condizioni operative quali APVR, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Qualora le misure organizzative non diano sufficiente garanzia del rispetto delle misure di sicurezza e non siano disponibili i DPI l’attività lavorativa va sospesa. Si fa presente che l’adozione dei DPI, soprattutto quelli di protezione delle vie respiratorie, sono di fondamentale importanza tuttavia purtroppo sono difficilmente reperibili in commercio. Per questi motivi: □ Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. □ Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale - come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente. • Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. • Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Si intende per dispositivo di Protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da altri mezzi di protezione collettiva o ambientale, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I lavoratori devono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene richiamate dagli specifici cartelli e dalle misure di sicurezza aziendali. Si ricorda che la gestione dei rischi connessi con la specifica attività della ditta appaltatrice o di altri collaboratori sono di responsabilità della stessa ditta che peraltro deve provvedere alla informazione, formazione, consegna, scelta ed addestramento nell’uso di idonei mezzi personali di protezione ai propri dipendenti.