Incentivi fiscali Clausole campione

Incentivi fiscali. 1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani, ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati è concesso, a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui.
Incentivi fiscali. Nuovo art. 17 D.gls 28/2010
Incentivi fiscali. Come in parte anticipato nel paragrafo 3 del presente Rapporto, la legge 431/1998 ha previsto agevolazioni fiscali per il proprietario e per l’inquilino che abbiano stipulato un contratto a canone concordato in uno dei “comuni ad alta tensione abitativa” secondo un elenco stabilito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). In particolare, al proprietario che sottoscriva un contratto di locazione a canone concordato (art. 2, c. 3) spetta: - la riduzione forfettaria del reddito derivante dal canone di locazione di un ulteriore 30% (oltre al 5% applicabile nel caso di contratto in regime di libero mercato). In pratica l’imposta va calcolata sul totale del canone concordato ridotto del 33,5%; - la riduzione del 30% dell’imposta di registro; - una riduzione dell’IMU, solo laddove questa venga deliberata dai comuni. Per i proprietari che scelgono invece la cedolare secca (comprensiva dell’imposta di registro e di bollo) in alternativa al regime ordinario di tassazione ai fini dell’Irpef per la parte derivante dal reddito dell’immobile, il legislatore ha previsto inizialmente una riduzione cui i canoni concordati costituivano un'interessante possibilità, e altre (come Milano, Napoli e Pisa) in cui questa opzione appariva poco conveniente. A Torino e a Venezia i pro e i contro si equilibravano, almeno dal punto di vista dei rendimenti (Confappi 2000). dell’aliquota calcolata sul canone pattuito dalle parti al 15% e in seguito, per il quadriennio 2014-2017, un’ulteriore riduzione al 10%.
Incentivi fiscali. Il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
Incentivi fiscali. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo Irap. I criteri per avere le agevolazioni: - Rientrano i lavoratori in possesso di qualunque qualifica, compresi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. I lavoratori in part time o intermittenti si calcolano in misura proporzionale all’orario di lavoro. - Gli incentivi contributivi non spettano se il datore di lavoro viene meno all’obbligo di impartire o far impartire la formazione. La legge richiede che il datore di lavoro sia l’unico responsabile dell’inadempimento. - Il monte ore di formazione non è fissato nella legge, la sua determinazione è rimessa alle fonti individuate dal Testo Unico per i tre diversi tipi di apprendistato. Per quello professionalizzante, la soglia andrà definita dal Ccnl. - Si possono scegliere due strade: una convenzione tra Regione, enti formativi e parti sociali o, in mancanza, un accordo diretto tra impresa, Regione e organismi di formazione. Data: 08/02/2012 Fonte: Redazione Chi ancora pensa che l’apprendista tipo sia il ragazzo che va “a bottega” da un artigiano è fuori strada: il X Rapporto di monitoraggio Isfol sull’apprendistato in Italia nel decennio 1998-2008 fotografa una realtà in crescita e, al tempo stesso, in trasformazione. Nel periodo monitorato dall’Isfol il numero degli apprendisti è sostanzialmente raddoppiato e l’apprendistato – superando dal 2007 la quota delle 600.000 unità – è arrivato oggi a interessare il 17% degli occupati nella fascia 15-29 anni (un giovane su sei in quella fascia d’età). Dietro il dato di sintesi ecco alcune novità, tra cui proprio la tipologia degli apprendisti e i settori di applicazione del contratto. Alla crescita nel numero degli apprendisti si accompagna una diversificazione del tradizionale target di utenza. Per quanto gli apprendisti continuino prevalentemente a essere in possesso di licenzia media, cresce la percentuale di chi è in possesso di titoli più elevati, come indica il passaggio dallo 0,2% del 2002 al 4,7% del 2007 degli apprendisti laureati. Contemporaneamente si assiste a un’estensione della tipologia contrattuale alle fasce più adulte della popolazione (25 anni e oltre), nello stesso arco temporale le percentuali sono più che raddoppiate: dal 10,2 al 22.4% del totale.
Incentivi fiscali. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base imponibile IRAP
Incentivi fiscali. La tassazione diretta della produzione di energia nel reddito agrario Le imposte indirette: l’IVA Le imposte indirette: le accise

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.