SINOSSI PER LE SCUOLE PARITARIE
CONVERSIONE DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”
SINOSSI PER LE SCUOLE PARITARIE
Aggiornata al 6 maggio 2020
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
La parte del decreto aggiornato in sede di conversione è in rosso.
Per ogni articolo citato segue una breve descrizione delle misure previste (a cura della FIDAE sentiti esperti in ambito fiscale e legale)
Tabella che sarà aggiornata man mano che ci saranno i provvedimenti attuativi
SCUOLA | Scuole paritarie | Genitori studenti scuole paritarie |
Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120) L'articolo 120, come convertito, incrementa, per l'anno 2020, le risorse destinate all’innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale. Vengono altresì disciplinate le modalità di acquisto dei predetti strumenti, di riparto delle summenzionate risorse e di controllo sull'utilizzo delle stesse. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Infine, con le modifiche apportate in prima lettura, vengono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle scuole paritarie, per consentire di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali e per concedere questi ultimi in comodato d'uso agli studenti meno abbienti. In sede di conversione del decreto, è stato inserito un ulteriore comma 6-bis, con cui vengono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle scuole paritarie, per consentire loro di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali e per concedere questi ultimi in comodato d'uso agli studenti meno abbienti (sono le finalità di cui al comma 2, lett. a) e b)).Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione -per l'adozione del quale non è previsto un termine -con i medesimi criteri previsti dal comma 5 (distribuzione per reddito nella relativa regione e numero di studenti).Viene altresì modificato il comma 7, in modo che la copertura della disposizione in commento gravi sempre sull'articolo 126. | Parzialmente incluse - | - Parzialmente inclusi - |
Semplificazioni in materia di organi collegiali (art. 73) L’articolo 73, modificato in sede di conversione, consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani | - Incluse - |
e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché, a seguito di due distinti emendamenti approvati dal Senato, delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Nel corso dell'esame in prima lettura è stato introdotto un emendamento che estende la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, anche agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Tale modalità è riconosciuta anche nel caso in cui non sia stata già prevista dagli atti "regolamentari interni" di cui all'art.40 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n.297 del 1994. | ||
Valutazione degli apprendimenti (art. 87, comma 3-ter) L'articolo 87, comma 3-ter, introdotto in sede di conversione del decreto, attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza - per l'anno scolastico 2019/2020 - gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. In dettaglio, si fa riferimento alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti svolta a seguito della sospensione delle attività didattiche a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente attivazione delle modalità di didattica a distanza. | - Incluse- | |
Sospensione viaggi e iniziative di istruzione- (art. 88-bis, comma 8) L'articolo 88-bis, comma 8, introdotto dal Senato, integra la disciplina -già contenuta nell'art. 28, co. 9, del DD.L. 2 marzo 2020, n. 9(articolo di cui si propone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) -sul mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. In caso di mancato svolgimento dei predetti viaggi, è previsto un rimborso, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Si ricorda che l'art.28, co.9, del D.L. 9/2020 consente il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020, poi abrogati dal D.L. 19/2020. La sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione era stata inizialmente disposta dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020(poi abrogati dal D.L. 19/2020) per i comuni e le aree interessate dal contenimento del virus COVID-19. I successivi provvedimenti attuativi ne hanno esteso l'applicazione all'intero territorio nazionale, per periodi temporali limitati, legati alla vigenza delle misure di contenimento. L'art. 1, co. 1, del summenzionato D.L. 19/2020 ha ammesso la possibilità di adottare misure -tra cui la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione -per periodi predeterminati, "ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020", termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri. Da ultimo, il D.P.C.M. 10 aprile 2020(attuativo del D.L.19/2020) ha prorogato, fra l'altro, la sospensione dei viaggi di istruzione fino al 3 maggio 2020.Sulla questione, l'art. 2, co. 6, del D.L. 22/2020 (A.S. 1774, in corso d'esame) ha confermato, in via generale, senza alcun limite | - Incluse - |
temporale, per tutto l’anno scolastico 2019/2020(che si conclude il 31 agosto 2020), la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La previsione del citato art. 28, co. 9, è tuttavia limitata solo ai viaggi e le iniziative di istruzione sospesi dal 23 febbraio al 15 marzo 2020 in virtù del D.L. 6/2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, che -come in precedenza descritto -hanno esteso la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione anche al periodo successivo al 15 marzo 2020. La disposizione in commento, allineandosi a tali previsioni, elimina dunque qualsiasi riferimento temporale, potendosi dunque applicare a tutte i viaggi e iniziative di istruzione disposti in ragione della citata dichiarazione dello stato di emergenza. A tale sospensione trova applicazione il principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. In tal modo, verrebbero coperte anche le ipotesi di viaggi di istruzione per le quali non sia stato stipulato un contratto di pacchetto turistico, a cui infatti si applica l'art. 41, co. 4, dell'Allegato 1 al d.lgs. 79/2011recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Ciò consente dunque alle scuole di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, non potendo comunque richiedere indennizzi supplementari. Tale rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante un voucher (tranne in alcuni casi illustrati infra) di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. Quanto ai tempi per il rimborso, si introduce una deroga all’art.41, co.6 dell'Allegato 1 al citato D.Lgs. 79/2011, in base al quale il rimborso di qualunque pagamento effettuato per il pacchetto, dopo aver detratto le spese, va eseguito senza ingiustificato ritardo entro quattordici giorni dal recesso. Nella disposizione in commento si prevede invece che il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Si specifica comunque che il rimborso non può essere effettuato tramite voucher ma solo mediante la restituzione della somma effettivamente versata nel caso in cui il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tale previsione parrebbe essere giustificata dal fatto che per le classi terminali (cambiando ordine o grado di scuola) non vi sarebbe la possibilità di utilizzare il voucher entro un anno dall'emissione, e potrebbe valere la stessa impossibilità per coloro i quali sono iscritti all'ultimo della scuola dell'infanzia. Infine, sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020(giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L.6/2020 che ha disposto la sospensione dei viaggi di istruzione) dalle scuole con gli organizzatori aggiudicatari. Si stabilisce poi che, nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi e delle iniziative di istruzione, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. | ||
SCUOLA | Scuole | Genitori di studenti |
paritarie | scuole paritarie | |
Spese di sanificazione (art. 64) È previsto, per il 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un massimo di 20mila euro. Dote: 50 milioni. | - Incluse - | |
Misure di protezione per i lavoratori e della collettività (art. 16) Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. | - Incluse - | |
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77) L’articolo 77, non modificato in sede di conversione, autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. In dettaglio, tali risorse -pari a 43,5 milioni di euro per il 2020-sono destinate alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie. Le predette risorse sono finalizzate a: - acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali; - acquisto di materiali per la protezione e l’igiene personale, sia del personale sia degli studenti. Il citato D.M. 20 marzo 2020, n. 186 ha indicato i criteri di riparto delle risorse che tengono conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni e della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro) riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D. In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla soglia minima di 500 euro per ogni scuola. Le risorse destinate alle scuole paritarie sono assegnate agli uffici periferici del Ministero per la conseguente erogazione alle stesse, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. (30/03/2020) Decreto contenente i criteri di riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell’art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx.x0 86+del+26+marzo+2020.pdf/f3ca39dd-bc09-f409-5f00- 82a994526b95?version=1.0&t=1585415680134 (30/03/2020) (30/03/2020) Il Ministero dell’Istruzione ha emanato le Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/Xxxxxxxxx.x.x000xxxxx00 +marzo+2020.pdf/75b48ea1-c6d4-178c-55c1- f6a37a25821e?version=1.0&t=1585419275262 (30/03/2020) | - Incluse - | |
Erogazioni liberali (art.66) L’articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da XXXXX-00.Xx particolare:- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il | - Incluse - |
30 per cento delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;- i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. Nel corso dell’esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. Più in dettaglio, il comma 1consente alle persone fisiche e agli enti non commerciali di detrarre dalle imposte sui redditi un importo pari al 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (secondo quanto specificato al Senato) finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’importo non deve essere superiore a 30.000 euro. Il comma 2 disciplina invece le agevolazioni spettanti ai titolari di reddito d’impresa. Le norme in esame rinviano in particolare all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che contiene agevolazioni fiscali per le erogazioni e i trasferimenti effettuati in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. Giusto il predetto richiamo: - sono deducibili dal reddito d'impresale erogazioni liberali in denaro e in natura per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; - i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; -le erogazioni liberali in denaro e in natura non sono soggette all'imposta sulle donazioni. In sede di conversione del decreto, tale agevolazione è stata estesa alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Inoltre, il comma 2 chiarisce che, a fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. Ai sensi del comma 3, per valorizzare le menzionate erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. Di conseguenza (articolo 3 del richiamato D.M.) l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986). | ||
LAVORO | Scuole paritarie | Genitori di studenti scuole paritarie |
Ammortizzatori sociali (art. 22) Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni | - Incluse - | - Inclusi - |
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Una modifica inserita dal Senato specifica che i trattamenti in esame concernono anche i casi di riduzione dell’orario di lavoro (oltre che i casi di sospensione del rapporto). L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico. Una modifica operata dal Senato esclude dall’obbligo di accordo anche i datori di lavoro che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. (20/3/2020) REGIONE VENETO: Cassa integrazione in deroga, raggiunto Accordo Quadro tra Regione Veneto e Parti sociali: Accordo cig deroga 2020 firmato Uil Veneto . La data di avvio della procedura e della possibilità di invio delle domande di Cigd sarà comunicata a breve sui portali di Veneto Lavoro e ClicLavoro Veneto: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (20/3/2020) (24/3/2020) ratifica dell'“Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020” sottoscritto il 10 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxXxxxxxxx/Xxxxxxxx/XxxxxxxxxXxx.xxxx?xxx00 7236 . (24/3/2020) (21/03/2020) Stipulato l’accordo tra AGIDAE e XX.XX., (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXXXXX-XXXXXXX- SINDACALE_ufficiale01.pdf) da presentare agli Uffici competenti da parte dei datori di lavoro, per attivare le prestazioni degli Ammortizzatori sociali individuati nel DL 17 marzo 2020, n. 18, artt. 19-22, in presenza di situazioni di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. (21/03/2020) (23/03/2020) INPS: Con questo messaggio (n. 1287 del 20/03/2020 - xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxXxx.xxxx?xXxxxxxxXXXx%0XXxx saggi%2FMessaggio%20numero%201287%20del%0000-00-0000.htm), |
l’INPS fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante. (23/03/2020) (24/3/2020) REGIONE LIGURIA: Regione Liguria a seguito di quanto disposto all’articolo 22 del citato decreto legge 18/2020, ha approvato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 23 marzo 2020, l’Accordo Quadro per la concessione del trattamento della cassa integrazione in deroga, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato ivi compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religioni civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Il trattamento può essere concesso, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020 e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Maggiori informazioni al sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxxxx- coronavirus/cassa-integrazione-covid19.html (24/3/2020) (24/3/2020) REGIONE PUGLIA: Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000000/00000000/00- 18+Accordo-CIGD+2020-20+marzo+DEFINITIVO.pdf.pdf/8b758cba- ba8d-47db-8bac-19def05452c6 (24/3/2020) (24/3/2020) REGIONE CAMPANIA: Sottoscritto, il 19/3/2020, tra la Regione, INPS e Parti sociali, l’Accordo Quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per imprese e lavoratori della Regione Campania, per effetto della diffusione della epidemia da COVID-19. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxx- news/10303-emergenza-covid-19-dl-cura-italia-cassa-integrazione- salariale-in-deroga-accordo-quadro-regione-campania-per-il- riconoscimento-dei-trattamenti (24/3/2020) (24/3/2020) REGIONE TOSCANA: Accordo Quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/00000000/Xxxxxxxxx arti+sociali+2020+COVID19+18_03_2020.pdf/17638d9e-1181-1e0e- 281b-a9bdf8f25f4d?t=1584615829836 (24/3/2020) (24/3/2020) REGIONE BASILICATA: Su proposta dell’Assessore regionale alle Attività produttive, le associazioni ed organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto l’Accordo Quadro Regione Basilicata per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto “Cura Italia” (17.03.2020, n.18). xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/Xxxxxx/xxxxxx.xxx?xxxxxx00 12&id=3064203 (24/3/2020) (26/3/2020) REGIONE XXXXXX XXXXXXX: Firmato con le parti sociali nel Patto per il Lavoro il nuovo accordo sulla cassa integrazione in deroga. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxx-xxx-xx- |
lavoro-il-nuovo-accordo-sulla-cassa-integrazione-in-deroga (26/3/2020) (26/3/2020) REGIONE MARCHE: Firmato con le parti sociali nel Patto per il Lavoro il nuovo accordo sulla cassa integrazione in deroga. xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxx-xx-Xxxxxx/Xxxx/00000/Xxxxxxxxx- CoronaVirus-Ammortizzatori-sociali-in-deroga-Regione-categorie-e- parti-sociali-firmano-l-intesa (26/3/2020) (26/3/2020) REGIONE LAZIO: La Regione Lazio ha sottoscritto l'Accordo quadro con le organizzazioni sindacali e datoriali per definire le linee di intervento della cassa integrazione in deroga nella Regione Lazio e per delineare i criteri per l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Governo. xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxx0 (26/3/2020) (26/3/2020) REGIONE SICILIA: Coronavirus: via libera a cassa integrazione per aziende siciliane. xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/XXX_XXXXXXX/XXX_XxXxxx idente/PIR_Archivio/PIR_Vialiberacassaintegrazioneaziendesiciiane (26/3/2020) (26/3/2020) MINISTERO DEL LAVORO: Cura Italia: firmato primo Decreto per riparto fondi CIG in deroga. Firmato oggi il primo dei tre Decreti con il quale è assegnato il riparto dei fondi previsto dall'art. 22 del Cura Italia xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxx-xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx- primo-decreto-per-riparto-fondi-cig-in-deroga.aspx/ (26/3/2020) (30/03/2020) INPS: Con la presente circolare si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxXxx.xxxx?xXxxxxxxXXXx%0xXxxx olari%2fCircolare%20numero%2047%20del%0000-00-0000.htm (30/03/2020) (01/04/2020) ABI: Per accelerare sui tempi di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga legata all’emergenza coronavirus saranno le banche ad anticipare la somma ai lavoratori, che verrà poi rimborsata dall’Inps sulla base della “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020” xxxxx://xxx.xxx.xx/Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx%00xxxxxxxx%00xxxxxxxxxxx e%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf – Modulistica disponibile al link: xxxxx://xxx.xxx.xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx%00X%00%00XXXX%00xx%00 Covid-19%2030%20marzo%20def.pdf (01/04/2020) | ||
Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19-bis) L’articolo 19-bis, introdotto dal Senato, autorizza i datori di lavoro che accedano agli ammortizzatori sociali previsti nel decreto legge al rinnovo o |
alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti. La disposizione, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,detta una norma di interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge in esame, disponendo chei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti da quelle disposizioni possano procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lett.c), 32, comma 1, lett. c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. | ||
Malattia (art. 26) Il periodo di quarantena o isolamento sorvegliato viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico, ma non è computabile ai fini del periodo di comporto. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa | - Incluse - | - Inclusi - |
Premio lavoratori dipendenti (art. 63) Il decreto concede un premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, ai lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro, senza che la somma concorra alla formazione del reddito. | - Incluse - | - Inclusi - |
Licenziamenti (art. 46) Per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le aziende non potranno effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi della legge 604/66 (compresi quelli motivati dalla contrazione dei ricavi a fronte dell’emergenza sanitaria e delle connesse restrizioni all’attività), mentre potranno effettuare secondo le regole generali licenziamenti per giusta causa, compresi quelli di natura disciplinare. Sospese anche tutte le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/91 se la procedura non è stata avviata prima del 23 febbraio 2020. | - Incluse - | |
Congedi e bonus (art. 23) Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni, e senza alcun limite d’età per chi ha figli disabili, potranno usufruire di un congedo, esteso anche agli autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps. Viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (norma generale sui congedi parentali), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al presente decreto con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. In alternativa, è prevista la possibilità di usufruire di un bonus babysitter di 600 euro, che sale a 1.000 euro per medici, infermieri e operatori sanitari. | - Incluse - | - Inclusi - |
Legge 104/1992 (art. 24) Si potrà godere di 12 giorni di permesso retribuito in più (legge 104) per marzo e aprile, con uno stanziamento ulteriore di oltre 550 milioni. | - Incluse - | - Inclusi - |
Partite Iva e autonomi (art. 27) Indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo (rinnovabile poi ad aprile con un’ulteriore misura) è riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020. (01/04/2020) La Circolare INPS n.49/2020 fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxXxx.xxxx?xXxxxxxxXXXx/Xxxxxxxx i/Circolare%20numero%2049%20del%0000-00-0000.htm (01/04/2020) | - Inclusi - | |
Domane di disoccupazione NASpi e DIS-COLL (art. 33) Prorogati i termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola, Naspi e Diss-Coll, che vengono ampliati da 68 a 128 giorni. Viene istituito inoltre un “Fondo di ultima istanza”, con una dotazione di 300 milioni di euro, come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. | - Inclusi - | |
Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39) L’articolo 39 reca disposizioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiari soggetti disabili, nonché-come disposto nel corso dell’esame al Senato-da parte di lavoratori immunodepressi. Nel dettaglio, si dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica -come disposto dal Senato, in luogo del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto-i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave91, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile(ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (comma 1). | - Incluse - | - Inclusi - |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA | Scuole paritarie | Genitori di studenti scuole paritarie |
Rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili e penali (art. 83) Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Tali disposizioni non si applicano nei casi particolari elencati dal decreto e sorretti da straordinarie ragioni di urgenza. L’art. 84 prevede misure analoghe (rinvio d’ufficio delle udienze e sospensione dei termini) anche per il processo amministrativo. | - Incluse - | - Inclusi - |
DISPOSIZIONI FISCALI | Scuole paritarie | Genitori di studenti scuole paritarie |
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34) In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. La sospensione per lo stesso periodo vale anche per i termini di prescrizione. | - Incluse - | |
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61) Il presente decreto estende la sospensione fino al 30 aprile 2020 (prevista dal DL 9/20 del 2 marzo) anche ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale. | - Incluse - | |
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62) 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio | - Incluse - | - Inclusi - |
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. | ||
FAMIGLIA | Scuole paritarie | Genitori di studenti scuole paritarie |
Estensione del fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa (art. 54) L’articolo 54 estende, per nove mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus. Nel corso dell’esame al Senato sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000eurol’importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto legge n. 23 del 2020ha inoltre ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno. In sede di conversione del defreto, è stata inoltre inserita una nuova lettera c), ai sensi della quale la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. (20/3/2020) Sospensione mutui prima casa (art. 54) Già con il DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stato prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni. Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale. Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della | - Inclusi - |
prima casa (istituito con la legge 244/2007) il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per tutto l’anno 2020. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Xx è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Nonostante i decreti legge siano immediatamente operativi, per poter presentare domanda - tramite la propria banca - bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. (20/3/2020) | ||
- Dl 9/2020 (articolo 30) Il primo approvato con misure di sostegno per l’emergenza sanitaria in corso - | ||
Carta famiglia Da mercoledì 18 marzo 2020 sarà possibile chiedere la Carta famiglia per i genitori con almeno tre figli conviventi sotto i 26 anni, anche adottivi, in tutto 939mila nuclei familiari secondo Istat. Il portale per il rilascio xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/#/xxxxxxxxxxxx/xxxxXxxx andrà online il 18 marzo e, a causa dell’emergenza da coronavirus, nelle settimane successive lo strumento verrà esteso per il 2020 a tutte le famiglie con figli (anche uno solo) e consentirà l’accesso a sconti e riduzioni tariffarie. La Carta Famiglia garantisce lo sconto negli acquisiti di almeno il 5 per cento del costo dei prodotti degli esercenti aderenti all’iniziativa. Hanno aderito già in fase preliminare, Amazon, Mediaworld, Coop, Conad, Federfarma, l’associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati (Aires) e FederDistribuzione. L’elenco completo sarà disponibile al varo online e sarà in costante aggiornamento. Per conoscere nel dettaglio i vantaggi cui si potrà accedere bisogna aspettare che vengano stretti gli accordi. I privati, infatti, dovranno registrarsi in un’apposita area esercenti all’interno della piattaforma, utilizzando le proprie credenziali Entratel/Fiscoline. Successivamente, la piattaforma permetterà di inserire punti vendita sia fisici che online, e definire le categorie di sconti, per poi iniziare ad accettare la carta (tramite Qrcode, lettore di codice a barre o a inserimento manuale). Gli esercenti potranno verificare online se la carta è attiva e registrare gli sconti effettuati. | - Inclusi - |