Eccezioni Le limitazioni sull'uso e la divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle Informazioni Riservate che:
Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.
Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.
Variazioni Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotti dall’esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell’esecutore della situazione originaria preesistente. Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario potrà richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.lgs. 106/2016 e dagli atti della procedura. Con la sottoscrizione della presente lettera d’ordine/contratto l’esecutore si obbliga, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del citato D.lgs. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.
Opzioni Opzioni: no
SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.
Assicurazioni L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
Prestazioni Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.