Le azioni Clausole campione

Le azioni. Fin dalla loro emissione, le azioni della SICAV partecipano in eguale maniera agli eventuali utili e dividendi della SICAV, nonché ai proventi della sua liquidazione. Le azioni non conferiscono alcun diritto di opzione o di prelazione; ciascuna azione intera, indipendentemente dal suo valore netto d'inventario, dà diritto a un voto in occasione delle Assemblee Generali degli azionisti. Le azioni devono essere interamente liberate e sono prive di valore nominale. Il numero di azioni che si possono emettere non è soggetto ad alcun limite. In caso di liquidazione, ogni azione dà diritto a una percentuale dei proventi netti di liquidazione. Per ciascun comparto la SICAV propone più classi di azioni, come viene riportato in dettaglio nelle Schede Tecniche. Le azioni sono disponibili unicamente in forma nominativa. Gli azionisti non riceveranno alcun certificato rappresentativo delle loro azioni, salvo dietro loro espressa richiesta. La SICAV si limiterà ad emettere una conferma dell’avvenuta iscrizione nel registro. Potranno essere emesse frazioni di azioni fino ad un millesimo.
Le azioni. Le azioni di ciascun Comparto sono liberamente trasferibili e ciascuna dà diritto a partecipare equamente ai profitti ed ai proventi di liquidazione attribuibili al relativo Comparto. Le norme che disciplinano tali allocazioni sono riportate alla sezione 5 “ALLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRA I COMPARTI”. Le azioni, che non hanno valore nominale e che devono essere totalmente pagate al momento dell’emissione, non conferiscono diritti preferenziali o di prelazione, e ciascuna dà diritto ad un voto in ogni assemblea dei sottoscrittori. Le azioni rimborsate dalla SICAV diverranno nulle e prive di efficacia. La SICAV può limitare o impedire il possesso delle proprie azioni a qualunque soggetto, azienda o società, qualora tale possesso possa risultare contrario agli interessi della SICAV o della maggioranza dei suoi sottoscrittori. Laddove la SICAV ritenga che un soggetto cui è vietato detenere azioni, sia individualmente che assieme ad altri soggetti, sia un proprietario effettivo di tali azioni, la SICAV potrà procedere al rimborso obbligatorio delle azioni stesse. Ai sensi dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l’emissione, per ciascuna Classe, di azioni di dividendo e/o azioni ad accumulo. Laddove i sottoscrittori decidano, in un’assemblea generale annuale, una distribuzione in relazione a qualunque Classe di azioni, queste saranno pagate entro un mese dalla data dell’assemblea generale annuale. Ai sensi della legge lussemburghese, non può essere decisa alcuna distribuzione che comporti una diminuzione del patrimonio netto della SICAV al di sotto del minimo previsto dalla legge lussemburghese.
Le azioni. L’applicazione del metodo dei Contratti in Pie- monte è passata attraverso la prima esperien- za su 4 bacini pilota - torrenti Sangone, Orba, Belbo e Agogna - che sono diventati la palestra in cui la Regione e le Province hanno comin- ciato a confrontarsi con il territorio e con le regole dei processi partecipati. L’esperienza condotta ha tuttavia evidenziato oggettive difficoltà nel dare sviluppo sul terri- torio ad un percorso reale e fattivo di parteci- pazione e di decisione. È risultata chiara, pertanto, la necessità di re- digere un documento di orientamento quale le “Linee guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago”, approvate con DGR n. 16-2610 del 19 settembre 2011 per dare oggettività e replicabilità ad un percorso me- todologico chiaro che, pur mantenendo alcuni elementi distintivi di base, sia adattabile alle diverse realtà territoriali. Anche a livello nazionale è maturata l’esigen- za di un coordinamento delle diverse esperien- ze compiute in molte Regioni che ha portato all’adozione, nel corso del lavori del VI Tavolo Nazionale Contratti di Fiume tenutosi a Torino il 3 febbraio 2012, della “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, strumento di riferimen- to per le comunità locali che intendono intra- prendere un percorso di riqualificazione del proprio territorio in modo sostenibile e par- tecipato e di guida e accompagnamento dei processi di crescita del patrimonio di relazioni presenti su un territorio dal quale il Contratto deve partire rispettandone e valorizzandone le peculiari caratteristiche. Altre iniziative in atto sono relative a baci- ni lacuali quali il lago di Viverone e i Laghi di Avigliana, mentre altri riguardano i bacini del Torrente Stura dx Xxxzo e dell’Alto Po, dello Scrivia e dell’Erro. L’esperienza attivata sul Fiume Bormida merita un particolare appro- fondimento (vedi Box). Torrente Belbo Provincia di Asti Firmato il Contratto 351.000 Euro PSR misura 123 - Risparmio Idrico 2.300.000 Euro PAR-FAS - Collettamento e depurazione acque reflue urbane Torrente Sangone Provincia di Torino Firmato il Contratto 3.000.000 Euro Corona Verde - Riequilibrio ecologico e fruizione Torrente Orba Provincia di Alessandria Firmato il Contratto Torrente Agogna Provincia di Novara Fase di attivazione 321.000 Euro Fondazione Cariplo - Riqualificazione integrata Fiume Po - tratto Alto Ente di gestione del Parco del Po - tratto cuneese Fase di attivazione Lago di Viverone Provincia di Biella Fase di preparazione 190.000...
Le azioni. Le azioni di ogni Comparto sono liberamente trasferibili e ognuna di esse ha diritto a partecipare equamente ai profitti e ai proventi di liquidazione attribuibili a ciascun Comparto interessato. Le norme che disciplinano tale attribuzione sono stabilite nella successiva Sezione 5 “Attribuzione di attività e passività tra i Comparti”. Le azioni, che non hanno valore nominale e devono essere completamente liberate all'emissione, non conferiscono alcun diritto preferenziale o di prelazione e ognuna di esse conferisce il diritto a un voto in tutte le assemblee degli Azionisti. Le Azioni rimborsate dal Fondo vengono annullate e perdono di validità. Il Fondo può limitare o impedire la proprietà delle proprie azioni da parte di soggetti, aziende o società di capitali, qualora tale proprietà possa essere contraria agli interessi del Fondo o della maggioranza degli Azionisti. Ove il Fondo ritenga che un soggetto cui sia stata vietata la detenzione di azioni, sia singolarmente che insieme ad altri soggetti, sia il proprietario effettivo di azioni, potrà procedere al rimborso forzoso di tutte le azioni in tal modo detenute.
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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

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