Trattamento di fine rapporto (TFR) Clausole campione

Trattamento di fine rapporto (TFR). 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai portieri, di cui al presente capo, un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 94.
Trattamento di fine rapporto (TFR). 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trat- tamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nel- l’anno in corso.
Trattamento di fine rapporto (TFR). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali: indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che dall’Accordo non siano stati esplicitamente considerati utili al fine del computo del T.F.R. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di cessazione o, ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, alla scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di cessazione. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,45% (zerovirgolaquarantacinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 (otto) anni di servizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R. e in costanza di rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al 70% (settanta percento) del trattamento lordo matura...
Trattamento di fine rapporto (TFR). 1. Ai lavoratori di cui al presente capo verrà corrisposto un trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità di cui alla legge n. 297/1982, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 94.
Trattamento di fine rapporto (TFR). In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto all'art. 2120 del Codice Civile e dalla Legge n. 297/1982. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla Legge n. 297/1982, sono escluse dalla quota annua di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme:
Trattamento di fine rapporto (TFR). In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 computando per il mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall’ 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo pelle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano. Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalle necessità di: acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rappo...
Trattamento di fine rapporto (TFR). Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso d’interesse dato dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell’1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.
Trattamento di fine rapporto (TFR). 1. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Trattamento di fine rapporto (TFR). All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il TFR, previsto dalla legge 29.5.82 n. 297. L'anzidetta disciplina si applica a partire dall'1.6.82, data di entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297, le cui norme in materia di TFR s'intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente all'1.6.82, si applicano le disposizioni all'epoca previste in merito all'indennità di anzianità dalla contrattazione nazionale per gli impiegati agricoli. Alla corresponsione del TFR provvede ENPAIA per le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento del fondo per il TFR. Impegno a verbale. Le parti contraenti, al fine di favorire concretamente il diritto alle anticipazioni del TFR a favore degli impiegati agricoli aventi titolo, di cui all'art. 1, legge n. 297/82, s'impegnano a definire con ENPAIA apposito Protocollo che stabilisca criteri e modalità operative per agevolare l'applicazione della disciplina sulle anticipazioni, secondo gli orientamenti concordati tra le parti in sede di rinnovo del presente CCNL.
Trattamento di fine rapporto (TFR). Per il trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge n. 297 del 29 maggio 1982, salvo quanto di seguito specificato. Ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile, la retribuzione annua da prendersi a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) comprende esclusivamente le seguenti voci: