Norma transitoria Clausole campione

Norma transitoria. Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all'ultimo comma della premessa al presente titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativamente alle piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Norma transitoria. L'applicazione della norma di cui alla lett. d) per le aziende in cui la presenza dei part-time a 16 ore risulti superiore al 15% dell'organico in forza, avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del c.c.n.l. Ove permangano ragioni organizzative che risultino incompatibili con una applicazione generalizzata del punto 2, lett. d), le parti potranno realizzare intese diverse a livello aziendale. In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2, lett. d), nelle aziende che complessivamente occupino più di 30 dipendenti, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale con orario inferiore a 18 ore avranno la priorità d'accesso nella posizione. La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Norma transitoria. Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.
Norma transitoria. Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità. Data, ……… Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da , non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda. Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis) In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010, le parti convengono che: a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”. Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004. * * * VERBALE DI ACCORDO 11 luglio 2007, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007. Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto. * * * VERBALE DI ACCORDO Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis) Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di...
Norma transitoria. Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni sindacali provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confcommercio si incontreranno, almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.
Norma transitoria. Le addette ai registratori di cassa attualmente inquadrate in C2 e gli addetti al rifornimento scaffali attualmente inquadrati in D2, che hanno maturato o che maturino nel tempo 18 mesi di anzianità nella categoria, verranno inquadrati a parametro 132. Le anzianità maturate in Azienda si intendono valide ai fini del passaggio ai parametri superiori. Le parti hanno proceduto ad un approfondito esame della situazione organizzativa e operativa delle singole unità aziendali, ai fini della classificazione del personale anche per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 127 del vigente CCNL 21.11.1973. In conseguenza di ciò, fermo restando quanto previsto in materia di classificazione del personale dal Titolo II del citato contratto, hanno convenuto le seguenti condizioni lavorative: - Commesso alla vendita al pubblico (ivi compresi gli aiutanti commessi dopo 18 mesi di permanenza al 5° livello) e altre qualifiche assegnate dal CCNL al 4° livello (prive di passaggio automatico da livelli inferiori): - 4° livello per i primi 36 mesi di effettivo servizio in questo livello; - 4° livello Super per ulteriori 36 mesi di effettivo servizio; - 4° livello Extra successivamente - addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, addetto a mansioni qualificate promiscue dei depositi o centri di distribuzione e altre qualifiche assegnate dal CCNL 21.11.1973 vigente al 5° livello: - 5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello; - 4° livello per ulteriori 36 mesi; - 4° livello Super successivamente - addetto alle operazioni di magazzino o riserva delle unità di vendita (come da allegato n. 1): - 5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello; - 4° livello successivamente - addetto a mansioni generiche di manovalanza nelle unità di vendita (come da allegato n. 2); addetto a carico-scarico, movimentazione; qualifiche assegnate dal CCNL al 6° livello per effetto dell’allargamento delle mansioni richieste dall’organizzazione del lavoro nell’Azienda: - 5° livello fisso Per tutto il personale in servizio al 30.06.1974 che, per effetto del presente Accordo, abbia diritto a uno o più passaggi automatici di livello oltre quello in cui si trova attualmente inquadrato, si procederà come segue: - personale inquadrato al 4° livello Super: passa al 4° livello Extra dal 1.07.1974; - personale inquadrato al 4° livello: passa al 4° livello Super dal 1.07.1974; - personale inquadrato al 5° livello: passa al 4° livello alla scadenza contrat...
Norma transitoria. Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010.
Norma transitoria. Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione relativa all’”assegno ex intesa 7.12.2000” di cui all’art. 101 del c.c.n.l. 27 settembre 2005.
Norma transitoria. La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati.
Norma transitoria. I preesistenti Organismi bilaterali di seguito indicati restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall'Ente bilaterale agricolo nazionale o dalle Casse "extra- legem" provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali: - Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all'art. 9 del c.c.n.l.;