Ferie Clausole campione

Ferie. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore. Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione. Per “anno di maturazione” ai sensi e per gli effetti dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative all’anno di assunzione vengono computate pro-rata. La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale men- sile di cui all’art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un in- fortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L’effetto s...
Ferie. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare. Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito. Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio. Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca. In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico. La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all...
Ferie. Conformemente a quanto previsto all'art. 147, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Ferie. I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività. Tuttavia, le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: - malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; - malattia sopravvenuta durante le ferie; - astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo. Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
Ferie. Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio - 31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL a livello aziendale. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, su richiesta del lavoratore, saranno concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa. Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio e al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.
Ferie. 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Ferie. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195.
Ferie. I lavoratori dipendenti assunti con il presente Contratto hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi. Per i dipendenti che, dalla stipula del Protocollo d’intesa del 2020, matureranno un’anzianità aziendale superiore a 10 anni il periodo di ferie è elevato a 30 giorni lavorativi. Per i praticanti il periodo di ferie retribuito è fissato in 24 giorni lavorativi all’anno. Al lavoratore che non abbia maturato l’anno di anzianità il godimento delle ferie è riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese equivalente o superiore a 15 giorni. Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni intervenuto durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso.
Ferie. 1. Il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.