TFR Clausole campione

TFR. Si conviene che il pagamento del TFR avvenga in coincidenza con il pagamento dell’ultima busta paga di retribuzione ordinaria con la rivalutazione basata sull’ultimo coefficiente disponibile. Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme restando le previsioni di legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora utili alla maturazione di un rateo di TFR. Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento. Il computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.
TFR. 10. ratei 13a mensilità
TFR. Al personale dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento economico di fine rapporto come previsto dalla legge.
TFR. Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme restando le previsioni di legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora utili alla maturazione di un rateo di TFR. Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento. II computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.
TFR. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo. Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: scatti di anzianità tredicesima eventuali superminimi ed assegni "ad personam" Rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo.
TFR. All'atto della risoluzione del rapporto competerà al generico un trattamento di fine rapporto che in base alla L. 297/82 sarà computato dividendo per 13,5 quanto percepito dal lavoratore durante il rapporto, calcolato sulla retribuzione tabellare, indennità di contingenza (come conglobate ai sensi del presente contratto) e forfetizzazione degli istituti di cui all'art. 10 nella misura del 28%. L'obbligo di corresponsione del T.F.R. viene conseguentemente assolto con la percentuale prevista dall'art. 10 (nota a verbale)
TFR. Il trattamento di fine rapporto, così come noto in Italia, è estraneo alla legislazione argentina. Nessun trattamento (tranne lo stipendio maturato, il rateo di tredicesima e le ferie non godute) è dovuto al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o giustificato motivo. Nel sistema argentino, inoltre, non è tutelata la stabilità del posto di lavoro. Le imprese che licenziano i lavoratori senza giusta causa né giustificato motivo, a prescindere delle loro dimensioni, sono tenute a corrispondere il risarcimento del danno che verrà stabilito in sede giudiziale o avanti le competenti autorità del Ministero del Lavoro, e che sarà commisurato ad un certo numero (peraltro limitato) di mensilità per ogni anno lavorato. L‟imprenditore può coprire il rischio stipulando apposite polizze assicurative.
TFR. Nel periodo in cui viene applicato il contratto di solidarietà, il trattamento di fine rapporto matura sull’intero importo della retribuzione contrattuale. La quota di TFR calcolata sulla retribuzione persa per le ore non lavorate a causa del CDS è a carico dell’Inps. Accantonamento mensile quota TFR c/Inps La quota di imponibile TFR c/Inps, maturata in relazione alle ore di lavoro perse, viene evidenziata nel cedolino mediante l’apposita voce di calcolo collegata in tabella voci CIG, generata con la liquidazione dell’evento (voce 8520, collegata al campo “Importo imponibile TFR c/Inps”). La voce viene quantificata in base alle ore dei giustificativi di solidarietà indicati nelle presenze del mese. Con l’esecuzione del programma AGGI, l’importo di tale voce viene memorizzato al campo “Imponibile” nella sezione “TFR INPS contratti di solidarietà” della pagina dei Progressivi TFR di DIPE. La quota di TFR a carico Inps rappresenta un “di cui” del TFR complessivamente maturato nel mese; pertanto nel cedolino dovrà essere inserita, come di consueto, l’ordinaria voce di accantonamento valorizzata con l’intera retribuzione mensile utile alla maturazione del TFR (si sottolinea che la voce 8520 non deve essere assoggettata a TFR). La voce di accantonamento del TFR c/Inps viene generata anche in caso di conferimento del TFR a Fondo di Tesoreria o a Previdenza complementare. Infatti, in presenza di riduzione di orario a seguito di CDS viene normalmente versato a Fondo tesoreria o a previdenza complementare il TFR complessivamente maturato dal dipendente nel mese e, allo stesso tempo, viene memorizzata la quota di competenza CDS che verrà recuperata in occasione dell’interruzione del rapporto di lavoro.
TFR. (quota accantonata in Azienda)
TFR. Per la determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto si terrà conto delle seguenti voci: ‐ elementi fissi della retribuzione (minimo contrattuale, ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità di funzione, elemento retributivo, scatti di anzianità); ‐ incentivo venditori; ‐ premio di risultato; ‐ maggiorazione oraria per lavoro notturno; ‐ compensi per festività erogati in applicazione dell'accordo interconfederale del 3 dicembre 1994; ‐ indennità sostitutiva del preavviso; ‐ tredicesima mensilità; ‐ indennità di reperibilità; ‐ compenso per le ore di lavoro ordinarie prestate dal personale turnista nei giorni festivi.