Attività di volontariato Clausole campione

Attività di volontariato. I lavoratori facenti parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente c.c.n.l. In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato. In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei Paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/1991 e n. 49/1987.
Attività di volontariato. 1. I lavoratori facenti parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'Articolo6 della legge 11 agosto 1991 n.266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'Articolo 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
Attività di volontariato. TITOLO III
Attività di volontariato. Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell’espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell’art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL. In sede aziendale, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire alle interessate ed agli interessati di svolgere attività di volontariato.
Attività di volontariato. Ai fini del presente atto, per attività di volontariato s’intende l’attività prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non coincidente con l’attività istituzionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Organizzazione di cui fa parte. L’attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo diretto o indiretto, nemmeno dal beneficiario.
Attività di volontariato. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 14.08.1991 n. 281, l’Aggiudicatario deve garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti. In particolare, i volontari dovranno essere coinvolti nelle attività che afferiscono al benessere animale, nelle iniziative in favore delle adozioni, nei controlli pre e post adozione, nell’apertura del canile ai visitatori e nella promozione della conoscenza e valorizzazione della struttura, in coerenza con quanto indicato nella propria proposta progettuale. L’Aggiudicatario dovrà, pertanto, individuare modalità che garantiscano una presenza importante del volontariato ed il coinvolgimento dei volontari in particolare nell’attività di consulenza e supporto nei confronti delle persone interessate all’adozione degli animali ospiti della struttura, in collaborazione con l’Aggiudicatario, per potenziare la quantità e la qualità delle adozioni. Dovrà infine realizzare iniziative sui territori comunali interessati ai servizi svolti che favoriscano la conoscenza della struttura e la promozione delle adozioni degli animali, come descritto all’art. 15 del presente capitolato. I volontari possono accedere alla struttura, sia nei giorni feriali che festivi, negli orari di attività della struttura. Per accedere in qualità di volontario alla struttura adibita a canile/gattile occorre:
Attività di volontariato. I lavoratori che fanno parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L.11 agosto 1991, n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art 17 della stessa legge, compatibile con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente C.C.N.L. In sede decentrata, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire lo svolgimento dell'attività di volontariato. I lavoratori che donano il sangue e/o il midollo hanno diritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la donazione.
Attività di volontariato. Ai sensi della legge 266/1991, i lavoratori che svolgono la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in vigore, possono usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazione, compatibilmente con lʼorganizzazione del lavoro del reparto di appartenenza.
Attività di volontariato. Art. 29 - Donazioni di sangue Art. 30 - Assistenza legale
Attività di volontariato. 1. Gli interventi possono essere effettuati: - dai singoli iscritti agli albi provinciali - dalle associazioni di volontariato iscritte nell’albo regionale istituito ai sensi della L.R. 39/1993 “Disciplina del volontariato e modifiche alle leggi regionali n. 4/88 e n. 3/89”, purchè impieghino coadiutori volontari iscritti agli albi provinciali