Voci retributive Clausole campione

Voci retributive. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base; - indennità per funzione direttive; - scatti di anzianità di servizio maturati; - eventuali assegni ad personam; - eventuali superminimi.
Voci retributive. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale; - indennità di funzione direttive; - scatti di anzianità di servizio maturati; - terzi elementi provinciali ove esistessero; - eventuali assegni ad personam - eventuali superminimi - Premio aziendale forfetizzato (euro 0,60 orarie) ove non sia prevista la negoziazione del premio di cui all’art. 12 Il premio a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G..R.), 0,60 euro è riconosciuto solo per le ore ordinarie, escluso dal calcolo della maggiorazione per Festivo, Notturno e straordinario.
Voci retributive. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale - indennità di funzione direttive - scatti di anzianità di servizio maturati - terzi elementi provinciali ove esistessero - eventuali assegni ‘ad personam’
Voci retributive. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale; - indennità di funzione direttive; - scatti di anzianità di servizio maturati; - terzi elementi provinciali ove esistessero; - eventuali assegni ad personam; - eventuali superminimi; - l’elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) 0,60 euro orarie. L’indennità EGR di 0,60 euro è riconosciuto solo per le ore ordinarie, ed è esclusa dal calcolo della maggiorazione per Festivo, Notturno e straordinario. Per il VII Livello, l’elemento di garanzia retributiva E.G.R non è dovuto, per i primi 24 mesi di effettiva prestazione.
Voci retributive. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale; - indennità di funzione direttive; - scatti di anzianità di servizio maturati; - terzi elementi provinciali ove esistessero; - eventuali assegni ad personam - eventuali superminimi - Premio aziendale forfetizzato (euro 0,60 orarie) ove non sia prevista la negoziazione del premio di cui all’art. 12

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  • Permessi retribuiti Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 146, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Contributi 1 Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, il contributo minimo è pari all’1% del salario coordinato. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, il contributo minimo è pari al 14% del salario coordinato. Il datore di lavoro può dedurre dal salario del collaboratore al massimo la me- tà dei contributi.

  • RAPPORTI TRA LE PARTI Le parti sono contraenti indipendenti e il presente Contratto non pone in essere alcuna partnership, franchise, joint venture, agenzia, rapporto fiduciario o di lavoro subordinato tra le medesime.

  • Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro:

  • Aspettativa non retribuita In presenza di gravi e comprovati motivi, potrà essere concesso al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 7 del presente accordo. Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.

  • Quota oraria della retribuzione Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.

  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • Contributi sindacali 1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata.

  • Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti anche con riferimento alla gestione dei sinistri, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. La Commissione è convocata dal Presidente di EMAPI anche su richiesta della Società e le modalità di funzionamento sono quelle descritte nell’Allegato 1 che si intende parte integrante del presente contratto.