Responsabilità civile verso terzi Clausole campione

Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
Responsabilità civile verso terzi. Le Parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 190 del 13.5.1985, le Aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura, anche con assicurazione, della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.
Responsabilità civile verso terzi. Oggetto della garanzia Istruzioni in caso di sinistro
Responsabilità civile verso terzi. Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000). Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per: - Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini; - Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori; - Danni a condutture sotterranee. N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
Responsabilità civile verso terzi. In adempimento all’obbligo sancito dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, i Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civi- le verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni con- trattuali. Analoghe polizze sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.
Responsabilità civile verso terzi. La SEZIONE E è valida per i prodotti Assicurazione Viaggio Singolo Assistenza Bagaglio, Assistenza Bagaglio Cancellazione e Assicurazione Annuale Multiviaggio.
Responsabilità civile verso terzi. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti nell’area quadri contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni svolte. Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Responsabilità civile verso terzi. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio cari- co, i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali3. A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza assicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della azienda saranno formalizza- te in apposito separato accordo tra le parti. Le parti si impegnano a formalizzare l’accordo di cui alla lettera d) del presente articolo entro il 31 dicembre 2008.
Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, di cui al successivo punto B) (se operante), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. In entrambe le assicurazioni i lavoratori parasubordinati soggetti all’I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato a tutti gli effetti.
Responsabilità civile verso terzi. Assimoco tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per Danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’Assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i Danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività: