NORMATIVA REGIONALE Clausole campione

NORMATIVA REGIONALE legge regionale veneto n. 11/04 (bur n. 45/2004) norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio
NORMATIVA REGIONALE. D.G.R. n. 12-7612 del 30 ottobre 2023 “Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021-2024 (D.G.R. n. 6-3493 del 09.07.2021) e Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL). Disposizioni sulla dotazione finanziaria di euro 70.340.000,00 per l’anno formativo 2023-2024; • D.G.R. n. 6-7427 del 13 settembre 2023 “PNRR. Missione 5 “Inclusione e coesione, Componente 1 ‘Politiche per il Lavoro’. Intervento M5C1 ‘1.1 Politiche attive del lavoro e formazione’. Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL) approvato con D.G.R. n. 16-5369 del 15 luglio 2022. Adozione schema nuovo quadro finanziario - II annualità (2023). Dotazione finanziaria complessiva euro 75.840.000,00, di cui al Decreto interministeriale 24 agosto 2023 • D.G.R. n. 16-5369 del 15 luglio 2022 “D.M. 5 novembre 2021. Approvazione del Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), in sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. 3-4688 del 25 febbraio 2022. Dotazione finanziaria complessiva euro 59.956.000,00.” • D.G.R. n. 25 – 5479 del 3 agosto 2022 “Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) - Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021/2024 di cui alla D.G.R. n. 6- 3493 del 9 luglio 2021. Dotazione finanziaria di euro 52.748.000,00 per l’anno formativo 2022/2023”. • D.G.R. n.2-4852 dell'8 aprile 2022 recante “Regolamento (UE) n. 1060/2021. Proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte 2021-2027. Approvazione”. • D.G.R. 3-4688 del 25/02/2022 “Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Adozione del Piano regionale per l’attuazione di GOL ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del DM 5 novembre 2021”. • D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo; • X.X.X. x. 0–3493 del 9 luglio 2021 “Formazione per il lavoro” che disciplina le modalità di attuazione del Macro- Ambito formativo 1 “Percorsi formativi e progetti per l’occupabilità, l’occupazione e l’aggiornamento delle competenze”; • D.C.R. n. 162-14636 del 7 settembre 2021, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027 che contiene le linee di indirizzo che definiscono le direttrici prioritarie di interven...
NORMATIVA REGIONALE. Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e successive modificazioni e integrazioni, relativa all’Ordinamento della formazione professionale in Calabria; ₋ D.G.R. n. 872 del 29 dicembre 2010 recante il nuovo Regolamento per l’accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria; ₋ Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 2015 “Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze” ₋ Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 13 giugno 2016 “Proposta di recepimento del Decreto legislativo n. 81/2015 e decreto Interministeriale sugli standard formativi dell’Apprendistato del 12 ottobre 2015”; ₋ Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 27/04/2017 “Approvazione nuova Disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria” e s.m.i.; ₋ Decreto del Dirigente Generale n. 6779 del 26/06/2017 “Approvazione Avviso Pubblico per l’Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in attuazione della DGR n. 172/2017” e s.m.i.; ₋ Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 2 ottobre 2019, approvazione “Piano di Attuazione regionale PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Seconda fase; ₋ Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 29 luglio 2021 “Approvazione Linee Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria”; Ciò premesso tra la Regione Calabria Codice Fiscale: ……………………….. in persona del Dirigente dott/d.ssa…………………………nato a ………………….. il Codice Fiscale: ……………..……………… e l’Ente …………………….. con sede in via ………………., n. ……………., Partita IVA: ……………. nella persona del suo legale rappresentante ………………… nato/a a …………………….. il ………… Codice Fiscale: ………….…….. e residente in ………………….. via ……………………., n. ………, in seguito denominato beneficiario.
NORMATIVA REGIONALE. L’articolo 19 della L.R. n. 7/2000 e succ. mod. ed integrazioni, per la definizione e l’attuazione di opere o interventi, per i quali è necessaria l’azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, prevede la possibilità che il rappresentante dell’Amministrazione promuova la stipulazione di un Accordo di programma tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
NORMATIVA REGIONALE. Legge Regionale n. 20/1995 modificata dalla l. r. n. 28/2003 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40 del 27/06/1997 Legge Regionale n. 20/1999 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 25/05/2000 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 01/07/2003 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 20/07/2004
NORMATIVA REGIONALE. Piano Regionale Rifiuti
NORMATIVA REGIONALE. 1. In considerazione del fatto che l’intervento in oggetto è inserito nell’allegato C dell’Ordinanza n. 338/2017 del Presidente della Regione Lombardia, con l’ID n. 109, le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni regionale che disciplinano tali interventi.

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  • Normativa Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 172, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225, del presente contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente contratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 222 e 225, del presente contratto. Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

  • Richiami normativi Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare: - per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29 2 30; - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32; - per il lavoro ripartito: art. 33.

  • Normativa anticorruzione Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

  • Normativa di riferimento Si riportano nel presente paragrafo i principali riferimenti in termini di normativa e standard internazionali: • Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; • Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici; • Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica; • X.Xxx. 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei programmi per elaboratore); • Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169; • D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche; • L. 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; • Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" • Legge 626/96 e L. 242/96 – Sicurezza sul lavoro; • D. Lgs. 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali; • Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); • Direttiva del P.C.M. del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; • DCPM del 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e successiva circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011; • Eventuali successive modificazioni delle norme di riferimento; • Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. Si precisa inoltre che la proprietà intellettuale dei dati e delle configurazioni necessarie all’utilizzo o frutto dell’utilizzo dei servizi oggetto della presente fornitura restano di proprietà dell’Amministrazione contraente.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:

  • Trattamento normativo 1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.

  • Informativa Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Azienda USL di Bologna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. L’Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati richiesti dall’Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell’Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: • Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; • Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; • Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedimentali; • Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti; • Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria. I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - bandi di gara e contratti -. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda USL di Bologna – Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL di Bologna, con sede in Bologna, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, XXX 00000. Il Referente privacy della procedura di gara è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano. Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxx@xxxx.xxxxxxx.xx) – tel. 0000000000.

  • RIFERIMENTI NORMATIVI Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; - Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi; - D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183; - D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro; - Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”; - L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”; - L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio; - L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”; - L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province a alla città metropolitana di Milano , secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego compreso il collocamento mirato di cui alle legge 68/1999; - Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021; - D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni; - D.g.r. n. X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018; - D.D.S. di Regione Lombardia n 3311 del 24/03/2017 che in attuazione della D.G.R. 5964/2016 approva lo schema di bando dote impresa collocamento mirato 2017 – 2018; - D.D.S. di Regione Lombardia n 3081 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”; - X.x.x. XX/0000 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2020-2021”; - D.g.r. XI / 3838 del 17/11/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2021-2022”; - X.x.x. XX/0000 del 23 novembre 2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative dell’inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n.m 13 - annualità 2022 – 2023; - Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; - Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 finale del 18/11/2021 e relativo al CAR 21337 che proroga fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modifica alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese; - D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

  • Livello nazionale Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei. Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei: