Stipulazione dei contratti Clausole campione

Stipulazione dei contratti. 1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei Dirigenti.
Stipulazione dei contratti. 1. La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire nelle forme seguenti:
Stipulazione dei contratti. 1. Alla stipula dei contratti, ove disposta, e ai contratti conseguenti ad appalto concorso provvede il dirigente della struttura richiedente. Per i contratti relativi al funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, nonché per la manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti provvede, fatta salva, se del caso, l’applicazione del regolamento per il servizio di economato, il dirigente della struttura competente per l’amministrazione generale o suo delegato.
Stipulazione dei contratti. 1. I contratti sono stipulati in una delle seguenti forme:
Stipulazione dei contratti. 1. Salvo che la legge disponga la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di norma i contratti sono stipulati in forma scritta mediante scrittura privata non autenticata. Si considera scrittura privata non autenticata anche lo scambio di corrispondenza o di documenti informatici.
Stipulazione dei contratti. Prima della stipula l'Ufficio Contratti acquisisce i seguenti documenti relativi all’aggiudicatario:
Stipulazione dei contratti. I contratti saranno sottoscritti digitalmente, con le Amministrazioni aggregate, entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione, previa produzione della necessaria documentazione da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti. Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, le Amministrazioni potranno dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo. In tal caso le Amministrazioni procederanno all’esperimento di una nuova procedura concorsuale, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso l’operatore dichiarato decaduto. In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. È a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti, la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa. L’imposta di bollo deve essere assolta o mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto, ovvero mediante il pagamento dell’imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Sono, inoltre, a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti, tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto. Tutti gli oneri a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti, dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate delle Amministrazioni aggregate. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico delle Amministrazioni.
Stipulazione dei contratti. 1. La stipulazione del contratto deve di norma avvenire entro 30 giorni dalla aggiudicazione. Tale termine potrà essere derogato, senza che l’aggiudicatario possa recedere, per il periodo occorrente fra la eventuale richiesta dell’informazione antimafia e la relativa comunicazione prefettizia.
Stipulazione dei contratti. Art. 50 – Ufficiale rogante