Autorità Giudiziaria Clausole campione

Autorità Giudiziaria. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbli- gatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione di una controversia in materia assicurativa, o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Autorità Giudiziaria. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la pos- sibilità per il reclamante di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbligatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione di una controversia in materia assicurativa, o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla indennizzabilità e/o alla quantificazione del Sinistro, sul rimborso delle spese mediche, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assi- curazione, le decisioni sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medi- ci, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispen- sa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o viola- zione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Autorità Giudiziaria. L’Autorità Giudiziaria è costituita da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario che esercitano la funzione giurisdizionale. In particolare: - Giudice di pace - Tribunale - Corte d’Appello - Corte di Cassazione - Corte d’Assise - Corte d’Assise d’Appello - Corte d’Appello - Corte di Cassazione - Tribunale Regionale Amministrativo - Corte dei Conti - Consiglio di Stato
Autorità Giudiziaria. Già in sede di omologazione, l'autorità giudiziaria interviene con procedimento camerale ad attuare un controllo di legittimità (formale e sostanziale) dell'atto costitutivo della s.p.a. Sul punto si cfr. la scheda n. 4. Durante societate l'autorità giudiziaria può essere adita dal socio (più spesso da una collettività di soci) titolare di un pacchetto azionario rappresentativo di almeno 1/10 del capitale sociale art. 2409 c.c. I provvedimenti, intesi alla eliminazione delle gravi irregolarità, indicati nell'art. 2409 c.c. possono anche essere adottati su richiesta del P.M., sicché una funzione latamente di controllo (o meglio, di sanzione a conclamati stati di illegalità) può esercitarsi addirittura d'ufficio. E' importante sapere:
Autorità Giudiziaria. 11.1 Ogni controversia relativa all'istituzione, validità ed effetti del Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla competenza della Corte di Jersev (Isole del Canale).
Autorità Giudiziaria. ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all’arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il cliente, nell’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra. Data, lì Il Direttore ICMQ S.p.A. Firma Rappresentante legale cliente (firmare in modo leggibile) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente gli articoli: n. 3 Allegati e documenti di riferimento;

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  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.

  • Autorizzazioni L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Articolo 12

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: