CONVENUTO CHE Clausole campione

CONVENUTO CHE. Nell’ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:
CONVENUTO CHE k) Roma Capitale e le Università firmatarie del presente Accordo di Collaborazione intendono collaborare ai fini dell’istituzione di un elenco di persone idonee ad assumere su delega della Sindaca la Presidenza di Sezione Elettorale raccogliendo le manifestazioni d’interesse degli studenti iscritti alle Università;
CONVENUTO CHE. Il presente Accordo di Programma (d’ora in poi “Accordo”), sottoscritto ai sensi dell’art.18, comma 7, viste le modifiche intervenute con la L.R. 23/2015 e ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (d’ora in poi “TUEL”), ha lo scopo di attuare la programmazione della rete d’offerta sociale e socio sanitaria definita a livello locale per l’Ambito Territoriale 5 dell’ASST Melegnano e Martesana attraverso il Piano di Zona 2021-2023, parte integrante del presente documento, approvato, ai sensi dell’art.18, comma 4, della L.R. n.3, dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale. Nell’ambito di quanto definito dalla L. 328/00, che intende assicurare ai cittadini un sistema integrato di servizi territoriali in grado di concorrere alla promozione della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza (Art. 1. L. 328/00), e nella prospettiva (sempre sancita dalla 328/00, nonché dalla Legge 106/2016 di Riforma del Terzo Settore) per cui tali princìpi possano trovare attuazione solo sollecitando e governando il contributo di tutta la Comunità verso obiettivi comuni di protezione e sviluppo sociale, il presente accordo è finalizzato alla promozione, in primis tra Enti Locali oltre che con altre Istituzioni, Terzo Settore, reti formali e informali di solidarietà, famiglie, cittadini ecc., di una rete di responsabilità condivise orientate a generare Salute e Coesione e a contrastare la frammentazione sociale, attraverso l’esercizio coordinato dei Servizi ed attività previsti nel Documento Piano di Zona allegato. Gli enti sottoscrittori sono responsabili dell’attuazione delle azioni e degli obiettivi indicati nel documento di piano al fine di garantire l’efficacia delle politiche sociali programmate e legittimati nella regolazione di diversi rapporti di collaborazione, per implementare un welfare di comunità collaborativo, sostenibile, inclusivo e coeso.

Related to CONVENUTO CHE

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Convenzioni Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • PREMESSO CHE con Determinazione n. G06408 del 29 maggio 2020 il Per. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Funzionario dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto la gestione degli impianti idrovori situati in Via Salaria in sponda sinistra e in via Flaminia in sponda destra del Fiume Tevere e lavori di manutenzione dell’argine da Castel Giubileo a Xxx xxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxx; • L’incarico per la redazione dei relativi elaborati progettuali è stato assunto dal Responsabile Unico del Procedimento Per. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx; • il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 21 dic 2020 ed è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al progettista incaricato; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale del 11 gen 2021 con Determinazione …………. del ……………. è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Per. Ed. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che prevede un importo complessivo di € 188.524,21 Iva esclusa, di cui € 125.509,84 quale importo di lavori ed € 62.184,80 quale importo di servizi soggetti a ribasso ed € 829,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; • con Determinazione a contrarre …………… del ……………… è stato previsto che l’affidamento concernente l’appalto misto di lavori e servizi, con prevalenza di lavori avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020 e con invito rivolto ad almeno n. 5 Operatori Economici, individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse; • con la medesima Determinazione sono stati approvati i documenti e gli atti di gara e ne è stata disposta la pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio, nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma di e-procurement regionale “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (STELLA), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; • con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link ………………………………………… relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • con Determinazione n. ………… del sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa …………………………………, codice fiscale, partita I.V.A. …………………………., con sede legale in Via ……………… che ha offerto il ribasso del …..% e pertanto per l’importo contrattuale di € comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A.; • sono stati effettuati in capo al suddetto Operatore Economico i controlli per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP prot. n. …………. del in atti; TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Corrispettivo dell’appalto Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato capitolato speciale di appalto. L’importo contrattuale al netto dell’I.V.A., salvo la liquidazione finale, è stabilito in euro xx (x) di cui: - xx (x) per i lavori; - euro x (xx) per oneri di sicurezza speciale non soggetti a ribasso. Il ribasso del xxxxx% (xx per cento) offerto dall’Impresa in sede di gara verrà applicato sui prezzi unitari di cui all’allegato elenco prezzi. Si da atto che l’elenco prezzi posto a base di gara è stato redatto sulla base del Prezzario Regionale Marche in vigore alla data di approvazione del progetto esecutivo, pertanto si intende accordato fin d’ora l’aggiornamento dell’elenco prezzi al Prezzario approvato dalla Regione Marche con DGR n. 1001 in data 1/8/2022. Si dà atto che Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro x (x) e il costo della manodopera pari ad euro x (x). La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune.

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.