Struttura ed assetto del contratto Clausole campione

Struttura ed assetto del contratto. Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve es- sere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostitui- sce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini che si riferiscono unicamente ai soggetti di cui al precedente art. 1 fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le parti con il presente contratto realizzano gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993; pertanto la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e aziendale o di bacino. Il Contratto nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze della contrattazione di livello azien- dale o di bacino. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo co- mune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel deter- minare tali effetti si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della com- petitività e del mercato del lavoro del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali si tiene inol- tre conto della comparazione fra inflazione programmata e quella effetti- vamente intervenuta nel precedente biennio. La contrattazione di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o ter- ritoriale. Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi od essere ripetitive. Le erogazioni di secondo livello saranno strettamente correlate ai risul- tati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati dalle parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano; potranno essere impegnati anche i margini di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi nazionali nonché i risultati legati al- l’andamento eco...
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Struttura ed assetto del contratto. La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale. Il CCNL ha durata triennale e stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale. Nel determinare gli effetti economici si terrà conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le con- dizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL. I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o regionali. La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, aziendali e limitatamente alle materie di cui alle lettere c, d, l, m, p, del presente articolo. La contrattazione integrativa territoriale terrà conto della situazione e delle prospettive economiche, competitive ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale. I contratti integrativi territoriali avranno validità triennale e potranno es- sere rinnovati una sola volta nell’arco di vigenza del CCNL. Le procedure per il rinnovo sono le seguenti: • disdetta, almeno 4 mesi prima della scadenza; • invio piattaforma, almeno 2 mesi prima della scadenza; • inizio trattativa, almeno 1 mese prima della scadenza. Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello in- tegrativo per le materie che hanno trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:
Struttura ed assetto del contratto omissis -
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale. Contratto nazionale Il C.C.N.L. ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo. Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio. In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.
Struttura ed assetto del contratto. La struttura e l'assetto della contrattazione collettiva restano sostanzialmente invariate rispetto alle previsioni dei precedenti CCNL del 1995 e 1998. Rimane quindi attribuito al livello provinciale il (delicato e fondamentale) compito di definire i salari contrattuali e la classificazione dei lavoratori, nell'ambito delle tre aree professionali, coi rispettivi minimi retributivi di area, fissati dalla contrattazione nazionale (art. 2). L'unica novità in proposito riguarda la disciplina delle erogazioni salariali correlate al raggiungimento di determinati obiettivi (incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività) la cui definizione, com'è noto, è demandata alla contrattazione provinciale. In particolare è stata introdotta (nella parte intitolata "Contratti provinciali") una previsione che consente alle parti provinciali, nel caso in cui non dovessero trovare un'intesa per la definizione della predetta erogazione, di individuare - nella determinazione della dinamica salariale - una specifica quota del trattamento economico "sostitutiva" di detta erogazione. L'inciso "nella determinazione della dinamica salariale" sta ovviamente a significare che 1’onere economico derivante dall’eventuale individuazione del trattamento sostitutivo dell'erogazione per obiettivi, deve essere ricompreso nell'ambito della valutazione della dinamica salariale. La norma prevede, infine, la possibilità di riassorbire tale trattamento sostitutivo nell'ipotesi in cui, in occasione di un nuovo negoziato, le parti raggiungano un'intesa per l'individuazione di un'erogazione per obiettivi che rispetti le caratteristiche definite dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e ter- ritoriale.
Struttura ed assetto del contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale. Il CCNL ha durata triennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore estetico e correlati come riportato nell'art. 1 del presente accordo. Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio. In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale. Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale. La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dal CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale. La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti provinciali medesimi e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall'andamento dell'economia territoriale del settore della realtà provinciale e dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la definizione degli aumenti salariali del precedente biennio dal CCNL. Le parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere individuati anc...

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

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