Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo Clausole campione

Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo. Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 25 maggio 2010 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1 gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2017. Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno un mese prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. Fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste nei singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2006 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009, per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007. Il contratto và disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione di tale periodo comporterà come conseguenza a carico della parte responsabile, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l’indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. L’importo di tale elemento sarà pari al 30 per cento del tasso d’inflazione programmata applicato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto la “indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La data di inizio della corresponsione della “indennità di vacanza contrattuale” come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo. Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo. Art. 4 – Procedure di rinnovo dei contratti di secondo livello
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo. Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressa- mente previste, ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2000, sca- de il 31 dicembre 2003 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della scaden- za del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeran- no iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L’inosservanza di quanto stabilito per tale periodo comporterà a carico della parte respon- sabile, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo. Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L'inosservanza di quanto stabilito per tale periodo comporterà a carico della parte responsabile, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo. Art. 4 - Efficacia del contratto.
Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo. Periodo di validità dal 1° ottobre 2021 al 30 Settembre 2024. Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno un mese prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

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  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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