Procedure per il rinnovo Clausole campione

Procedure per il rinnovo. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Procedure per il rinnovo. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L’importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale. Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Procedure per il rinnovo. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo la presentazione della piattaforma, le Parti si asterranno dall'intraprendere iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Il rinnovo del presente CCNL andrà effettuato entro i 120 giorni dalla sua scadenza naturale; in caso di prolungamento delle trattative oltre la data del 31 maggio 2023 ai lavoratori sarà riconosciuta un’indennità di vacanza contrattuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Procedure per il rinnovo. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L'importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale. Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Procedure per il rinnovo. Il c.c.n.l. avrà durata triennale.
Procedure per il rinnovo. 1. Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte destinataria della richiesta di rinnovo dovrà darne riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della previsione di cui sopra, la parte interessata può richiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
Procedure per il rinnovo. TITOLO II CONTRATTAZIONE CAPO ... LIVELLO NAZIONALE ART (Procedure per il rinnovo - ex art. 4)
Procedure per il rinnovo. Il contratto nazionale avrà durata quadriennale. La piattaforma per il rinnovo del C.C.N.L. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle Parti violi il periodo di “tregua sindacale” di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di “tregua sindacale”. In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Procedure per il rinnovo. 1°) Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, almeno due mesi prima della data di scadenza dell'accordo deve essere presentata la piattaforma per il rinnovo contrattuale. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, fatta salva la facoltà di disdetta di cui all'articolo precedente, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il giorno xx.7.2009 presso la sede di Padova della InfoCamere Società Consortile per Azioni: InfoCamere S.c.p.a., in persona dei signori: Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx le R.S.U aziendali, in persona dei signori: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx la Fim-Cisl, sede di Padova, rappresentata dal signor: Xxxxxxxx Xxxxx la Fiom-Cgil, sede di Padova, rappresentata dalla signora: Xxxxxx Xxxxxx - che l'accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero del comparto Regioni – Enti Locali del 6 luglio 1995, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera dell'11 luglio 1996, individua per le Camere di Commercio i seguenti servizi essenziali ai sensi della legge n. 146/1990: 1.rilascio di certificati e visure del registro Ditte e Imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto; 2.deposito bilanci ed atti societari; 3.certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA TIR); 4.certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili, tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di legge ove previste; 5.registrazione brevetti; - che con deliberazione n. 00/167-14.1 del 23.03.2000 la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha riconosciuto la accessorietà e strumentalità delle attività di InfoCamere rispetto alla erogazione dei servizi delle Camere di Commercio; -che la stessa Commissione ha ribadito il principio per cui gli scioperi effettuati da organismi legati da un rapporto di strumentalità ri...
Procedure per il rinnovo. CAPO II – LIVELLO TERRITORIALE