Struttura della contrattazione Clausole campione

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cu...
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall'accordo, si costituisce il Comitato paritetico di cui all'art. 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e "best practices". Esso ha anche compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli: • Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l’Uneba e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL; in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle XX.XX. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni economiche del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro; - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; - Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 55; - Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato; - Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 33; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con app...
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall'Accordo, si costituisce il Comitato Paritetico di cui all'articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Esso ha anche compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa definizione delle materie rinviate alla competenza del secondo livello di contrattazione. Il CCNL ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL fa riferimento a parametri condivisi.
Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente ccnl si svolga su due livelli: Sono titolari della contrattazione a livello regionale le XX.XX. firmatarie del presente ccnl. Nelle regioni ove si convenga di articolare la contrattazione di 2° livello a livello di istituzione, sono titolari della contrattazione le XX.XX. firmatarie del ccnl, congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie o in loro assenza le Rsa, sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo ‘91, dall’accordo del 23 luglio 1993 e dal pre- sente ccnl. Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente ccnl. Costituisce oggetto della contrattazione di 2° livello quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente ccnl e contenuto nelle piattaforme contrattuali integrative. In particolare alla contrattazione a livello regionale vengono demandate le seguenti materie: - interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro; - individuazione di strutture diverse da quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; - determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 72; - individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 21 e 24 per l’utilizzo dei contratti a termine e il lavoro temporaneo. La contrattazione di 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del ccnl. Le erogazioni del 2° livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di compe- titività di cui le imprese dispongono. Laddove non sussistono le condizioni per svolgere il confronto a livello regionale si potrà procedere a livello di isti- tuzione per le materie previste dal presente contratto.
Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:
Struttura della contrattazione. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si svolga sui livelli e con le modalità di seguito indicate:
Struttura della contrattazione. Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali. In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione. La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale. I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d’inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l’obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale. I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.