Periodo di carenza contrattuale Clausole campione

Periodo di carenza contrattuale. Ai sensi degli Artt.11, 16 e 20 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda per maggiori dettagli, e che regolano l’assicurazione in generale, sono previsti periodi di carenze contrattuali. Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Periodo di carenza contrattuale. La garanzia “Guasti Meccanici” prevede dei termini di carenza contrattuale. Si rinvia all’articolo “F.
Periodo di carenza contrattuale. La garanzia “SalvaPremio” prevede dei periodi di carenza contrattuale. Si rinvia all’articolo “F.8.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Periodo di carenza contrattuale. Avvertenza: Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Art. 20 - Periodo di Carenza delle Condizioni di Assicurazione.
Periodo di carenza contrattuale. All’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione è indicato, alla voce POLIZZA TUTELA UNO + (ESTENSIONE DI DURATA) il periodo di Carenza, ovvero il periodo temporale – immediatamente successivo alla data di effetto dell’Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.
Periodo di carenza contrattuale. Le condizioni di polizza solitamente prevedono un periodo iniziale dalla data di decorrenza del contratto (“termine di aspettativa”) durante il quale l’eventuale sinistro non rien- tra in garanzia e quindi non sarà pagato dall’impresa. Occorre fare quindi attenzione se sia previsto in polizza un “termine di aspettativa”: in tal caso, se il sinistro si verifica durante il suo corso, non si ha dirit- to ad alcun risarcimento. Massimali – limiti di indennizzo. Il massimale rappresenta la somma massima che l’assicuratore è disposto a risarcire per l’insieme dei sini- stri coperti dalla polizza verificatisi in un medesimo anno assicurativo. Più alto è questo limite, più alto è il premio.
Periodo di carenza contrattuale. Avvertenza - Per la copertura sono previsti periodi di carenza contrattuale indicati in maniera specifica dall’Art. 15 – Decorrenza della garanziaTermini di aspettativa, delle Norme che regolano l’Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia.
Periodo di carenza contrattuale. Avvertenza - Si richiama l’attenzione del Contraente sul fatto che su alcune specifiche garanzie, la Società può eventualmente applicare un periodo di carenza contrattuale (periodo di tempo limitato in cui le prestazioni assicurate non sono operative). Tutte le informazioni di dettaglio su tali limitazioni - ove previste - sono contenute nell’Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Periodo di carenza contrattuale. Avvertenza: Le Coperture Assicurative prevedono periodi di Carenza, ovvero periodi tempo- rali successivi alla data di effetto della polizza nei quali nei quali la Copertura Assicurativa non è operante. Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’Art. 4 – Decorrenza della Copertura Assicurativa - Carenza - delle Norme che regolano il Contratto di Assicurazione. ! Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione prevede l’applicazione di Franchigie, Scoperti e Massimali. Si rimanda ad una attenta lettura degli Artt. 20, 21, 22 e 23 per la Copertura Assi- curativa Invalidità Permanente da Malattia. Limitatamente alla Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche Ospeda- liere/Extraospedaliere si rimanda alla lettura dell’Art. 24; per la Copertura Indennità giornaliera da Ricovero all’Art. 26.
Periodo di carenza contrattuale. Il contratto prevede un periodo di carenza, ossia un periodo iniziale del rapporto contrat- tuale nel corso del quale l’eventuale sinistro non rientra in garanzia e pertanto non sarà pagato alcun indennizzo. La carenza varia a seconda della patologia e della tipologia contrattuale prescelta. Se il contratto prevede la garanzia infortuni, la copertura di tale evento opera dalle ore 24.00 del giorno della decorrenza.