REVISIONE DEI PREZZI Clausole campione

REVISIONE DEI PREZZI. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.
REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’arti...
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
REVISIONE DEI PREZZI. Qualora all'atto della consegna dell'Autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
REVISIONE DEI PREZZI. I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria (intesi quali percentuale di sconto/commissione) per i servizi richiesti devono essere mantenuti fissi per la durata di due anni dalla data di stipulazione del contratto. Successivamente gli Istituti possono accordare ex art. 106 letter a) del D. Lgs. n. 50/2016 una revisione dei prezzi sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi. In mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente documentate dalla parte interessata, si procederà, sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata, alla revisione in base al 75% dell’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati al netto del consumo di tabacchi, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. La parte interessata alla revisione dovrà indicare nella documentazione le date di riferimento degli indici ai fini del raffronto tra quelli di base e quelli presentati a supporto delle richieste di variazione del prezzo. L’eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo, non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi, ma non lo è stata per fatto imputabile all’affidatario) alla data in cui la richiesta è pervenuta e decorrerà dall’inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata all’altra parte contraente.
REVISIONE DEI PREZZI. In riferimento alla revisione dei prezzi, a far data dal secondo anno di contratto, è ammessa la revisione (senza effetto retroattivo) del corrispettivo contrattuale, su richiesta dell’appaltatore a mezzo pec, sulla base dell’indice FOI pubblicato annualmente dall’ISTAT (art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016). L’eventuale revisione dei prezzi sarà applicata a partire dalla data della comunicazione di accoglimento della predetta richiesta di adeguamento da parte di Tiemme. Il Committente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose del Committente, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto; di contro l'Appaltatore assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, all'atto della firma del contratto, è tenuto a produrre apposita polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia, per la copertura specifica dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, per un massimale adeguato all’affidamento e valida per l'intera durata dell'affidamento dello stesso. La polizza suddetta deve specificare che la copertura dei rischi per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori si riferisce anche al presente affidamento. Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso nelle tariffe contrattuali. Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale sopraindicato, l'Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del Committente che dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'affidamento e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione del servizio affidato. In considerazione della natura del contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è comunque il soggetto responsabile, nei confronti del Committente, delle attività e/o forniture eventualmente subappaltate ad altri soggetti e pertanto L'Appaltatore rimane l'unico e solo responsabile, nei ...
REVISIONE DEI PREZZI. A partire dalla seconda annualità contrattuale gli elementi relativi all’offerta aggiudicataria sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati non siano disponibili, in misura non superiore alla variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Il procedimento potrà essere attivato tramite invio di apposita istanza della parte interessata tramite PEC. L’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta. La Stazione Appaltante, al termine dell’istruttoria, emetterà un proprio provvedimento che, in caso di accoglimento, determinerà l’importo della variazione.