REVISIONE DEI PREZZI Clausole campione
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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’arti...
REVISIONE DEI PREZZI. A partire dalla seconda annualitm contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualitm.
REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
REVISIONE DEI PREZZI. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice. I prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate. La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall’appaltatore all’Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell’istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore, il RUP conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l’accoglimento dell’istanza di revisione. Tale istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e delle eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate secondo il disposto dell’art. 60, co. 4 del Codice. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore, l’Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore, il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
REVISIONE DEI PREZZI. La revisione dei prezzi offerti dal concessionario per i prodotti alimentari erogati dai distributori automatici non potrà operare prima del decorso del secondo anno di durata dell’atto di concessione e sarà concordata fra le parti, a seguito di apposita istruttoria, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata da presentarsi a pena di decadenza entro 90 giorni dal nuovo periodo dell’atto concessorio. In tal caso, i prezzi saranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito alla città di Venezia, prendendo come riferimento l’indice in vigore nel mese di inizio della gestione e l’anno in cui viene chiesto l’aumento. L’aumento ISTAT sarà applicato solo al superamento del centesimo di euro e se, oltre detto superamento, sarà necessario un arrotondamento questo avverrà per difetto sotto lo 0,005 e per eccesso dallo 0,005 in su. ESEMPI: aumento ISTAT di 0,009 aumento reale prodotti: 0,00 aumento ISTAT di 0,014 aumento reale prodotti: 0,01 aumento ISTAT di 0,015 aumento reale prodotti: 0,02 aumento ISTAT di 0,016 aumento reale prodotti: 0,02 La variazione dei prezzi, riconosciuta nella misura corrispondente al suddetto indice, costituisce il limite massimo oltre il quale l'Agenzia Appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.
REVISIONE DEI PREZZI. Qualora all'atto della consegna dell'Autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
REVISIONE DEI PREZZI. La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 – co. 4, lett.c) e co. 5 - del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. A partire dall’anno solare successivo a quello della stipulazione del contratto i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun anno solare.
4. Il Fornitore può richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Amministrazione tramite PEC e può essere domandata entro il termine di approvazione della verifica di conformità.
5. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal DEC conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l’istanza avanzata dal Fornitore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi.
6. Sulle richieste avanzate dal Fornitore la Amministrazione si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato.
REVISIONE DEI PREZZI. 1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
