POLIZZE ASSICURATIVE Clausole campione

POLIZZE ASSICURATIVE. 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della ...
POLIZZE ASSICURATIVE. ART. 17 -
POLIZZE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
POLIZZE ASSICURATIVE. 1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente: a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura: (i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza]; (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice]; b) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•] [indicare un importo non inferiore al 20% del valore dell’Opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura dell’Opera]; c) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] [indicare importo pari al 5% del valore dell’opera realizzata, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo. In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoper...
POLIZZE ASSICURATIVE. Prima dell’installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare, producendone copia, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € 600.000,00 a copertura da rischio rct per: - danni da incendio; - danni a cose di terzi da bagnamento; - danni a terzi per lesioni; - danno da smercio prodotti compreso il rischio da vizio originario del prodotto; - altri danni causati ai beni dell’ESU di Verona o di terzi nei locali dove sono sistemati i distributori automatici; dovuti a cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. Nel contratto saranno previsti a carico della società aggiudicataria, i seguenti oneri e condizioni ove necessari: - l’acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità (ASL VVF, Comune ecc.) e tutte le opere necessarie al fine di realizzare il servizio di ristoro in conformità alle prescrizioni del “Regolamento di Igiene” vigente; - l’acquisizione dei titoli abilitativi necessari, sia per l’esecuzione dei lavori che per la licenza di esercizio, compresi gli allacciamenti degli impianti (gas. acqua e luce) ed eventuali nuovi contatori e quadri per acqua gas e luce in conformità alle norme vigenti sulla sicurezza degli impianti, la fornitura e l’installazione delle attrezzature fisse e mobili; - il collaudo delle opere realizzate come da progetto presentato all’Ente prevedendo che il Comune di Verona potrà richiedere il risarcimento del danno, la rimozione delle opere contestate, e il ripristino dei luoghi a carico del gestore; - tutte le incombenze e le responsabilità relative ai lavori autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 81/2006 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; l’esecuzione delle opere secondo le norme e regolamenti vigenti; - l’obbligo di farsi carico degli oneri di smaltimento relativo a proprie attrezzature ed arredi; - tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di riparazione rinnovando e sostituzione di parti edili, impiantistiche, delle rifiniture e degli arredi fissi e mobili e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici; - tutte le prescrizioni dell’ASL a seguito di sopralluoghi ispettivi. Inoltre dovrà essere previsto che tutte le opere costruite sul ben...
POLIZZE ASSICURATIVE. 1. Ove contrattualmente richiesta l’attivazione di coperture assicurative in relazione alle specifiche caratteristiche dell’Appalto, l’Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del Contratto, sottoponendo i testi alla Committente per preventivo benestare alla stipula. 2. Le polizze devono essere rilasciate da primarie Compagnie di Assicurazione, dotate di uno standard di rating “B++” secondo la classificazione dell’Agenzia AM Best o, in alternativa, “BBB+” secondo la classificazione dell’Agenzia Standard & Poor’s o, in alternativa, “BBB+ secondo la classificazione dell’Agenzia Fitch o, in alternativa, “Baa1” secondo la classificazione dell’Agenzia Moody’s. 3. Il Contratto dettaglia le tipologie di coperture richieste indicandone ambito di operatività e massimali. Le stesse, valide su base annuale, devono essere rinnovate di anno in anno, mantenendo inalterato il massimale di polizza per ciascun anno.
POLIZZE ASSICURATIVE. A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui o di altra analoga copertura (autoassicurazione), della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
POLIZZE ASSICURATIVE. Il Comune di Milano attiva le coperture assicurative a tutela dai rischi di infortunio e della responsabilità civile nei confronti dei cittadini attivi che ne fossero sprovvisti in proprio, per la durata delle attività da svolgere.
POLIZZE ASSICURATIVE. L'affittuaria si impegna a stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore della locatrice. L'affittuaria è tenuta ad assicurare il "rischio locativo" relativo ai danni attinenti l'attività esercitata nell'azienda, in particolare i danni: a) derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro ecc., con polizza primo rischio assoluto per un valore pari ad Euro 250.000,00.- (Euro duecentocinquantamila virgolazerozero); b) all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature contro i danni dovute alle cause di cui alla lettera a) o a qualsiasi altra causa, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 50.000,00.- (Euro cinquantamilavirgolazerozero); c) inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un importo pari ad Euro 5.000.000,00.- (Euro cinquemilioni/00) per l’espletamento dell’attività svolta, per ogni persona danneggiata, con l’inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell’attività, con totale esonero dell’Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l’Amministrazione stessa come terza. Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione concedente, così come gli attestati di pagamento del premio annuale, pena la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art. 1456 c.c..