STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016. Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (se...
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei servizi in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dei servizi ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. A ciascun vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di collaborazione all’attività di ricerca e l’attività deve iniziare entro trenta giorni dalla firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N.. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto. Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’INFN fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto si perfezionerà a norma dell’art.32 D. Lgv. 50/2016 mediante stipula dello stesso nelle forme della scrittura privata con firma digitale ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000, indipendentemente dall’apposizione di eventuale firma olografa; con eventuale registrazione in caso d’uso ed assunzione delle relative spese a carico dell’aggiudicatario stesso. Con la stipula s’intendono espressamente approvati tutti gli allegati ed i documenti richiamati per relationem, quale parte integrante e sostanziale del contratto medesimo. L’Operatore economico ha l’obbligo di trasmettere la seguente documentazione: cauzione definitiva, giustificativo di pagamento bollo virtuale o altra modalità di legge, copia polizza responsabilità civile, estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine, ai sensi dell’art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M.20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146 del 26.06.2007 è stabilita a carico dell’aggiudicatario, che potrà assolverla con le modalità previste dall’art.15 DPR 642/72 oppure art.3 lett. a) DPR 642/72 mediante versamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno; o infine con modalità informatiche ex art. 7 Decreto del MEF del 23/01/2004 (circolare n°36 del 2006 xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ). In caso di utilizzo del modello F23 il codice ufficio/ente è TQX ed il codice tributo è 456T, descrizione “imposta di bollo”. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016. In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 8 dell’art. 32 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’appaltatore stesso.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Al vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di lavoro autonomo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso; si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. L'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N.. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Come previsto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/2006 il contratto sarà stipulato, nella data fissata dalla stazione appaltante, non prima che siano decorsi 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. Tale termine dilatorio, come previsto dall’art.11, comma 10-bis, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 potrà non essere applicato se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. Ai sensi dell’art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. 163/2006 se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Ciascuna ditta concessionaria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. Il legale rappresentante di ciascuna di esse è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato, provando la propria legittimazione ed identità.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. L aggiudicatario dei servizi è tenuto a stipulare apposito contratto. Un rappresentante del soggetto aggiudicatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo provando la propria legittimazione ed identità. Ove il rappresentante del soggetto aggiudicatario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa con lettera raccomandata il giorno e l’ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest’ultimo caso l’aggiudicatario non si presenti, il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dell’esecuzione a dare inizio al servizio e procrastinare la decadenza dell’aggiudicatario al momento dell’individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni