REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari ad euro 160.000,00 [viene indicato un importo pari ad 1,33 volte l’importo massimo pagabile all’operatore economico che è non superiore al doppio dell’importo a base di gara]. Tale requisito è richiesto al fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica del Servizio di Architettura ed Ingegneria da affidare ed in relazione alla peculiarità dell’appalto [L’Accordo Quadro è suddiviso in lotti e pertanto viene richiesto il predetto requisito per ciascuno dei due lotti che non sono aggiudicabili contemporaneamente]. - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA c) In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei rela...
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria da parte dell’Operatore economico, ai sensi dell’art. 83, co. 4, D.Lgs. 50/2016, è provato mediante dichiarazione secondo il D.P.R. 445/2000 (Allegato 2) relativa al fatturato globale d’impresa e al fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fattu- rati siano disponibili. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria me- diante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Il controllo sul possesso del requisito avverrà attraverso copia dei bilanci o estratti di bilancio relativi al periodo richiesto. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale da parte dell’Operatore economico, ai sensi dell’art. 83, co. 6, D.Lgs. 50/2016, è provato mediante dichiarazione secondo il D.P.R. 445/2000 (Allegato 2) di aver eseguito negli ultimi 3 anni (2013-2015) – o comunque nel periodo di attività, se inferiore ai tre anni – una fornitura di sistema per la sicurezza della trasfusione al letto del paziente presso strutture sanitarie pubbliche o private nel territorio europeo. Dovrà inoltre essere fornito il dettaglio degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle principali forniture. Il controllo sul possesso del requisito avverrà attraverso n. 1 certificato di buona e corretta esecuzione di fornitura nel settore oggetto di gara, nell'ambito delle principali forniture indicate dalla Ditta.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. Non richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA a) Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto (arredi tecnici da laboratorio chimico) pari ad almeno € 6.000.000,00 negli ultimi 3 anni rispetto alla data antecedente la pubblicazione del bando. Per le imprese con meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Il settore di attività è quello degli arredi tecnici da laboratorio chimico Tale requisito è richiesto al fine di accertare la capacità economico finanziaria dei concorrenti e, in definitiva, dell’aggiudicatario, rapportata alla complessità e alla numerosità delle attrezzature oggetto della fornitura e dei volumi medi del mercato italiano di riferimento La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 del Codice devono:
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. Per la presente procedura non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. Gli operatori economici interessati devono possedere un fatturato globale medio annuo, relativo al triennio antecedente alla pubblicazione della presente gara, non inferiore al 50% dell’importo dell’Accordo Quadro. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di una dichiarazione concernente il requisito richiesto all’interno del DGUE (parte IV, sezione B punto 1b) (Allegato E); Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.