Common use of REVISIONE DEI PREZZI Clause in Contracts

REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106E’ ammessa la revisione dei prezzi a partire dall’inizio del secondo anno successivo alla data di inizio del contratto sulla base di una istruttoria condotta dal competente Ufficio dell’Istituto, comma 1come dall’ art. 6 della L.537 del 21/12/1993 come modificata dall’ art. 44 della L. 724 del 23/12/1994..La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta a cura del soggetto interessato alla Direzione della Struttura ove è prestato il servizio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera a)da affidare a pena di decadenza agli uffici postali almeno quattro mesi prima dalla scadenza di ogni anno di prestazioni. Alla richiesta di adeguamento dovranno essere allegate la dichiarazione dell’Ufficio Provinciale di competenza attestante gli aumenti intervenuti nei contratti collettivi nel costo della manodopera delle Imprese di pulizia, quarto periodoe gli indici ufficiali ISTAT mensili degli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati o la relativa dichiarazione dell’ ISTAT attestante tali aumenti.. Sono prive di effetti le richieste presentate senza la suddetta documentazione. L’adeguamento, se riconosciuto, decorre dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. Solo in sede di primo adeguamento sarà detratto il 10% del decreto legislativo n.50 corrispettivo originario. Agli effetti della prima richiesta di adeguamento del 2016, corrispettivo saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal secondo anno dalla data di prezzo avvio delle prestazioni; per eventuali periodi successivi saranno considerate le variazioni verificatesi dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richiede l’ulteriore adeguamento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo si intende che il costo della manodopera incide per l’80% del corrispettivo delle prestazioni, quello dei singoli beni, in aumento materiali per il 20%. Qualora nei costi della manodopera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno l’Amministrazione comunicherà all’impresa- entro il termine di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici quattro mesi precedenti al decreto la scadenza annuale- la conseguente diminuzione del Ministero corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti. Le disposizioni del presente articolo escludono l’applicabilità dell’art. 1664 C.c. . Nel corso della esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare variazioni in diminuzione su ciascuna delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2componenti oggetto del contratto, secondo periodononché di richiederne l’estensione nei limiti di un quinto. L’Impresa appaltatrice, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4riconoscendo fin dall’origine tale facoltà, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni qualsiasi natura derivante dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertadiminuzione dell’importo dell’appalto.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106Fermo restando l’applicazione dell’art. 6 della Legge 357 del 24.12.1993 così come riportata dall’art. 44 della Legge 724 del 23.12.1994, è ammessa la revisione dei prezzi a partire dall’inizio del secondo anno successivo alla aggiudicazione sulla base di una istruttoria condotta dal competente Ufficio dell’Istituto, in applicazione di quanto previsto nel quarto e sesto comma 1del predetto articolo. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla Direzione della Struttura interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera a)da affidare agli uffici postali almeno quattro mesi prima dalla scadenza di ogni anno di prestazioni. Tale è previsto a pena di decadenza. Se trattasi di variazioni in aumento, quarto periodoalla richiesta di adeguamento dovranno essere allegate la dichiarazione dell’Ufficio Provinciale di competenza attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera delle Imprese di pulizia, e la Dichiarazione dell’ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sono prive di effetti le richieste presentate senza la suddetta documentazione. L’adeguamento, se riconosciuto, decorre dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. Solo in sede di primo adeguamento sarà detratto il 10% del decreto legislativo n.50 corrispettivo originario. Agli effetti della prima richiesta di adeguamento del 2016, corrispettivo saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal secondo anno dalla data di prezzo avvio delle prestazioni; per eventuali periodi successivi saranno considerate le variazioni verificatesi dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richiede l’ulteriore adeguamento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo si intende che il costo della manodopera incide per l’80% del corrispettivo delle prestazioni, quello dei singoli beni, in aumento materiali per il 20%. Qualora nei costi della manodopera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno l’Amministrazione comunicherà all’impresa- entro il termine di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici quattro mesi precedenti al decreto la scadenza annuale- la conseguente diminuzione del Ministero corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti. Le disposizioni del presente articolo escludono l’applicabilità dell’art. 1664 C.c. . Nel corso della esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare variazioni in diminuzione su ciascuna delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2componenti oggetto del contratto, secondo periodononché di richiederne l’estensione nei limiti di un quinto. L’Impresa appaltatrice, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4riconoscendo fin dall’origine tale facoltà, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni qualsiasi natura derivante dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertadiminuzione dell’importo dell’appalto.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106E’ ammessa la revisione dei prezzi a partire dall’inizio del secondo anno successivo alla data di inizio del contratto sulla base di una istruttoria condotta dal competente ufficio dell’Istituto come dall’art. 6 della L.537 DEL 21.12.1993 come modificata dall’art.44 della L. 724 del 23.12.1994 La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta a cura del soggetto interessato alla Direzione della Struttura ove è prestato il servizio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , comma 1da affidare a pena di decadenza agli uffici postali almeno quattro mesi prima dalla scadenza di ogni anno di prestazioni. Alla richiesta di adeguamento dovranno essere allegate la dichiarazione dell’Ufficio Provinciale di competenza attestante gli aumenti intervenuti nei contratti collettivi, lettera a)nel costo della manodopera delle Imprese di pulizie e gli indici ufficiali ISTAT mensili degli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati o la relativa dichiarazione dell’ISTAT attestante tali aumenti. Sono prive di effetti le richieste presentate senza la suddetta documentazione.L’ adeguamento, quarto periodose riconosciuto, decorre dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. Solo in sede di primo adeguamento sarà detratto il 10% del decreto legislativo n.50 corrispettivo originatio. Agli effetti della prima richiesta di adeguamento del 2016, corrispettivo saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal secondo anno dalla data di prezzo avvio delle prestazioni ;per eventuali periodi successivi saranno considerate le variazioni verificatesi dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richiede l’ulteriore adeguamento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo si intende che il costo della manodopera incide per l’80% del corrispettivo delle prestazioni, quello dei singoli beni, in aumento materiali per il 20%. Qualora nei costi della manodopera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno l’Amministrazione comunicherà all’impresa entro il termine di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici quattro mesi precedenti al decreto la scadenza annuale – la conseguente diminuzione del Ministero corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti. Le disposizioni del presente articolo escludono l’applicabilità dell’art. 1664 c.c. . Nel corso della esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare variazioni in diminuzione su ciascuna delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2componenti oggetto del contratto, secondo periodononché di richiederne l’estensione nei limiti di un quinto. L’Impresa appaltatrice, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4riconoscendo fin dall’origine tale facoltà, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzionerinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura derivante dalla diminuzione dell’importo dell’appalto. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106All’appalto in oggetto è applicabile la disciplina sulla revisione dei prezzi, comma 1, lettera a), quarto periodo, ai sensi dell’art. 29 lett. a del decreto legislativo n.50 legge n. 4 del 201627 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Tale disciplina, contenuta all’art. 106 co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è prevista conformemente al suddetto decreto, obbligatoriamente per le variazioni procedure di prezzo affidamento dei singoli benicontratti pubblici pubblicate fino 31 dicembre 2023 Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in aumento o possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in diminuzioneforma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 lettera b) e c) del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In tal caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 applica l'articolo 353 del citato articolo 29codice penale. La compensazione In alternativa i consorzi di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al all’articolo 45, comma 2, secondo periodolettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. loro volta, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4a cascata, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzioneun altro soggetto per l’esecuzione. A pena Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al cui all’articolo 45 comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, esclusivamente in sede di offerta, i consorziati per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E.In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazionecomma 2 lettera f) del Codice, ivi compresa rispettano la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, disciplina prevista per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offertaraggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo Ai sensi dell’art. 29 D.L. 4/2022 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), quarto primo periodo, del decreto legislativo n.50 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del 2016medesimo comma 1 dell’articolo 106, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. Qualora la stipula del contratto avvenga successivamente al periodo di vincolatività dell’offerta, prima della stipula stessa il Responsabile del Procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di prezzo dei singoli beni, prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se diminuzione superiori al cinque per cento 10% rispetto al prezzoprezzo complessivo di contratto, rilevato nell’anno esso iscrive riserva sul verbale di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto cui al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso il medesimo aggiudicatario e presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili RUP procede secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenzaprecedente comma. Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i beni servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

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REVISIONE DEI PREZZI. Il prezzo offerto in sede di aggiudicazione sarà sottoposto a revisione periodica annuale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 115 e dell’art. 7 commi 4, 5 e 5 bis del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii, dopo i primi 24 mesi di validità della fornitura, durante i quali i prezzi rimarranno fissi ed invariati. In deroga all’articolo 106assenza della pubblicazione dei dati di riferimento di cui all’art.7, comma 14, lettera a)c e comma 5 del Dgs n°163/2006, quarto periodoverrà riconosciuta la revisione periodica del prezzo solo nell’ipotesi di maggiori oneri sopportati dall’impresa aggiudicataria conseguenti ad aumenti del costo dei materiali, del decreto legislativo n.50 del 2016che dovessero verificarsi nella durata contrattuale dopo il secondo anno di validità della fornitura e l’entità della revisione sarà determinata applicando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall’ISTAT, pubblicato sulla GURI. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all’Azienda Ospedaliera mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza di ogni anno contrattuale. Alla richiesta dovranno essere allegate documentazioni attestanti gli aumenti intervenuti nel costo della mano d’opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La revisione, se riconosciuta, decorre dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. Agli effetti della prima richiesta di adeguamento, saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal terzo anno dalla data di prezzo avvio della fornitura. Per gli anni successivi saranno considerate quelle verificatesi nel periodo intercorrente dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richiede l’ulteriore variazione. Qualora nei costi dei singoli beni, in aumento o materiali si verificassero variazioni in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzol’Azienda Ospedaliera comunicherà all’Impresa aggiudicataria, rilevato nell’anno entro il termine di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici 4 mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4scadenza annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e conseguente riduzione del corrispettivo, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertagli aumenti.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto primo periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di fermo restando quanto previsto dal decreto secondo e dal terzo periodo del Ministero delle infrastrutture medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29. E’ stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e della mobilità sostenibili previsto al comma 2tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, secondo periodo dell’articolo 29 l’appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4prezzo medesimo. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate RUP procede secondo quanto previsto al comma 7 successivo. Il Responsabile del citato articolo 29procedimento, supportato dal DEC ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. La L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la staziona appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni presente articolo le forniture contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1644, primo comma, del Codice Civile.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106Del pari è considerato obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi nei contratti di appalto di cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fino a tutto il 2023,come disposto dall’art 29 del comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà 4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28/03/2022, nonché dalla delibera ANAC n.154 del 16 marzo 2022, la Stazione appaltante, a compensazionepartire dalla seconda annualità contrattuale, aggiornerà i prezzi in aumento aumento, o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC ai sensi dell’art. 7 comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 9 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4n. 66 del 24/04/2014 convertito con modifiche in Legge nr. 89 del 23/06/2014, dagli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure qualora i dati suindicati non fossero disponibili, in base alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e nelle quantità impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate dal direttore dell’esecuzionerisultino superiori al 10% rispetto al prezzo originario pattuito e limitatamente a tale eccedenza come previsto tra l’altro dall’art. 1664 del Codice civile. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. A tal fine l’operatore economico deve presentare un’istanza, pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto effettiva variazione dell’indice dei termini indicati nei relativi atti prezzi di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e riferimento che deve essere accompagnata da quest’ultimo provata con documentazione adeguata documentazione, ivi compresa a provare gli incrementi subiti quali ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto dei materiali, le bollette per le utenze energetiche. Resta inteso che, qualora le variazioni in aumento non trovino copertura nelle somme stanziate dall’Amministrazione, ivi incluse quelle derivanti dai ribassi d’asta, l’Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi ed alle condizioni dell’art. 109 D.Lgs. n.50/2016. Allo stesso modo per le variazioni in diminuzione, il RUP e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che il DEC comunicherà all’operatore economico entro 60 giorni la consegna eventuale variazione in diminuzione dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture prezzi rilevata presso gli stessi Enti e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertanei limiti sopra riportati.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106osservanza a quanto stabilito dall’art. 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e dall’art. 60, co. 1 del D.Lgs 23/2023 è ammessa la revisione prezzi al fine di consentire l’eventuale modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento, ove sussistenti i presupposti che seguono. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichi una variazione nel valore dei beni /servizi, non prevedibile al momento della presentazione dell’offerta, che abbia determinato una variazione o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10% (Art.1, comma 1511. L. 208/2015) rispetto al prezzo originario, lettera a), quarto periodo, l’appaltatore o il committente con istanza motivata e documentata ha facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del decreto legislativo n.50 del 2016, le prezzo. Le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno sono comunque valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori per l’eccedenza rispetto al cinque dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario (art. 1664 c.c.). L’istanza di cui sopra, da presentarsi a partire dal secondo anno, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura, dovrà essere motivata e corredata da una attenta analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, nonché supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento del prezzo. A seguito dell’istanza sarà avviata apposita istruttoria, rilevato nell’anno di presentazione dell’offertanella quale si verificherà, (sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, e/o eventualmente anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2attraverso le rilevazioni degli Indici Istat, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazioneoppure , qualora i dati suindicati non siano disponibili, in aumento misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto), la sussistenza o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite meno delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo variazioni percentuali dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2prezzi di materiali/servizi. All’esito dell’istruttoria, secondo periodoentro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla la stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata si pronuncerà con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertaprovvedimento motivato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REVISIONE DEI PREZZI. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti rispettivamente all’art. 1.4 “Variazione del rischio” del Capitolato Speciale d’Appalto per la polizzaRCT/O ed all’art.1 “Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente” per la polizza Kasko e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. Il Contraente entro trenta giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta direvisione. Entro ulteriori trenta giorni la Società dovrà comunicare l’adesione alla proposta del Contraente ovvero la volontà di recedere. In deroga all’articolo 106caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dallanuova annualità. In caso di mancato accordo tra le parti, comma 1la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell’annualità. Qualora alla data di effetto del recesso, lettera a)il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovocontratto di assicurazione, quarto periodoa semplice richiesta di quest’ultimo, del decreto legislativo n.50 del 2016la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, le variazioni di prezzo dei singoli beninormative ed economiche, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque vigore per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno un periodo massimo di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà trenta giorni successivo alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di garascadenza dell’annualità. Il direttore dell’esecuzione Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non si intende valido in caso di mancata produzione, da parte della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E.Compagnia, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazionedelle informazioni sui sinistri, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto riferite fino al mese antecedente a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto esercizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertarecesso.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo Trattandosi di una procedura di servizi bandita successivamente al 27 gennaio 2022, viene stabilita la presente clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma co. 1, lettera lett. a), quarto primo periodo, del decreto legislativo n.50 Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del 2016medesimo co. 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione si fa riferimento al predetto articolo 29. Prima della stipula del Contratto, le il Responsabile del procedimento e il Contraente danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento a quanto offerto in sede di gara dall’Operatore aggiudicatario. Qualora il contraente ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di prezzo singoli prezzi dei singoli beni, servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se diminuzione superiori al cinque 10 (dieci) per cento rispetto al prezzoprezzo complessivo di contratto, rilevato nell’anno esso iscrive riserva redigendo un apposito verbale, esplicitandola nei successivi 15 (quindici) giorni. La riserva di presentazione dell’offertacui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del Contratto nel termine previsto da Invitalia né, anche tenendo tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il RUP, supportato dal Referente di Contratto, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei servizi che incidono sul Contratto. L’istruttoria può tener conto di quanto previsto Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal decreto Responsabile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4Procedimento. Sulle richieste avanzate dal contraente Invitalia si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In tal caso si procederà a compensazionedi accoglimento delle richieste dell’Operatore aggiudicatario il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i benico. 1, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertaCodice Civile.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo osservanza a quanto stabilito dall’art. 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e dall’art. 106, comma 1, lettera a), quarto ) primo periodo, del decreto legislativo n.50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, le n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, è ammessa la revisione prezzi al fine di consentire l’eventuale modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento, ove sussistenti i presupposti che seguono. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichi una variazione nel valore dei beni /servizi, non prevedibile al momento della presentazione dell’offerta, che abbia determinato una variazione o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10% (Art.1, comma 511. L. 208/2015) rispetto al prezzo originario, l’appaltatore o il committente con istanza motivata e documentata ha facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo. Le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno sono comunque valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori per l’eccedenza rispetto al cinque dieci per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto prezzo complessivo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4contratto originario (art. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 291664 c.c.). La compensazione L’istanza di cui sopra è determinata applicando sopra, da presentarsi a partire dal secondo anno, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura, dovrà essere motivata e corredata da una attenta analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, nonché supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento del prezzo. A seguito dell’istanza sarà avviata apposita istruttoria, nella quale si verificherà, (sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, e/o eventualmente anche attraverso le rilevazioni degli Indici Istat, Prezzari ufficiali, nonché delle risultanze effettuate direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori), la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo sussistenza o meno delle variazioni percentuali dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2prezzi di materiali/servizi. All’esito dell’istruttoria, secondo periodoentro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla la stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata si pronuncerà con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertaprovvedimento motivato.

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REVISIONE DEI PREZZI. In deroga all’articolo 106I prezzi di ciascuna fornitura, comma 1, lettera a), quarto periodo, utilizzati per il calcolo del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzionecorrispettivo contrattuale, saranno valutate quelli desunti dal ribasso offerto in sede di gara applicato ai prezzi unitari dei prodotti, offerti dal Fornitore e elencati nel Listino che dovrà essere allegato all’offerta economica “Allegati generici” per l’Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori. I prezzi offerti, al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna in magazzino, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio ecc., si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro. Durante il primo anno di durata (12 mesi dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque sottoscrizione del primo ordinativo di fornitura) dell’Accordo quadro il Fornitore non potrà richiedere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi, per cento rispetto al prezzoaumento del costo dei materiali, rilevato nell’anno di della mano d’opera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, anche tenendo conto qualunque ne sia l’incidenza sulle spese di quanto previsto esecuzione della fornitura. I prezzi potranno essere soggetti a revisione a decorrere dal decreto secondo anno di durata dell’Accordo quadro, su richiesta documentata del Ministero delle infrastrutture Fornitore, ai sensi dell’Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e della mobilità sostenibili previsto ss. mm. e ii. Ai prezzi in vigore verrà applicato l’“Indice nazionale dei prezzi al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzioneconsumo per l’intera collettività (NIC) – variazioni percentuali indici NIC, per Gruppi”, calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato nel mese di adeguamento sul sito internet dell’Istituto. Il capitolo di spesa di origine dell’indice sarà quello relativo a “Mobili, articoli e servizi per la percentuale eccedente casa” ed il cinque gruppo di prodotti sarà quello relativo a “Mobili ed altri articoli di arredamento”. Qualora non fosse disponibile il suddetto indice (variazioni percentuali per cento e comunque in misura pari all’80 Gruppi), si farà riferimento all’“Indice Nazionale dei prezzi al consumo per cento l’intera collettività (NIC)”, pubblicato nel mese di detta eccedenzaadeguamento. I prezzi aggiornati saranno applicati per gli Ordinativi di fornitura stipulati dal secondo anno di durata dell’Accordo quadro, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29senza nessun effetto sulle precedenti forniture. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offertaciascuna annualità.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Con Unico Operatore Per L’affidamento Della Fornitura E Posa in Opera Di (Lotto Aggiudicato) Per Ufficio a Ridotto Impatto Ambientale Per I Centri Per L’impiego Dell’aspal, Durata 36 Mesi. Lotto 1 O Lotto 2