IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Clausole campione

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. 1. Il direttore dell’esecuzione è nominato dal Comune ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull’esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce all’aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell’esecuzione:
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Xxxxxxxx Xxxxxxxx dell’Ufficio Unità specialistica identità digitale del Cesia. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualità di Service Manager, provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie. A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 163/2006 e dal Dpr. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio. Nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’ausilio di assistenti nominati ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010. Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 co 3 D.lgs. 163/2006.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Ministero della difesa dichiara98 che il direttore dell’esecuzione è sempre 94 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 95 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018. nominato; in alcuni casi, coincide con il responsabile del procedimento o con i direttori degli uffici tecnici territoriali. Anche il Ministero dell’istruzione attesta99 che il direttore dell’esecuzione è sempre nominato nei casi previsti o per esigenze tecniche; negli altri casi, le funzioni sono svolte dal responsabile del procedimento. Per la natura di alcuni contratti, sono costituiti comitati, gruppi di lavoro o commissioni con il compito di attuare e monitorare gli impegni assunti dalle parti. Il Ministero della difesa riferisce100 che, nei limitati casi in cui vi sono state modifiche contrattuali, si è operato in conformità delle norme. Le modifiche hanno riguardato: inserimenti di prestazioni originariamente non previste, ma riferite allo stesso oggetto e contenuto del contratto; adeguamenti alle mutate esigenze o alle sopravvenute obsolescenze tecnologiche d’ostacolo al completamento delle attività; adeguamenti prestazionali o sanatorie di vizi formali del contatto, tali da non pregiudicare la validità dell’atto. Le modifiche sono state sempre autorizzate dalla stazione appaltante. Il Ministero dell’istruzione assicura101 che le modifiche alle prestazioni contrattuali si sono verificate in rarissimi casi. Il Ministero della difesa comunica102 che il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione vengono effettuate secondo le prescrizioni delle specifiche tecniche o del capitolato allegati al contratto e nel rispetto di quanto disposto dal d.p.r. n. 99 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 100 Note n. 19502 del 7 marzo 2018 e n. 32731 del 20 aprile 2018. 101 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 102 Nota n. 19502 del 7 marzo 2018.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE la Consegna del servizio e l’ultimazione 7
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. L’Amministrazione, prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore/Responsabile dell’Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del soggetto gestore. In particolare, il Direttore dell’Esecuzione provvede:
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è ………………………………………………. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie. A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio. nello svolgimento di questi compiti può avvalersi dell’assistenza dei responsabili delle Unità Locali destinatarie del servizio e di ogni altro componente del Nu.Te.R. Le Unità Locali destinatarie del servizio informeranno tempestivamente il Direttore dell’esecuzione di ogni eventuale inadempienza contrattuale. Il Direttore dell’esecuzione del contratto collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento del servizio.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è … Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie. A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 163/2006 o dal DPR 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura e comunica all’Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell’appaltatore, l’attestazione degli stati di avanzamento della fornitura anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 co 3 D.lgs. 163/2006.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. 1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. In considerazione dell’organico del Ministero degli affari esteri, in costante diminuzione, “per le prestazioni non particolarmente complesse, il direttore dell’esecuzione coincide con il rup, come previsto dall’art. 300 del d.p.r. n. 207/2010. In caso di prestazioni complesse (e, comunque, per affidamenti superiori a 500.000 euro), i compiti del direttore dell’esecuzione (e di suoi eventuali assistenti) non coincidono con il rup e vengono affidati a funzionari tecnici (informatica, comunicazioni riservate)”136. Anche il Ministero delle politiche agricole procede, ove necessario, alla nomina del direttore dell’esecuzione; nelle forniture di modico importo, il direttore dell’esecuzione è il responsabile del procedimento. Il Corpo forestale procede “obbligatoriamente alla nomina del direttore dell’esecuzione, qualora si ricada nei casi di cui al comma 2 dell’art. 300 del d.p.r. n. 207/2010. L’amministrazione si riserva l’opportunità di conferire, comunque, tale incarico, qualora i compiti di monitoraggio e vigilanza sull’esecuzione del contratto assumano particolare rilievo per la natura delle prestazioni e/o per la durata del contratto stesso, anche se non ricorrano i presupposti previsti dalla norma. (…) In tutti gli altri casi, è lo stesso rup che svolge anche le funzioni del direttore dell’esecuzione del contratto”137.