Common use of REVISIONE DEI PREZZI Clause in Contracts

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzioneAi sensi e per gli effetti dell’art. Non 133, comma 2, del Codice degli Appalti, non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ed ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16311 (15), qualora il prezzo dei di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 all’art. 133, comma 7, del D.Leg.vo n.163/2006Codice degli Appalti.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma né l’applicazione dell’art. 1664 1664, comma 1 del Codice Civile. In deroga comunque a Ai sensi di quanto sopra stabilitoprevisto dall’art. 106, ai sensi dell’artcomma 1, lett. 550 della Legge 30 dicembre 2004a), n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo dei di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento od o in diminuzione diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito proprio decreto, si farà fa luogo a compensazioni, in aumento od o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 disponibili all’interno del D.Leg.vo n.163/2006quadro economico (somme accantonate per imprevisti, somme derivanti dai ribassi d’asta, ecc.) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Samples: www.provincia.novara.it

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo Il prezzo offerto in sede di condurre a termine i lavori gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale (tre anni scolastici), salvo quanto di seguito disposto. L’appaltatore dovrà tenere conto di ciò in appalto anche se in corso sede di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzioneofferta. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali Si applicano gli articoli 106, comma 1, lett. A, del D. Lgs. N. 50/2016 e non si applica il s.m.i. e 1° , comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito511, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 legge 28 dicembre 20042015, n. 311208, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo i quali prevedono che in caso di variazione dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioniprezzi, in aumento od o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto appaltante ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. A tal fine si fa riferimento all’indice ISTAT FOI. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006personale sono a carico della ditta appaltatrice.

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Samples: www.comune.carignano.to.it

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.apposito

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Samples: Contratto Di Appalto

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’artd ell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.

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Samples: Contratto Di Appalto

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, salvo quanto previsto al comma 4 e seguenti del medesimo articolo; non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Per i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non cui al presente Capitolato, è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla esclusa qualsiasi revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1° comma dell’art, lett. 1664 a), del Codice CivileD.lgs. In 50/2016, in deroga comunque a quanto sopra stabilitoprevisto dal precedente comma 1, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora se il prezzo dei di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento od o in diminuzione diminuzione, superiori al 10% 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell’offerta dell'offerta con apposito decreto, si farà fa luogo a compensazioni, in aumento od o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.10 per cento, alle seguenti condizioni:

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Samples: www.tresinarosecchia.it

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006al comma 4-sexies della Legge (38).

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Samples: Contratto Di Appalto

REVISIONE DEI PREZZI. L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° °comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per (45) Per i crediti verso la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006alla legge1 febbraio 1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).

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Samples: Contratto Di Appalto