Common use of REVISIONE DEI PREZZI Clause in Contracts

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren- deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno del contrattoTrattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattivaai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta n. 4 e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. dell’articolo 106, comma 1, lettlettera a), primo periodo, del D. Lgs. a) n. 50/2016 e s.m.i., xxxxx restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del D.Lgs 50/2016medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si farà fa riferimento all'indice ISTAT al predetto articolo 29. È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell’importo complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità: - entro il limite percentuale massimo del 20% rispetto al valore del contratto; - esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata; - l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta; - il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; - il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario; - il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione; - nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e impiegati, al netto dei tabacchi (il c.dcd. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren- deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità ciascuna delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguiteannualità interessate dal contratto. Le operazioni necessarie alla verifica compensazioni di conformità cui al presente articolo non sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spesesoggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

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Samples: www.ats-milano.it

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa E’ prevista la revisione dei prezzi con le seguenti modalitàsia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’articolo 29 del d.l. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta n. 4/2022 e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. dell’articolo 106, comma 1, lettlettera a), primo periodo, del d.lgs. a) del D.Lgs n. 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. La revisione può essere avviata a seguito di specifica richiesta da parte dell’appaltatore o di comunicazione da parte del responsabile unico del procedimento, non più di una volta per ogni annualità contrattuale, e potrà essere formulata a partire dal tredicesimo mese di durata contrattuale. In caso di rinnovo del contratto, la revisione dei prezzi al consumo può essere avviata, secondo le modalità sopra descritte, a partire dal tredicesimo mese della nuova durata contrattuale. La revisione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla richiesta di revisione da parte dell’appaltatore o alla comunicazione del responsabile unico del procedimento, con esplicita esclusione di revisione prezzi per le famiglie prestazioni eseguite precedentemente alla suddetta richiesta o alla suddetta comunicazione. Il responsabile unico del procedimento, supportato dal direttore di operai ed impiegati esecuzione del contratto ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la variazione del prezzo indicato nel dettaglio economico. L’istruttoria tiene conto della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell’indice istat foi. in questo caso il calcolo degli aggiornamenti avverrà tramite l’indice istat foi del mese oggetto di richiesta di revisione prezzi rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell’anno precedente (a titolo di esempio: Indice Istat FOI mese marzo 2021/marzo 2020). La revisione dei prezzi si applica sul prezzo offerto dall’Appaltatore. Se un calcolo revisionale è già stato operato in passato, la revisione si applica al prezzo del servizio già aggiornato con il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità precedente calcolo revisionale; ai fini della revisione prezzi eventualmente riconoscibileè considerato (prezzo base) il prezzo già variato. Si precisa in particolare che non si pren- deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i il prezzo così ricalcolato ed approvato da consiglio regionale sostituisce il prezzo offerto a partire dalla data di richiesta/comunicazione della revisione dei prezzi, e ne costituisce la nuova base per l’applicazione delle nuove revisioni e dei relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spesepagamenti.

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Samples: Disciplinare Di Gara 3

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno effetto dell’art. 29 del contrattoD.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25 del 28/03/2022, e sino al 31/12/2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono fissi ed invariabilipossono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. Dal secondo anno, è ammessa la FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto. La revisione dei prezzi con in questione potrà essere riconosciuta solo se le seguenti modalitàvariazioni accertate (in aumento o in diminuzione) risultino superiori al 10% rispetto al prezzo originario, e saranno valutate solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario (percentuale considerata normale alea contrattuale). La revi- sione revisione dei prezzi non ha efficacia retroattivaè consentita, viene effettuatanei limiti delle previsioni di legge e secondo le modalità di seguito indicate: • può essere formulata dal fornitore, qualora ne ri- corrano i presupposti, su con una richiesta scritta chiara e adeguatamente documentata della parte interessata, a motivata al fine di poterne valutare l’accoglimento o meno in seguito di ad apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, sarà condotta dall’AGP nel rispetto del principio del contraddittorio; • la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzirevisione, ove accordata, non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'artpotrà alterare la natura generale del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) ), del D.Lgs 50/2016D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; • può essere formulata alla ASL BT e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali. In tal caso, se l’Appaltatore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si farà riferimento all'indice ISTAT potrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo. La revisione dei prezzi al consumo può essere richiesta una sola volta per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren- deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguiteciascuna annualità. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica revisione, una volta terminata l’istruttoria, avrà decorrenza dal momento dell’accoglimento della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spesedomanda.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno del contrattoTrattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattivaai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta n. 4 e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. dell’articolo 106, comma 1, lettlettera a), primo periodo, del D. Lgs. a) 50/2016 e s.m.i., xxxxx restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del D.Lgs 50/2016medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si farà fa riferimento all'indice ISTAT al predetto articolo 29. È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell’importo complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità: Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e impiegati, al netto dei tabacchi (il c.dcd. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibileciascuna delle annualità interessate dal contratto. Si precisa in particolare che Le compensazioni di cui al presente articolo non si pren- deranno in considerazione sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazionicompensazioni precedentemente accordate. Al termine di fuori delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatorefattispecie disciplinate dal presente articolo, che dovrà anche mettere a disposizione è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative speseCodice Civile.

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Samples: portale-col.ats-milano.it

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo In riferimento alla revisione dei prezzi, a far data dal secondo anno del di contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti(senza effetto retroattivo) del corrispettivo contrattuale, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessatadell’appaltatore a mezzo pec, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'artsulla base dell’indice FOI pubblicato annualmente dall’ISTAT (art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs D.Lgs. 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT ). L’eventuale revisione dei prezzi sarà applicata a partire dalla data della comunicazione di accoglimento della predetta richiesta di adeguamento da parte di Tiemme. Il Committente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al consumo personale o a beni e cose del Committente, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto; di contro l'Appaltatore assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, all'atto della firma del contratto, è tenuto a produrre apposita polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia, per le famiglie la copertura specifica dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio di operai ed impiegati (il c.dcui al presente contratto, per un massimale adeguato all’affidamento e valida per l'intera durata dell'affidamento dello stesso. Indice FOILa polizza suddetta deve specificare che la copertura dei rischi per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori si riferisce anche al presente affidamento. Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso nelle tariffe contrattuali. Resta comunque stabilito che, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren- deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello anche nel caso in cui viene determinata la revisione l'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale sopraindicato, l'Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del canoneCommittente che dei terzi. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’AppaltatoreCommittente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro, che dovrà possa derivargli da terzi in conseguenza dell'affidamento e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione del servizio affidato. In considerazione della natura del contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è comunque il soggetto responsabile, nei confronti del Committente, delle attività e/o forniture eventualmente subappaltate ad altri soggetti e pertanto L'Appaltatore rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche mettere per la parte subappaltata. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti in sede di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore si impegna a disposizione depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'avvio delle attività di contratto, la copia autentica del soggetto incaricato della verifica contratto di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spesesubappalto.

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Samples: www.tiemmespa.it

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno del contrattoTrattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattivaai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta n. 4 e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. dell’articolo 106, comma 1, lettlettera a), primo periodo, del D. Lgs. a) n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del D.Lgs 50/2016medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si farà fa riferimento all'indice ISTAT al predetto articolo 29. È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell’importo complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità: - entro il limite percentuale massimo del 20% rispetto al valore del contratto; - esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata; - l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta; - il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; - il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario; - il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione; - nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e impiegati, al netto dei tabacchi (il c.dcd. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibileciascuna delle annualità interessate dal contratto. Si precisa in particolare che Le compensazioni di cui al presente articolo non si pren- deranno in considerazione sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazionicompensazioni precedentemente accordate. Al termine di fuori delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatorefattispecie disciplinate dal presente articolo, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non

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Samples: www.ats-milano.it

REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno del contrattoTrattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattivaai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta n. 4 e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. dell’articolo 106, comma 1, lettlettera a), primo periodo, del D. Lgs. a) n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del D.Lgs 50/2016medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si farà fa riferimento all'indice ISTAT al predetto articolo 29. È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell’importo complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità: • entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto; • esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata; • l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta; • il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; • il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario; • il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione; • nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e impiegati, al netto dei tabacchi (il c.dcd. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibileciascuna delle annualità interessate dal contratto. Si precisa in particolare che Le compensazioni di cui al presente articolo non si pren- deranno in considerazione sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazionicompensazioni precedentemente accordate. Al termine di fuori delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatorefattispecie disciplinate dal presente articolo, che dovrà anche mettere a disposizione è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative speseCodice Civile.

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REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente alla data di entrata in vigore del contrattoDecreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, i prezzi n. 25, sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016suddetto Decreto Legge e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. - Sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si farà riferimento all'indice ISTAT sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una revisione in aumento del prezzo medesimo, mentre il RUP potrà comunicare una revisione in diminuzione del prezzo. - La revisione dei prezzi è riconosciuta se la variazione di cui al punto 2) è stata effettivamente accertata dal Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, il quale condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. - L’appaltatore dovrà inoltrare a mezzo PEC alla Stazione appaltante formale richiesta di revisione del prezzo, corredata da documentazione idonea a comprovare l’aumento dei prezzi (es. dichiarazione di fornitori o subcontraenti, fatture pagate per acquisto dei materiali; ecc). A seguito di ricezione di tale richiesta, il RUP svolgerà apposita istruttoria al termine della quale si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato. Ai fini della valutazione della richiesta, il RUP può tener conto dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e impiegati, al netto dei tabacchi (il c.d. Indice FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determinerà l’importo/gli importi al quale/ai quali la percentuale di variazione si applicherà. - Trattandosi di contratto di durata superiore all’anno, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren- deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spesedei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

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REVISIONE DEI PREZZI. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, comma com- ma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi prez- zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren- deranno prenderan- no in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi au- menti retributiviaumenti re- tributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno pre- cedente precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. - ARTICOLO 12 11 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguiteese- guite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni pre- stazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato inca- ricato della verifica di conformità conformità, i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative relati- ve spese.

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